§ 57.11.180 - Legge 14 febbraio 1990, n. 28.
Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:14/02/1990
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. La laurea in economia marittima e dei trasporti e la laurea in commercio internazionale e mercati valutari, rilasciate dalla facoltà di economia dei trasporti e del [...]
Art. 2.      1. L'equipollenza della laurea in scienze economico-marittime con quella in economia e commercio, di cui alla legge 1° febbraio 1960, n. 67, è dichiarata a tutti gli [...]


§ 57.11.180 - Legge 14 febbraio 1990, n. 28.

Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio.

(G.U. 22 febbraio 1990, n. 44)

 

 

     Art. 1.

     1. La laurea in economia marittima e dei trasporti e la laurea in commercio internazionale e mercati valutari, rilasciate dalla facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale di Napoli, sono dichiarate, a tutti gli effetti, equipollenti alla laurea in economia e commercio.

 

          Art. 2.

     1. L'equipollenza della laurea in scienze economico-marittime con quella in economia e commercio, di cui alla legge 1° febbraio 1960, n. 67, è dichiarata a tutti gli effetti.