Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.3 istruzione e formazione |
Data: | 29/04/1999 |
Numero: | 311 |
Sommario |
Art. 1. Durata di Tempus III. |
Art. 2. Paesi beneficiari potenziali. |
Art. 3. Coinvolgimento dei paesi associati. |
Art. 4. Definizioni. |
Art. 5. Obiettivi. |
Art. 6. Dialogo con i paesi potenziali beneficiari. |
Art. 7. Comitato. |
Art. 8. Cooperazione con gli organismi del settore. |
Art. 9. Collegamenti con altre azioni comunitarie. |
Art. 10. Coordinamento con le azioni di paesi terzi. |
Art. 11. Relazione annuale. |
Art. 12. Verifica e valutazione - relazioni. |
§ 13.3.81 - Decisione 29 aprile 1999, n. 311.
Decisione (CE) n. 1999/311 del Consiglio relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006).
(G.U.C.E. 8 maggio 1999, n. L 120).
Art. 1. Durata di Tempus III. [1]
La terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (in seguito denominata Tempus III) è adottata per il periodo dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2006.
Art. 2. Paesi beneficiari potenziali. [2]
1. Tempus III riguarda i paesi beneficiari di cui al
2. Basandosi su una valutazione della situazione specifica di ciascun paese, la Commissione, con le procedure previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1, conviene con i paesi beneficiari potenziali se questi debbano partecipare a Tempus III e il carattere e le condizioni della loro partecipazione.
Le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si applicano ai paesi potenziali beneficiari che non partecipano a Tempus III.
Art. 3. Coinvolgimento dei paesi associati.
Alle azioni previste da TEMPUS III potranno unirsi anche i paesi associati dell'Europa centrale e orientale, per condividere con i paesi limitrofi i vantaggi acquisiti attraverso TEMPUS e sviluppare la cooperazione regionale transfrontaliera. Tenendo conto delle norme e dei regolamenti finanziari rispettivi, occorre incoraggiare la cooperazione tra i progetti TEMPUS e ERASMUS.
Art. 4. Definizioni.
Ai fini di TEMPUS III si intende per:
a) "università", tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;
b) "industria" e "impresa", tutti i tipi di attività economica, a prescindere dal loro statuto giuridico, le organizzazioni economiche autonome, le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali nonché gli organismi di formazione delle suddette istituzioni e organizzazioni;
c) "istituzione", gli enti pubblici e locali, nonché i partner sociali e i loro organismi di formazione.
Ciascuno Stato membro o paese beneficiario potenziale può determinare quali tipi di istituti di cui alla lettera a) possono partecipare a TEMPUS III.
1. L'obiettivo di Tempus III, annoverabile tra gli obiettivi e gli orientamenti generali dei regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e in complementarità con i programmi e gli approcci settoriali che ne derivano, consiste nel promuovere lo sviluppo di sistemi di istruzione superiore nei paesi potenziali beneficiari, attraverso la cooperazione, quanto più equilibrata possibile, con partner di tutti gli Stati membri.
2. In particolare, Tempus III ha lo scopo di:
a) promuovere la comprensione tra le culture e il loro ravvicinamento e lo sviluppo di società civili libere e prospere, nonché
b) facilitare l'adeguamento e lo sviluppo dell'istruzione superiore per meglio rispondere agli imperativi socioeconomici e culturali dei paesi beneficiari potenziali, affrontando questioni relative:
i) allo sviluppo e alla revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;
ii) alla riforma e allo sviluppo delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;
iii) allo sviluppo di una formazione destinata a conferire qualifiche per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore nel contesto della riforma economica e dello sviluppo, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria;
iv) al contributo dell'istruzione superiore e della formazione alla cittadinanza e al rafforzamento della democrazia.
3. Nel perseguire gli obiettivi del programma Tempus III, la Commissione applica la politica generale della Comunità in materia di pari opportunità per uomini e donne. La Commissione garantisce altresì che nessun gruppo di cittadini venga escluso o svantaggiato.
Art. 6. Dialogo con i paesi potenziali beneficiari. [4]
La Commissione concorda con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale gli obiettivi e le priorità dettagliati per il ruolo di Tempus III sulla base degli obiettivi del programma e delle disposizioni dell'allegato e, in particolare, coerentemente con: (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
a) gli obiettivi generali dei regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
b) la politica economica, sociale ed educativa di ciascun paese beneficiario potenziale;
c) la necessità di raggiungere un adeguato equilibrio tra i settori selezionati come prioritari e le risorse destinate a Tempus III.
1. La Commissione attua Tempus III conformemente alle disposizioni dell'allegato, in base agli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno e secondo gli obiettivi e priorità dettagliati concordati con le autorità competenti di ciascun paese potenziale beneficiario in conformità dell'articolo 6.
2. In particolare, il comitato di cui ai paragrafi 4 e 5 assiste la Commissione nell'attuazione del programma in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5 e coordina i suoi lavori con altri comitati di programma istituiti nel settore dell'istruzione (Socrates) e formazione (Leonardo).
3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente ai seguenti punti sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 4:
a) gli orientamenti generali che guidano Tempus III;
b) le procedure di selezione e gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
c) le questioni riguardanti l'equilibrio generale di Tempus III, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
d) gli obiettivi e le priorità dettagliati da concordare con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale;
e) le modalità per la verifica e la valutazione di Tempus III.
4. La Commissione è assistita da un comitato. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
5. Inoltre la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione di Tempus III, inclusa la relazione annuale.
In tal caso si applicano gli articoli 3 e 7 della
Art. 8. Cooperazione con gli organismi del settore.
1. La Commissione coopera con gli organismi nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costituiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per l'attuazione del programma TEMPUS III e per gestire la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dai suddetti paesi beneficiari potenziali.
2. Inoltre, per l'attuazione del programma TEMPUS III la Commissione coopera strettamente con le strutture nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro. Essa tiene conto per quanto possibile delle opportune misure bilaterali adottate dagli Stati membri.
Art. 9. Collegamenti con altre azioni comunitarie. [6]
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della presente decisione e, se applicabile, alla procedura di cui all'articolo 10 del
Art. 10. Coordinamento con le azioni di paesi terzi. [7]
1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con le azioni intraprese da paesi terzi [8], oppure da università e imprese di questi paesi, concernenti lo stesso settore di Tempus III, compresa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti di Tempus III.
2. Tale partecipazione può assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:
a) partecipazione ai progetti di Tempus III mediante il cofinanziamento;
b) utilizzazione dei meccanismi di Tempus III per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;
c) coordinamento di Tempus III con iniziative nazionali aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
d) reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.
Art. 11. Relazione annuale.
La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sull'attuazione del programma TEMPUS III. La relazione viene altresì trasmessa, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.
Art. 12. Verifica e valutazione - relazioni.
La Commissione mette a punto, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3, le modalità per la regolare verifica e la valutazione esterna dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma TEMPUS III, tenendo conto degli obiettivi particolari di cui all'articolo 5 e degli obiettivi nazionali fissati ai sensi dell'articolo 6. Anteriormente al 30 aprile 2004, la Commissione presenta una relazione intermedia contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma TEMPUS per il periodo successivo al 1o luglio 2006.
Entro il 30 giugno 2004, la Commissione presenta una relazione intermedia contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento di Tempus III per il periodo decorrente dal 1o gennaio 2007 [9].
[1] Detti paesi comprendono i membri del Gruppo dei 24, gli Stati membri della Comunità, la Repubblica di Cipro e Malta, nonché i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; la partecipazione verte su progetti con i paesi non associati dell'Europa centrale e orientale potenziali beneficiari del programma PHARE.
ALLEGATO [10]
Progetti europei comuni
1. La Comunità europea dà il proprio sostegno a progetti europei comuni della durata massima di tre anni.
I progetti europei comuni interessano almeno un'università di un paese beneficiario potenziale, un'università di uno Stato membro e un istituto partner (università, impresa o istituzione quali definite all'articolo 4) di un altro Stato membro.
2. Le sovvenzioni dei progetti europei comuni possono essere concesse per attività a seconda delle esigenze specifiche degli istituti interessati e in base alle priorità stabilite, tra cui:
i) azioni congiunte in materia di istruzione e formazione, in particolare sviluppo e revisione dei programmi di studio esistenti, sviluppo delle capacità delle università di impartire corsi di formazione continua e riqualificazione, realizzazione di brevi corsi intensivi e sviluppo dei sistemi di apprendimento a distanza, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
ii) misure a favore di riforma e sviluppo dell'istruzione superiore e delle sue capacità, in particolare tramite la ristrutturazione della gestione degli istituti e dei sistemi di istruzione superiore, la modernizzazione degli impianti, l'acquisizione dell'attrezzatura necessaria all'attuazione di un progetto europeo comune e, se del caso, l'erogazione di assistenza tecnica e finanziaria alle autorità responsabili;
iii) promozione della cooperazione tra l'università, l'industria e le istituzioni quali definite all'articolo 4, mediante progetti europei comuni;
iv) sviluppo della mobilità dei docenti, del personale amministrativo delle università e degli studenti, nel quadro di progetti europei comuni:
a) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università e alle azioni di formazione delle imprese negli Stati membri, per effettuare missioni di istruzione/formazione di durata fino a un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;
b) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università dei paesi beneficiari potenziali per effettuare periodi di riciclaggio e di riqualificazione nella Comunità europea;
c) un sostegno finanziario sarà assegnato agli studenti, fino al livello di dottorato compreso, e destinato sia agli studenti dei paesi beneficiari potenziali che effettuano un periodo di studio nella Comunità europea che agli studenti della Comunità che compiono un periodo di studio nei paesi beneficiari potenziali. Tali sostegni saranno generalmente accordati per una durata da tre mesi a un anno;
d) un sostegno finanziario sarà assegnato agli studenti che partecipano a progetti europei comuni con l'obiettivo specifico di promuovere la mobilità; avranno priorità gli studenti che partecipano a progetti per i quali la loro università d'origine conferisce un riconoscimento accademico completo del periodo di studio all'estero;
e) si darà un sostegno ai tirocini pratici e nell'industria, di durata compresa tra un mese e un anno, per gli insegnanti, gli istruttori, gli studenti e i laureati dei paesi beneficiari potenziali, tra la fine dei loro studi e il loro primo impiego, per seguire un periodo di formazione pratica in imprese della Comunità e viceversa;
v) attività che contribuiscono al successo di progetti europei comuni cui partecipano due o più paesi beneficiari potenziali.
Provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare Si attribuirà un aiuto finanziario a un certo numero di provvedimenti a scopo strutturale e/o complementare (in particolare assistenza tecnica, seminari, studi, pubblicazioni, attività di informazione). Tali provvedimenti sono destinati a sostenere gli obiettivi del programma, in particolare il contributo allo sviluppo e alla ristrutturazione dei sistemi di istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali. Nell'ambito di tali provvedimenti a scopo strutturale, si concederà un aiuto finanziario per assistere i potenziali paesi beneficiari fra l'altro a:
- sviluppare e rafforzare le capacità e la realizzazione di una programmazione strategica e dello sviluppo istituzionale degli istituti di istruzione superiore a livello di università e di facoltà;
- stabilire un piano di sviluppo delle università per aiutarle a sviluppare le relazioni internazionali;
- sostenere la diffusione delle azioni di cooperazione riguardanti gli obiettivi di TEMPUS e garantirne la durata;
- elaborare una strategia nazionale in un paese beneficiario potenziale determinato per lo sviluppo di un aspetto specifico dell'insegnamento superiore.
Borse individuali
La Comunità europea sosterrà anche, oltre ai progetti europei comuni e alle misure strutturali e/o complementari, l’erogazione di borse individuali a docenti, ricercatori, formatori, amministratori di università, alti funzionari dei ministeri, amministratori dei sistemi di istruzione e altri esperti in materia di formazione, provenienti da paesi beneficiari potenziali o dalla Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell’istruzione e della formazione superiori nei paesi beneficiari potenziali.
Le visite potranno in particolare coprire i settori seguenti:
- sviluppo di corsi e materiali didattici,
- sviluppo del personale, in particolare attraverso periodi di riciclaggio e tirocini nell’industria,
- missioni di istruzione, ricerca e formazione,
- attività volte a sostenere lo sviluppo dell’istruzione superiore,
- partecipazione alle attività di associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.
Azioni di sostegno
1. La Commissione usufruisce dell'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte in conformità della presente decisione e volta ad assicurare la necessaria verifica dell'attuazione del programma.
2. Viene sostenuta l'adeguata valutazione esterna di TEMPUS III. Sarà inoltre fornito un sostegno alla divulgazione in relazione ai progetti europei comuni, ai provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare e alla mobilità individuale, nonché alla divulgazione dei risultati positivi di progetti specifici nelle fasi iniziali del programma TEMPUS.
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[8] Detti paesi comprendono i membri del Gruppo dei 24 che non siano Stati membri della Comunità, la Repubblica di Cipro e Malta, nonché i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; la partecipazione verte su progetti con i paesi non associati dell'Europa centrale e orientale potenziali beneficiari del programma Phare e con i paesi che la Comunità decidesse successivamente di includere.
[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[10] Allegato così modificato dall’art. 1 della