§ 2.2.24 - L.R. 10 ottobre 1989, n. 38.
Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:10/10/1989
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco regionale dei Colli Euganei.
Art. 2.  Finalità.
Art. 2 bis.  Aree contigue.
Art. 3.  Contenuti del piano ambientale.
Art. 3 bis.  Regolamentazione in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni.
Art. 4.  Elaborati del piano ambientale.
Art. 5.  Procedimento di formazione del piano ambientale.
Art. 6.  Efficacia del piano ambientale.
Art. 7.  Varianti al piano ambientale.
Art. 8.  Classificazione delle aree protette.
Art. 9.  Zone di riserva naturale.
Art. 10.  Zone agro-silvo-pastorali.
Art. 11.  Zone agricole.
Art. 12.  Zona di urbanizzazione controllata.
Art. 12 bis.  Funzioni dei Comuni.
Art. 13.  Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del parco.
Art. 14.  Istituzione dell'Ente parco dei Colli Euganei.
Art. 15.  Regolamento dell'Ente parco.
Art. 16.  Compito dell'Ente parco.
Art. 17.  Organi dell'Ente parco.
Art. 18.  Consiglio.
Art. 19.  Funzioni del Consiglio.
Art. 20.  Comitato esecutivo.
Art. 21.  Funzioni del Comitato esecutivo.
Art. 22.  Il Presidente ente Parco.
Art. 23.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 24.  Compiti del Comitato tecnico-scientifico.
Art. 25.  Collegio dei revisori.
Art. 26.  Compiti del Collegio dei revisori.
Art. 27.  Consulta per il parco.
Art. 28.  Personale.
Art. 29.  Il Direttore del parco.
Art. 30.  Controllo sull'Ente parco.
Art. 31.  Controllo sugli atti.
Art. 32.  Finanziamento dell'Ente parco.
Art. 33.  Vigilanza.
Art. 34.  Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente.
Art. 35.  Sanzioni amministrative.
Art. 36.  Norma finanziaria.
Art. 37.  Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali.
Art. 38.  Norme finali.


§ 2.2.24 - L.R. 10 ottobre 1989, n. 38.

Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei.

(B.U. 13 ottobre 1989, n. 58).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Istituzione del parco regionale dei Colli Euganei.

     1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei e istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 il parco regionale dei Colli Euganei come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

     2. Il parco e le aree contigue comprendono in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

     Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo [1].

     3. La gestione del parco è affidata all'Ente parco dei Colli Euganei di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti:

     a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;

     b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;

     c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e paleontologiche;

     d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

     e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali storici costituenti il parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico:

     f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del parco e su di esso gravitanti;

     g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e nell'intero ambito regionale.

 

     Art. 2 bis. Aree contigue. [2]

     1. La Regione, in applicazione dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, d’intesa con l’Ente parco, individua, all’interno delle aree attualmente incluse nel parco, i confini delle aree contigue e stabilisce, d’intesa con l’Ente parco e gli enti locali interessati, la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell’ambiente. In particolare, all’interno delle stesse può essere disciplinato l’esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata.

     2. La Regione provvede all’individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all’articolo 3 o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all’articolo 7, sentita la compente commissione consiliare.

 

Titolo II

PIANO AMBIENTALE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 3. Contenuti del piano ambientale.

     1. Il piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

     2. Il piano ambientale determina:

     a) le eventuali modifiche al perimetro del parco;

     b) l'articolazione del parco in zone diverse, secondo la classificazione di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12;

     c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco;

     d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco devono essere acquisite, nonché i modi dell'acquisizione;

     e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni edilizie e alle opere di urbanizzazione;

     f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del parco;

     g) le modalità e i tempi per la chiusura delle cave di marna e calcare per cemento, nonché, per le cave di trachite, la quantità massima dei materiali estraibili e i tempi di chiusura delle attività considerate incompatibili con le finalità del parco;

     h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;

     i) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del parco;

     l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;

     m) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

     3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:

     a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, e delle zone archeologiche;

     b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;

     c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;

     d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;

     e) la rete viaria distinguendola in:

     - percorsi pedonali e ciclabili;

     - strade carrabili non asfaltate;

     - strade carrabili asfaltate;

     - percorsi dei mezzi pubblici;

     f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;

     g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti esistenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;

     h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;

     i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico- artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle amministrazioni comunali sulla base delle Leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;

     l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e caratteristiche dei terreni come previsto nella Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e nelle «grafie e simbologie regionali unificate».

     4. [Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le zone di pre-parco, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, in coerenza con le altre normative del piano ambientale stesso, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. L’individuazione di tali zone avviene mediante variazione al piano stesso secondo le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare] [3].

 

     Art. 3 bis. Regolamentazione in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni. [4]

     1. Al fine di tutelare la popolazione dai rischi derivanti alla salute umana dall’esposizione ai campi elettromagnetici, è consentito - in via transitoria fino all’approvazione del Progetto antenne - lo spostamento degli apparati per le radiotelecomunicazioni esistenti nell’ambito del territorio del parco regionale dei Colli Euganei, con contestuale rimozione delle strutture dismesse, recupero naturalistico-ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli apparati su strutture tecniche, che producano minori emissioni, appositamente individuate o realizzate dall’Ente parco dei Colli Euganei, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa tra la Regione del Veneto, l’Ente parco dei Colli Euganei e i comuni territorialmente competenti, che individuano preliminarmente i siti idonei.

 

     Art. 4. Elaborati del piano ambientale.

     1. Il piano ambientale è costituito da:

     a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;

     b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;

     c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;

     d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all'articolo 3;

     e) programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

 

     Art. 5. Procedimento di formazione del piano ambientale.

     1. Il piano ambientale è adottato col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco.

     2. Entro 8 giorni, esso è depositato presso la Segreteria dell'Ente parco e dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni all'Ente parco.

     4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni, il Presidente dell'Ente parco trasmette alla Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dell'Ente parco.

     5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata nel B.U.R. e il relativo piano è depositato presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico.

     6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel B.U.R..

 

     Art. 6. Efficacia del piano ambientale.

     1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia del piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

     2. Il piano ambientale relativamente al perimetro del parco sostituisce le prescrizioni e i vincoli del piano regionale territoriale di coordinamento (P.T.R.C.), del piano di utilizzo delle risorse termali (P.U.R.T.) - limitatamente alle parti ambientali e urbanistiche nonché il piano provinciale per l'attività di cava e il programma provinciale di escavazione di cui alla Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

     3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

 

     Art. 7. Varianti al piano ambientale.

     1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la medesima efficacia.

     2. Le varianti al piano ambientale devono essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e contengono un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

     3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e che non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, 50110 adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico regionale integrata ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

 

     Art. 8. Classificazione delle aree protette. [5]

     1. Il territorio del parco può essere suddiviso nelle seguenti zone così come definite dagli articoli 9, 10,11 e 12:

     a) zona di riserva naturale;

     b) zona agro-silvo-pastorale;

     c) zona agricola;

     d) zona di urbanizzazione controllata.

     2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi contenuti negli articoli 9, 10, 11 e 12, e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del territorio del parco.

 

     Art. 9. Zone di riserva naturale.

     1. Le riserve naturali sono zone del territorio del parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.

     2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

     3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:

     a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso alla evoluzione spontanea della natura;

     b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura;

     c) zone di riserva naturale generale che richiedono l'attuazione d'interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli equilibri tra le attività produttive del settore primario e le condizioni naturali.

     4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.

     5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti per il recupero degli stessi. È altresì affidata al piano ambientale la predisposizione dei criteri per la regolamentazione territoriale del sistema dei ripetitori radiotelevisivi.

     6. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti:

     a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, nonché la modificazione del manto di copertura delle strade bianche;

     b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dal comma 7;

     c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

     d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

     e) l'apertura e la coltivazione di cave;

     f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

     g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

     h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;

     i) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;

     l) l'abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;

     m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali;

     n) la costruzione di nuovi edifici;

     o) l'installazione di ripetitori radiotelevisivi privati.

     7. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

     a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvopastorali e le prescrizioni di massima e di polizia forestale;

     b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;

     c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;

     d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con l'esclusione dell'ampliamento di volume è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 80mq.

 

     Art. 10. Zone agro-silvo-pastorali.

     1. Le zone agro-silvo-pastorali sono individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo.

     2. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti compatibilmente con la conservazione degli elementi orografici, dei cigli dei terrazzamenti e degli alvei antichi dei corsi d'acqua, nonché col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature e di siepi a confine.

     3. All'interno di tali zone, il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole zone, con particolare riferimento alle alberature e siepi di confine; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, prevede una destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi materiali costruttivi.

     4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dell'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali, non sono consentiti:

     a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, nonché la modificazione del manto di copertura delle strade bianche;

     b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelle necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;

     c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

     d) i movimenti di terreni e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

     e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o dismesse;

     f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

     g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

     h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;

     i) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;

     l) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali.

     5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

     a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvopastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

     b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma precedente sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;

     c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;

     d) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E1 di cui all'articolo 11 Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, limitatamente al riferimento agli articoli 4 e 7 della stessa legge;

     e) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura dell'1% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 200 mq.

 

     Art. 11. Zone agricole.

     1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree.

     2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonché la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.

     3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.

     4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti;

     a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;

     b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

     c) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o dismesse;

     d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

     e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

     f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;

     g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche.

     5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

     a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvopastorali e le prescrizioni di massima e di polizia forestale;

     b) tra gli interventi di cui alle lettere d) e) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;

     c) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E2 di cui all'articolo 11 della Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, limitatamente al disposto degli articoli 3, 4, e 7 della stessa legge fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici;

     d) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq;

     e) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà solo con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.

 

     Art. 12. Zona di urbanizzazione controllata.

     1. Sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco, o perché costitutive dell'ecosistema originario o perché funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione.

     2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.

     3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.

     3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l'ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare. [6]

     4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.

     5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.

 

          Art. 12 bis. Funzioni dei Comuni. [7]

     1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e disciplina le aree contigue di cui all’articolo 2 bis e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all'articolo 12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione controllata.

 

     Art. 13. Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del parco.

     1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del parco.

     2. I programmi prevedono in particolare:

     a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;

     b) gli interventi nei settori dell'agricoltura, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo [8];

     c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;

     d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.

     3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo dell'Ente parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico.

     L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza delle stesse.

     4. Per quanto riguarda specificatamente il settore della agricoltura, nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:

     a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;

     b) l'applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque eco- compatibili;

     c) l'uso di pratiche colturali meno intensive;

     d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria;

     e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terra di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le sponde, e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.

 

Titolo III

ENTE E STRUMENTI DI GESTIONE

 

     Art. 14. Istituzione dell'Ente parco dei Colli Euganei.

     1. È istituito l'Ente parco dei Colli Euganei, ente di diritto pubblico regionale dotato di personalità giuridica con sede all'interno del territorio del parco.

 

     Art. 15. Regolamento dell'Ente parco.

     1. Il Regolamento dell'Ente parco contiene:

     a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco;

     b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li compongono;

     c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture, che non sia già espressamente disciplinato dalla presente legge.

 

     Art. 16. Compito dell'Ente parco.

     1. L'Ente parco:

     a) adotta il piano ambientale del parco e le relative varianti;

     b) adotta e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e di valorizzazione di cui all'articolo 13;

     c) provvede alla tutela del territorio del parco svolgendo attività e interventi volti alla realizzazione delle finalità del parco stesso, anche attraverso la creazione di apposite strutture tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati, purché sempre in conformità alle indicazioni del piano ambientale del parco;

     d) provvede all'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel piano ambientale ai fini del conseguimento delle finalità del parco;

     e) provvede alla gestione dei terreni di proprietà della Regione Veneto nell'ambito del territorio del parco ai sensi della Legge regionale 6 agosto 1981, n. 49;

     f) promuove la conoscenza dell'ambiente del parco e attua gli interventi di valorizzazione del medesimo.

     2. Nell'area del parco, l'Ente parco esercita:

     a) le funzioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis. Per quanto riguarda specificatamente l'attività di cava, l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 sostituisce i pareri previsti dall'art. 40 della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativi alle autorizzazioni, alle concessioni e ai permessi di ricerca; [9]

     b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico, vincolo forestale e tutela forestale, attualmente esercitate dalla Giunta regionale e dal Servizio forestale regionale territorialmente competente, ai sensi della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, ivi compresa l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

     c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e della flora, di cui alla Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente;

     d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e le relative pertinenze idrauliche attualmente affidate, a norma della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, al Dipartimento dei lavori pubblici e all'Ufficio regionale del genio civile territorialmente competente.

     3. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a 2/3 e tre scelti dal Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e di altri enti pubblici. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 2. La Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli organi consultivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole normative regionali. Ai componenti della Commissione competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 [10].

     4. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio decorsi 90 giorni dalla costituzione degli organi di cui all'articolo 17 e della Commissione tecnica di cui al comma 3. L'avvenuta costituzione degli organi e della Commissione tecnica è comunicata dal Presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dà notizia mediante pubblicazione nel B.U. della Regione Veneto. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti.

     5. L'Ente parco, per l'adempimento dei propri compiti può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell'opera delle strutture regionali, e, previa stipula di appositi accordi, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali interessati.

     6. Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali nel territorio del parco si applicano le disposizioni della Legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 [11] [12].

 

     Art. 17. Organi dell'Ente parco. [13]

     1. Sono organi dell'Ente parco:

     a) il Consiglio;

     b) il Comitato esecutivo;

     c) il Presidente;

     d) il Direttore del parco;

     e) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del parco sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 15.

 

     Art. 18. Consiglio. [14]

     1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui all'articolo 1;

     b) da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Padova e tre dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, garantendo la presenza delle minoranze.

     2. La durata del Consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri dell'Ente decadono alla scadenza del mandato elettorale relativo all'ente che li ha designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.

     3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

     4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

     5. Ai membri del Consiglio competono un'indennità di presenza pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

     6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

     7. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

 

     Art. 19. Funzioni del Consiglio. [15]

     1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

     a) elegge il Presidente e il Comitato esecutivo;

     b) nomina il Direttore del parco e i componenti del comitato tecnico- scientifico;

     c) adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il piano ambientale;

     d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano ambientale e delle relative varianti;

     e) adotta le varianti al piano ambientale;

     f) delibera i programmi di cui all'articolo 13;

     g) delibera il regolamento dell'Ente di cui all'articolo 15;

     h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;

     i) delibera i bilanci preventivi e consultivi afferenti alla gestione del parco;

     l) delibera la pianta organica;

     m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative di cui al comma 1 dell'articolo 16;

     n) delibera la partecipazione in società e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 16;

     o) delibera in ordine alle convenzioni previste dal comma 5 dell'articolo 16.

 

     Art. 20. Comitato esecutivo. [16]

     1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio.

     2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, anche esterni.

     3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del comitato esecutivo con voto consultivo.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 18.

     5. Ai membri del Comitato esecutivo competono un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della legge medesima.

 

     Art. 21. Funzioni del Comitato esecutivo. [17]

     1. Il Comitato esecutivo:

     a) predispone il programma di attuazione di cui all'articolo 13;

     b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma di attuazione di cui all'articolo 13;

     c) [18];

     d) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;

     e) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;

     f) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell'ambito del territorio del parco;

     g) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;

     h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto dalla lettera n) dell'articolo 19;

     i) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente.

 

     Art. 22. Il Presidente ente Parco. [19]

     1. Il Presidente dell'Ente parco è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza dei presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.

     2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

     3. (Omissis) [20].

     4. Il Presidente inoltre:

     a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;

     b) autorizza le attività di ricerca scientifica;

     c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 16 previo parere della Commissione tecnica. Il parere non è richiesto per gli interventi relativi alle utilizzazioni boschive, di cui all'art. 33 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale [21].

     5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Comitato esecutivo da lui delegato.

     6. Al Presidente dell'Ente parco compete un'indennità di carica mensile di importo pari al 60% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

 

     Art. 23. Comitato tecnico-scientifico. [22]

     1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro 6 mesi dall'insediamento e dura in carica 5 anni.

     2. Esso è composto:

     a) dal direttore del parco;

     b) da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio e alla difesa dell'ambiente tra cui: geologia zoologia botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, scienze storiche e archeologia;

     c) da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti regionali competenti per materia.

     3. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente dell'Ente parco.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 18.

     5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 [23].

 

     Art. 24. Compiti del Comitato tecnico-scientifico. [24]

     1. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e sui programmi di attuazione di cui all'articolo 13.

     2. Il Comitato tecnico-scientifico può essere sentito su richiesta degli organi di gestione del parco in merito a ogni altra questione di particolare rilevanza.

 

     Art. 25. Collegio dei revisori. [25]

     1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.

     2. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni.

     3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.

     4. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta una indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'art. 3 della Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al 50% di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'art. 5 della medesima legge.

 

     Art. 26. Compiti del Collegio dei revisori. [26]

     1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione.

     2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente parco e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.

 

     Art. 27. Consulta per il parco. [27]

     1. La Consulta per il parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione dei programmi di attività dell'Ente parco.

     2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal consiglio dell'Ente parco fra le organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area dei Colli Euganei.

     3. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Ente parco ed dallo stesso presieduta.

 

     Art. 28. Personale. [28]

     1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

     4. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.

     5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.

 

     Art. 29. Il Direttore del parco. [29]

     All'Ente parco è preposto un direttore nominato dal Consiglio su proposta del Comitato esecutivo e scelto, previo avviso pubblicato nel B.U. della Regione Veneto, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della Legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, e in osservanza delle disposizioni contenute nel comma secondo dell'articolo 52 dello Statuto.

     2. Il Direttore del parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

     3. Della decisione di nominare il Direttore del parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

     4. Il Direttore del parco:

     a) sovraintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e dei programmi biennali di attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale e dei programmi di cui all'articolo 13;

     b) sovraintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato allo svolgimento delle attività tecniche;

     c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari e adotta, nell'ambito e con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, le misure anche d'urgenza necessaria al miglior funzionamento del parco;

     d) commina le sanzioni di cui agli articoli 34 e 35.

     5. Il trattamento economico del Direttore del parco è determinato con delibera del Consiglio dell'Ente parco nel limite massima del 70% del trattamento economico stabilito a norma dell'articolo 52 dello Statuto regionale per i dirigenti delle segreterie regionali. Al Direttore dell'Ente parco, qualora comandato o trasferito da altro ente pubblico, è mantenuto, se più vantaggioso, il trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza.

 

     Art. 30. Controllo sull'Ente parco.

     (Omissis) [30].

 

     Art. 31. Controllo sugli atti.

     (Omissis) [31].

 

     Art. 32. Finanziamento dell'Ente parco.

     1. L'Ente parco utilizza le risorse finanziarie derivanti:

     a) da trasferimenti della Regione;

     b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;

     c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;

     d) dall'irrogazione delle sanzioni;

     e) da eventuali rendite patrimoniali.

 

     Art. 33. Vigilanza.

     1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

     2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

     3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

     4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

     5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informarne tempestivamente l'autorità competente.

     6. Il Direttore dell'Ente parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

 

     Art. 34. Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente.

     1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.

     2. L'Ente parco determina, in contraddittorio con il contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del contravventore.

     3. decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 35. Sanzioni amministrative.

     1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34.

     2. Nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

     a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

     b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

     c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;

     d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.

     4. E in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

     5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 36. Norma finanziaria.

     1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto di cui all'art. 28 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è determinato nella misura di lire 2.000.000.000.

     2. Tale somma è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.

     3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, prevista in lire 2.000.000.000, si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dai fondi già stanziati sul cap. 51052 «Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989.

     4. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di lire 150.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 «Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare immobili ricadenti nel territorio del parco così come individuato all'art. 1, per un importo massimo di lire 500.000.000.

     6. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 5104 del bilancio regionale 1989, che viene incrementato per lire 500.000.000 mediante corrispondente riduzione dal cap. 51052 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

 

     Art. 37. Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali.

     1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, progetti riguardanti:

     a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;

     b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;

     c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;

     d) attività agrituristiche;

     e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, zootecnico e forestale;

     f) recupero di singoli beni monumentali e loro adiacenze;

     g) acquisizioni di aree;

     h) attrezzature delle aree pubbliche;

     i) acquisto e risanamento di immobili da destinare a musei etnografici, sede dell'Ente parco, attrezzature di ristoro.

 

          Art. 38. Norme finali.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili e dalla medesima non derogate le norme della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 70 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[2] Articolo inserito dall'art. 70 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[3] Comma sostituito dall’art. 26 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 e abrogato dall'art. 70 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[4] Articolo inserito dall'art. 19 bis della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

[5] Articolo così modificato dall'art. 70 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[6] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18 e così modificato dall'art. 70 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[8] Così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 6.

[9] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 1992, n. 17.

[11] Così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 6.

[12] La legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 è stata abrogata dall'art. 10 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 6.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[14] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[15] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[16] Articolo sostituito dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[18] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 1992, n. 17.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[20] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[21] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 1992, n. 17.

[22] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[23] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 aprile 1992, n. 17.

[24] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[25] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[26] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[27] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[28] Articolo sostituito dall’art. 9 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[29] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[30] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[31] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.