§ 4.3.87 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 5.
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:07/02/2014
Numero:5


Sommario
Art. 1 . Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni


§ 4.3.87 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 5.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni.

(B.U. 14 febbraio 2014, n. 18)

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni

1. L’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9 - Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell’ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l’eventuale necessaria acquisizione all’uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:

a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella relazione di cui al comma 3 lettera b);

b) sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo, ferma restando l’ammissibilità anche degli interventi con progetto preliminare.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento corredata almeno da:

a) il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;

b) una dettagliata relazione sull’intervento che, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto stradale interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito della realizzazione dei lavori.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi ammissibili al finanziamento nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi ammessi.

5. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

6. I comuni interessati, entro diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l’affidamento dei lavori.

7. Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta regionale, almeno le seguenti informazioni:

a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori;

b) data di inizio dei lavori;

c) data di fine dei lavori;

d) data di collaudo dell’opera o del certificato di regolare esecuzione;

e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri;

f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.

8. Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7 devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal loro verificarsi, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.

9. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell’esercizio precedente.”.