Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.7 politica di sviluppo |
Data: | 10/12/2001 |
Numero: | 2415 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2666/2000, i termini "Repubblica federale di Jugoslavia" sono sostituiti da (Omissis). |
Art. 2. Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato nel modo seguente: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.7.32 - Regolamento 10 dicembre 2001, n. 2415.
Regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione.
(G.U.C.E. 12 dicembre 2001, n. L 327).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità europea si è impegnata a fornire assistenza finanziaria alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, anche per sostenere l'attuazione dell'accordo quadro del 13 agosto 2001.
(2) La situazione del paese richiede una fornitura più rapida ed efficiente dell'assistenza comunitaria, agevolata dall'attuazione a livello locale.
(3) L'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata: "agenzia", istituita con il
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) È opportuno consentire alla Commissione di delegare all'agenzia l'attuazione dell'assistenza comunitaria a favore dell'ex Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia decisa nell'ambito di altri strumenti.
(6) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,
ha adottato il presente regolamento:
All'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del
Il
1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini "Repubblica federale di Jugoslavia" sono sostituiti da (Omissis);
3) all'articolo 4, paragrafo 10, i termini "Repubblica federale di Jugoslavia" sono sostituiti da (Omissis);
4) all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i termini "Repubblica federale di Jugoslavia" sono sostituiti da (Omissis);
5) all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, i termini "Repubblica federale di Jugoslavia" sono sostituiti da (Omissis);
6) all'articolo 15, i termini "Repubblica federale di Jugoslavia" sono sostituiti da (Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.