Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 29/11/2001 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Soggetti della programmazione. |
Art. 3. Applicazione del principio di sussidiarietà. |
Art. 4. Partecipazione al processo di programmazione. |
Art. 5. Tempo nella programmazione. |
Art. 6. Ciclo della programmazione. |
Art. 7. Atti e strumenti della programmazione. |
Art. 8. Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS). |
Art. 9. Contenuti del PRS. |
Art. 10. Approvazione del PRS. |
Art. 11. Aggiornamento del PRS. |
Art. 12. Risorse e modalità del PRS. |
Art. 13. Piani di settore. |
Art. 14. Approvazione dei Piani di settore. |
Art. 15. Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). |
Art. 16. Contenuti del DEFR. |
Art. 17. Approvazione del DEFR. |
Art. 18. Piano di attuazione e spesa (PAS). |
Art. 19. Durata e contenuti del PAS. |
Art. 20. Formulazione e gestione del PAS. |
Art. 21. Approvazione del PAS. |
Art. 22. Attuazione del PAS. |
Art. 23. Raccordo con la programmazione comunitaria. |
Art. 24. Raccordo con la programmazione nazionale. |
Art. 25. PAS e Programmazione decentrata. |
Art. 26. Accompagnamento. |
Art. 27. Monitoraggio. |
Art. 28. Valutazione. |
Art. 29. Valutazione in itinere. |
Art. 30. Valutazione ex-post. |
Art. 31. Nucleo di valutazione. |
Art. 31 bis. Disposizioni in materia di attività negoziata. |
Art. 32. Accordi di programma. |
Art. 33. Adeguamento della legislazione vigente. |
Art. 34. Abrogazioni. |
Art. 35. Norme transitorie e finali. |
§ 6.2.87 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35. [1]
Nuove norme sulla programmazione.
(B.U. n. 109 del 4 dicembre 2001).
TITOLO I
Principi generali
CAPO I
Finalità della programmazione
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale ed in particolare dall'articolo 5, assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 2. Soggetti della programmazione.
1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione.
2. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al processo di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per la individuazione delle strategie e la condivisione delle forme di intervento nel rispetto delle reciproche competenze.
Art. 3. Applicazione del principio di sussidiarietà.
1. La responsabilità dell'attuazione è attribuita, conformemente all'articolo 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessi del cittadino, nel rispetto dei principi di adeguatezza e congruità.
2. La Regione, nell'esercizio dell'attività di attuazione della programmazione, riconosce e valorizza il ruolo degli altri soggetti pubblici e dei privati, sia in forma singola che associata e nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.
Art. 4. Partecipazione al processo di programmazione.
1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali, anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l’attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali.
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti.
Art. 5. Tempo nella programmazione.
1. Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La determinazione di puntuali scadenze e di termini di adempimento, costituisce garanzia della efficacia dell'azione regionale e della efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie.
Art. 6. Ciclo della programmazione.
1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia, sul territorio.
2. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della programmazione e per l'impostazione delle successive fasi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e manuali tecnico-operativi.
CAPO II
Strumenti e modalità della programmazione
Art. 7. Atti e strumenti della programmazione.
1. Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) i Piani di settore;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento;
d) il disegno di legge di stabilità regionale;
e) il disegno di legge di bilancio;
f) il piano degli indicatori di bilancio;
g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
i) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
l) il Piano della performance.
2. Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata..
SEZIONE I
Programma regionale di sviluppo
Art. 8. Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS).
1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia.
2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento.
3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.
4. Il PRS può essere specificato attraverso i Piani di settore.
Art. 9. Contenuti del PRS.
1. Il PRS, sulla base della valutazione della precedente programmazione, tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili, indica:
a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in relazione alle finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo;
b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione;
c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della società e dell'economia;
d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di settore.
Art. 10. Approvazione del PRS.
1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta una proposta di PRS.
2. La proposta di PRS è elaborata con il metodo della concertazione con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La Giunta regionale determina le modalità della partecipazione dei vari soggetti all'attività di concertazione e ne regola le forme di svolgimento. La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali di cui alla
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel quadro economico-sociale e politico, può procedere con un aggiornamento del precedente PRS tramite una Nota aggiuntiva.
4. Il Consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la Nota aggiuntiva nei successivi tre mesi.
Art. 11. Aggiornamento del PRS.
1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad una rielaborazione parziale del PRS con le medesime modalità e procedure dell'articolo 10.
Art. 12. Risorse e modalità del PRS.
1. Sono risorse e modalità del PRS:
a) le disponibilità finanziarie da entrate proprie, i trasferimenti statali e comunitari, i beni patrimoniali;
b) la capacità organizzativa e di coordinamento del sistema istituzionale e degli altri soggetti della società regionale;
c) la compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
SEZIONE II
Piani di settore
Art. 13. Piani di settore.
1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.
2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi.
3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
4. [Abrogato].
5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.
6. Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore.
Art. 14. Approvazione dei Piani di settore.
1. I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, ed approvati dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono fatte salve specifiche disposizioni procedurali previste dalle leggi vigenti.
SEZIONE III
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR)
Art. 15. Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).
1. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è un atto di indirizzo dell’attività di governo della Regione riferito al triennio successivo a quello dell’approvazione, con aggiornamento annuale, e costituisce strumento di supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
Art. 16. Contenuti del DEFR.
1. Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui all’allegato n. 4/1 del
2. Il DEFR contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate.
Art. 17. Approvazione del DEFR.
1. La Giunta regionale predispone il DEFR, tenuto conto dell'attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 giugno al Consiglio regionale per l'approvazione.
SEZIONE IV
Programmazione decentrata
Art. 18. Piano di attuazione e spesa (PAS).
[Abrogato]
Art. 19. Durata e contenuti del PAS.
[Abrogato]
Art. 20. Formulazione e gestione del PAS.
[Abrogato]
Art. 21. Approvazione del PAS.
[Abrogato]
Art. 22. Attuazione del PAS.
[Abrogato]
Art. 23. Raccordo con la programmazione comunitaria.
[Abrogato]
Art. 24. Raccordo con la programmazione nazionale.
[Abrogato]
Art. 25. PAS e Programmazione decentrata.
1. Su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale.
2. Per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d'area (IPA).
3. L'articolazione del PAS, secondo le modalità del comma 1, richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati.
4. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse.
5. La Giunta regionale, per la formazione e la gestione delle intese programmatiche d'area (IPA), stabilisce con proprio provvedimento, per ciascuna area, specifiche modalità di concertazione.
TITOLO II
Procedure di valutazione
CAPO I
Monitoraggio e valutazione
Art. 26. Accompagnamento.
[Abrogato]
Art. 27. Monitoraggio.
1. Il monitoraggio è l'attività di rilevazione continua dell'evolversi del DEFR sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione.
2. I contenuti e le modalità dell'attività di monitoraggio sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione.
Art. 28. Valutazione.
1. L'azione regionale è oggetto di una valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.
2. La valutazione si indirizza in particolar modo sull'analisi degli effetti prodotti sulla situazione economico - sociale, sull'equilibrio del mercato del lavoro, sul miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale.
3. La Giunta regionale svolge, tramite le strutture regionali, tra le quali il nucleo di valutazione di cui all'articolo 31, l'attività di valutazione, i cui risultati sono successivamente trasmessi al Consiglio regionale, tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 59 della legge regionale di contabilità, per le conseguenti valutazioni e l'adozione delle eventuali azioni correttive.
Art. 29. Valutazione in itinere.
1. L'efficacia degli interventi strutturali della programmazione è oggetto di una valutazione in itinere attraverso l'esame dei primi risultati degli interventi, la loro pertinenza ed il grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 30. Valutazione ex-post.
1. La valutazione ex-post mira a rendere conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per i successivi atti di programmazione.
2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
Art. 31. Nucleo di valutazione.
1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della
TITOLO II BIS
Attività negoziata
CAPO I
Procedure di attività negoziata
Art. 31 bis. Disposizioni in materia di attività negoziata.
1. Al fine di raccordare le azioni e le attività utili per la realizzazione di opere o interventi ricadenti nel territorio regionale che richiedono processi decisionali da parte di una molteplicità di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, la Giunta regionale, valutato il rilevante interesse regionale dell’opera o dell’intervento, qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione alle esigenze del procedimento ed alla comune linea d’azione da perseguire, può promuovere la costituzione di tavoli tecnici, anche tematici, allo scopo di acquisire una posizione comune definita mediante gli appositi strumenti concertativi, di semplificazione o di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.
2. I tavoli tecnici di cui al comma 1 sono coordinati dalla struttura regionale in materia di enti locali che ne assicura la funzionalità organizzativa svolgendo il ruolo di segreteria tecnica e sono attivati dalle strutture competenti in relazione all’opera o intervento da realizzare al fine di definire l’attività propositiva e concertativa secondo modalità organizzative fissate con il provvedimento di costituzione del tavolo.
3. Ai fini della valutazione del rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può avvalersi del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all’articolo 31 della
4. La Giunta regionale prende atto degli esiti derivanti dai tavoli tecnici di cui al comma 1 e assume le iniziative necessarie al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente articolo.
TITOLO III
Accordi di programma, adeguamento della legislazione e disposizioni transitorie e finali
CAPO I
Accordi di programma
Art. 32. Accordi di programma.
1. Fermo restando quanto previsto dalla
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
Art. 33. Adeguamento della legislazione vigente.
1. La Regione adegua le proprie leggi che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione ai principi di cui alla presente legge.
Art. 34. Abrogazioni.
1. La
2. I riferimenti alle disposizioni di cui alla
Art. 35. Norme transitorie e finali.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un nuovo PRS.
3. Nelle more dell'approvazione del PRS la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21.
4. Il PAS è successivamente adeguato alle disposizioni del PRS approvato dal Consiglio regionale.
5. In sede di redazione del primo PAS la Giunta regionale definisce quali siano le Azioni di cui all'articolo 18 comma 3, che costituiscono l'intervento strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese da aggiornare eventualmente con i successivi PAS.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla