§ 4.3.93 - L.R. 5 maggio 2021, n. 9.
Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n 39 recante "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:05/05/2021
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 4.3.93 - L.R. 5 maggio 2021, n. 9.

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n 39 recante "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

(B.U. 5 maggio 2021, n. 60)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.