§ 2.12.24 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d’Aosta).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:04/02/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 3).
Art. 3.  (Modificazione all’articolo 4).
Art. 4.  (Modificazioni all’articolo 5).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 6).
Art. 6.  (Modificazioni all’articolo 9).
Art. 7.  (Disposizioni di coordinamento).
Art. 8.  (Abrogazioni).
Art. 9.  (Disposizioni transitorie).
Art. 10.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.12.24 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d’Aosta).

(B.U. 15 febbraio 2005, n. 7).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1).

     1. L’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Definizione).

1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), iscritti all’Albo di cui all’articolo 20 della stessa legge, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, istituito presso la Presidenza della Regione, in apposita sezione denominata Albo regionale dei segretari, suddivisa in due parti.

2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata nei tre livelli di cui all’articolo 14, comma 1, della l.r. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento regionale di cui all’articolo 5.

3. L’Albo regionale dei segretari è gestito dall’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, di seguito denominata Agenzia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.

4. Ai fini della vigilanza di cui al comma 3, il presidente del consiglio di amministrazione di cui al comma 5, lettera b), trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull’attività dell’Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell’esercizio dell’attività obbligatoria dell’Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all’occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell’Agenzia.

5. Sono organi dell’Agenzia:

a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali;

b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.

6. Alla parte prima dell’Albo regionale dei segretari si accede per concorso per esami ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 45/1995 e con le modalità di cui all’articolo 39 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta).

7. Alla parte seconda dell’Albo regionale dei segretari sono iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell’articolo 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) i dirigenti degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3;

b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 45/1998;

c) i soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) i segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) i segretari già iscritti alla parte prima dell’Albo regionale dei segretari, per almeno un biennio.

8. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, individua gli ulteriori titoli e requisiti di cui debbono essere in possesso i soggetti di cui al comma 7, lettera b), ai fini dell’iscrizione alla parte seconda dell’Albo regionale dei segretari.

9. Ai soggetti iscritti alla parte seconda dell’Albo regionale dei segretari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 6, della l.r. 45/1995.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3).

     1. L’articolo 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Incarico e revoca).

1. Il segretario dell’ente locale, individuato tra gli iscritti all’Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L’incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, non prima di sessanta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento dell’amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica si intende confermato.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, l’incarico ha durata corrispondente a quella dell’amministratore che ha effettuato la nomina; il segretario dell’ente locale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato dell’amministratore che lo ha nominato, fino alla conferma o al conferimento dell’incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca del segretario dell’ente locale è disposta con provvedimento motivato dell’amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell’organo collegiale esecutivo dell’ente, per gravi violazioni dei doveri d’ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, in conformità ai principi di cui all’articolo 22 della l.r. 45/1995.».

 

     Art. 3. (Modificazione all’articolo 4).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 46/1998, le parole:

«I segretari comunali di cui all’art. 2 e all’art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «I segretari degli enti locali, iscritti alla parte prima dell’Albo regionale dei segretari,».

 

     Art. 4. (Modificazioni all’articolo 5).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

«a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di cui all’articolo 1, comma 5;».

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: «e i requisiti per l’accesso alle stesse» sono soppresse.

     3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

     4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

«f) gli adempimenti di cui al contratto collettivo regionale di lavoro connessi al procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;».

     5. [Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»] [1].

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 6).

     1. L’articolo 6 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Fondo di mobilità).

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari sono a carico dell’ente locale presso il quale prestano servizio.

2. All’Agenzia è attribuito un fondo di mobilità finanziato dagli enti locali destinato al suo funzionamento, al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità e all’attività di formazione e di aggiornamento professionale. I finanziamenti degli enti locali, graduati in rapporto alla classificazione dell’ente locale, sono determinati dal consiglio di amministrazione, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

3. A decorrere dalla costituzione dell’Agenzia, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all’ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), riscossi dagli enti locali della Regione e dalle loro forme associative, sono versati, nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo, all’Agenzia al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.».

 

     Art. 6. (Modificazioni all’articolo 9).

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 46/1998, le parole: «del Consiglio comunale e della Giunta comunale» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi collegiali degli enti locali».

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 46/1998, le parole: «comunale. Nei comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco» sono soppresse.

     3. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Negli enti locali in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti, dall’amministratore che ha conferito l’incarico, al segretario o ad altri dirigenti dell’ente.».

 

     Art. 7. (Disposizioni di coordinamento).

     1. Alla l.r. 46/1998 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «segretario comunale» e «segretari comunali », salvo che agli articoli 5, comma 1, lettera q), 11, 12, 13 e 14, sono rispettivamente sostituite, anche nel titolo della legge, dalle seguenti: «segretario dell’ente locale» e «segretari degli enti locali»;

     b) alla parola: «Sindaco», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «, Presidente della Comunità montana e Presidente del BIM», comprensive dell’articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

 

     Art. 8. (Abrogazioni).

     1. Gli articoli 2, 7 e 10 della l.r. 46/1998 sono abrogati.

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie).

     1. Il consiglio di amministrazione in carica al momento della costituzione dell’Agenzia resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.

     2. I beni e le risorse finanziarie gestiti dal consiglio di amministrazione, attraverso il BIM, sono trasferiti

all’Agenzia a far data dalla sua costituzione.

     3. Il segretario del BIM in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto alla parte prima dell’Albo regionale dei segretari entro venti giorni dall’entrata in vigore della medesima. In sede di prima applicazione e, comunque, sino al conferimento del nuovo incarico ai sensi della presente legge, al segretario in servizio è riconosciuta, ai fini della retribuzione di posizione, la collocazione nella fascia di appartenenza al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.