Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 27/01/2017 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche. |
Art. 3. Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25“Norme in materia di variazioni provinciali [...] |
§ 2.4.85 - L.R. 27 gennaio 2017, n. 2.
Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche.
(B.U. 3 febbraio 2017, n. 14)
Art. 1. Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della
1. All’articolo 4 della
“6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della
1. Al comma 3 bis dell’articolo 5 della
Art. 3. Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della
1. All’articolo 6 della
“5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.”.