Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 09/12/1994 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Beneficiari dell'intervento). |
Art. 3. (Entità del contributo). |
Art. 4. (Presentazione delle domande). |
Art. 5. (Deliberazione del contributo). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 7. (Variazioni di bilancio). |
§ 5.18.73 - Legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75.
Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette.
(B.U. 20 dicembre 1994, n. 54).
1. La Regione, al fine di favorire e sostenere le attività di turismo naturalistico e culturale nell’ambito del versante valdostano del Parco nazionale Gran Paradiso, delle aree naturali protette di cui alla
a) strutture destinate ad uffici operativi e di coordinamento;
b) strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche del Parco, delle aree naturali protette e dei siti.
Art. 2. (Beneficiari dell'intervento). [2]
1. Possono usufruire dei contributi di cui all’articolo 1 il Parco nazionale Gran Paradiso, nonché gli altri enti parco, le fondazioni, i Comuni e le Comunità montane i cui territori o il cui ambito territoriale di attività siano, almeno in parte, ricompresi nell’ambito di un’area naturale protetta o di un sito Natura 2000 ricadente nel territorio valdostano.
Art. 3. (Entità del contributo).
1. Il contributo è corrisposto fino ad un massimo del settanta per cento della spesa comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile, comprensiva delle spese di progettazione e direzione lavori.
2. In caso venisse utilizzata solo una parte della struttura, l'entità del contributo è proporzionale alla parte effettivamente utilizzata per gli scopi della presente legge.
3. La concessione del contributo è subordinata all'impegno al mantenimento della destinazione ad uso pubblico per un periodo non inferiore a trent'anni.
Art. 4. (Presentazione delle domande).
1. Per la concessione dei contributi, gli enti, i Comuni e le Comunità montane devono presentare all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro tempore, per l'istruttoria della pratica.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione tecnica, necessaria per poter esprimere una corretta valutazione sull'entità del contributo da concedere, consistente in:
a) deliberazione dell'ente, del Comune o della Comunità montana concernente l'autorizzazione al rappresentante pro tempore a presentare la richiesta di finanziamento;
b) relazione tecnico-illustrativa del bene immobile da acquistare, realizzare o destinato a recupero funzionale ad uso pubblico, con sua destinazione finale;
c) computo metrico estimativo dei lavori;
d) disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima, in caso di acquisto.
Art. 5. (Deliberazione del contributo).
1. La concessione del contributo e il suo ammontare sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, previo esame delle pratiche con i responsabili degli assessorati competenti.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 700.000.000 per l'anno 1994 e in annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1995, graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 67395 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1994 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67390 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994;
b) per gli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto D1.7. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.
Art. 7. (Variazioni di bilancio).
1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 67390: "Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore"
lire 700.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.1.08
codificazione: 2.1.2.8.0.3.10.29.10.16
cap. 67395 (di nuova istituzione)
"Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette"
lire 700.000.000.
[1] Articolo così sostituito dall’art. 7 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 7 della