Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.12 enti locali |
Data: | 08/05/2015 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Cessazione anticipata degli incarichi di segretario degli enti locali) |
Art. 2. (Conferimento e revoca degli incarichi di segretario degli enti locali) |
Art. 3. (Utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità) |
Art. 4. (Modificazioni alla l.r. 6/2014) |
Art. 5. (Disposizioni finali) |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.12.32 - L.R. 8 maggio 2015, n. 10.
Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).
(B.U. 12 maggio 2015, n. 19)
Art. 1. (Cessazione anticipata degli incarichi di segretario degli enti locali)
1. Tutti gli incarichi di segretario degli enti locali cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali indette nell'anno 2015. I segretari incaricati a tale data continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo segretario dell'ente locale o della sua forma associativa, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 2. (Conferimento e revoca degli incarichi di segretario degli enti locali)
1. L'incarico di segretario degli enti locali e delle loro forme associative di cui alla
2. L'incarico di segretario dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della
3. Al conferimento dell'incarico di segretario delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della
4. Con riferimento agli incarichi di segretari degli enti locali e delle loro forme associative conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
5. Nei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della
a) nel caso di convenzioni tra Comuni aventi singolarmente popolazione sino a 1.000 abitanti:
1) uno, sino a tre Comuni;
2) fino a due, da quattro a sei Comuni;
b) nel caso di convenzioni tra Comuni con popolazione complessiva da 1.001 a 3.000 abitanti:
1) uno, sino a due Comuni;
2) fino a due, da tre a sei Comuni;
c) nel caso di convenzioni tra Comuni con popolazione complessiva superiore a 3.000 abitanti:
1) uno, sino a due Comuni;
2) fino a due, da tre a quattro Comuni.
6. Nei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della
7. I Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 3. (Utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità)
1. I segretari degli enti locali iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
Art. 4. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della
"3 bis. Nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni.".
2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 19 della
"3 ter. In sede di prima applicazione, il Comune di Aosta non è assoggettato all'obbligo di convenzionamento, limitatamente al servizio di segreteria comunale.".
Art. 5. (Disposizioni finali)
1. Ai fini della classificazione delle sedi di segreteria riferita alle Unités des Communes valdôtaines, trova applicazione l'allegato C del regolam. reg. 4/1999, intendendo ogni richiamo ivi contenuto alle Comunità montane riferito alle rispettive Unités. Ai fini della classificazione dei posti di segretario riferiti agli ambiti territoriali ottimali, trova applicazione l'allegato A del regolam. reg. 4/1999, sommando i punteggi relativi a ciascuno dei Comuni convenzionati.
2. Ai fini dell'aggiornamento della classificazione degli enti locali di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, l'elemento di valutazione di cui alla lettera c) del punto 1 dell'allegato A e alla lettera b) del punto 1 dell'allegato C del predetto regolamento, è riferito al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'anno in cui si tengono le elezioni generali comunali e al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nello stesso anno. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua e arrotondamento all'eccesso del relativo risultato.
3. L'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure concorsuali per esami per l'accesso all'Albo regionale dei segretari, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolam. reg. 4/1999. Nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali, il numero degli incarichi conferibili ai soggetti iscritti al predetto Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione la
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.