Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 24/09/2013 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 2.4.76 - L.R. 24 settembre 2013, n. 22.
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modificazioni.
(B.U. 27 settembre 2013, n. 82)
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della
“5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.