Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 05/05/2021 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 4.3.93 - L.R. 5 maggio 2021, n. 9.
Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n 39 recante "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
(B.U. 5 maggio 2021, n. 60)
Art. 1. Modifica all’articolo 9 della
1. Al comma 6 dell’articolo 9 della
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.