§ 4.2.55 - L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/12/2004
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49.
Art. 2.  Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici [...]
Art. 3.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per [...]
Art. 4.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per [...]
Art. 5.  Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di [...]
Art. 6.  Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, [...]
Art. 7.  Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati.
Art. 8.  Estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse [...]
Art. 9.  Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale.
Art. 10.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive [...]
Art. 11.  Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
Art. 13.  Modifica dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...]
Art. 14.  Modifica dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.
Art. 15.  Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
Art. 16.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche”.
Art. 17.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 4.2.55 - L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 135).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1.

1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (BL) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.”.

 

     Art. 2. Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” e successive modificazioni.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che risultino titolari di convenzione stipulata con l’istituzione pubblica o privata proprietaria dell’edificio scolastico, in forza della quale hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento, completamento e sistemazione dell’edificio stesso.”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 3, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera d bis):

“d bis) nei casi di cui al comma 1 bis dell’articolo 2, copia della convenzione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie” le parole: “di lire 200 milioni (103.291,38 euro)” sono sostituite dalle seguenti: “di 150.000 euro”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.

     1. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie” le parole: “entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è abrogato.

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza del termine decennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), comporta la revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalità previste dalla vigente normativa.”.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.

     1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”, dei contributi già concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute dagli enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all’articolo 2 della stessa legge.

     2. Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria dell’edificio, è subordinato al rilascio, da parte del rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13.

     1. Il comma 5 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” è così sostituito:

“5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1”.

     2. Il comma 6 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

“6. In applicazione dell’articolo 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all’amministrazione, rilasciando l’autorizzazione all’inizio dei lavori, o richiedendo l’integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l’autorizzazione s’intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l’autorizzazione scritta all’inizio dei lavori è sempre necessaria:

a) edifici d’interesse strategico;

b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

d) lavori localizzati in “zona sismica 1”, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati.

     1. In applicazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, depositati presso il Comune, ai sensi dell’articolo 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, limitatamente al periodo che decorre dall’entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13, “Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e fino al 30 giugno 2005, l’inizio dei relativi lavori può avvenire anche in assenza del rilascio della prevista autorizzazione scritta da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici.

     2. La struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici verifica entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione, la rispondenza alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zone sismiche di ciascuno dei progetti e della documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1.

     3. All’esito negativo della verifica di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici emette un decreto motivato di sospensione dei lavori, indicante le non conformità del progetto e della documentazione depositati ai sensi dell’articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

     4. Nell’ipotesi di cui al comma 3 la ripresa dei lavori è subordinata all’autorizzazione da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici, rilasciata previa verifica dell’adeguamento del progetto che deve includere le necessarie modifiche ai lavori iniziati e sospesi ai sensi del medesimo comma 3 ed eventuale integrazione della documentazione depositata.

 

     Art. 8. Estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 7, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, si applicano anche ai contributi impegnati in data antecedente all’entrata in vigore della legge regionale medesima.

 

     Art. 9. Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale.

     1. L'entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, di cui all'articolo 54, comma 11, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, qualora gli stessi non coincidano con una delle strutture regionali, è stabilità nel 5 per cento dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma di riparto approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il reddito fiscalmente imponibile dell'anno 2003 e degli anni successivi, è quello imponibile ai fini dell'addizionale regionale delle imposte sul reddito delle persone fisiche.”.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.

     1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, in materia di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo, dopo le parole: “competente Commissione consiliare” sono inserite le seguenti: “che si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere,”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.

     1. All’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, in materia di intervento straordinario per l'edilizia scolastica, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Le variazioni relative ai progetti degli interventi di cui al comma 1 o la diversa localizzazione degli stessi, qualora tali interventi abbiano costituito oggetto di un accordo di programma per l’assegnazione di contributi regionali agli enti locali realizzatori, non influiscono rispetto all’efficacia dell’accordo di programma concluso, sempre che persistano le condizioni di cui al comma 4.”.

 

     Art. 13. Modifica dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

     1. Al comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” dopo le parole “provvedimento” sono inserite le seguenti: “i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e”.

     2. Al comma 4 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole “l’entità dei canoni” sono inserite le seguenti: “nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno precedente”.

     3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all’uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all’utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell’anno di riferimento.

4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d’anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.”.

     4. Per i canoni con pagamento nel corso dell’anno 2004, l’importo dovuto è conguagliato in ragione di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell’anno precedente e il 31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.

     1. Al sesto comma dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” le parole: “Presidente della Giunta regionale”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “dirigente regionale competente in materia di protezione civile”.

     2. All’ottavo comma dell’articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile”.

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.

     1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” è sostituito dal seguente comma 3:

“3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento.”.

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l’inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.”.

 

     Art. 16. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche”. [1]

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche”, è inserito il seguente comma 5 bis:

“5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all’individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22.”.

 

     Art. 17. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.