§ 13.3.213 - Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1339.
Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:16/12/2008
Numero:1339


Sommario
Art. 1.  Scopo e ambito di applicazione
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Disposizioni generali
Art. 4.  Trasparenza
Art. 5.  Riservatezza
Art. 6.  Ricorso
Art. 7.  Consiglio di amministrazione
Art. 8.  Norme di voto e mansioni del presidente
Art. 9.  Poteri del consiglio di amministrazione
Art. 10.  Direttore
Art. 11.  Interesse pubblico e indipendenza
Art. 12.  Programma di lavoro annuale
Art. 13.  Relazione annuale di attività
Art. 14.  Connessioni con altre azioni comunitarie
Art. 15.  Bilancio
Art. 16.  Procedura di bilancio
Art. 17.  Esecuzione e controllo del bilancio
Art. 18.  Parlamento europeo e Consiglio
Art. 19.  Disposizioni finanziarie
Art. 20.  Privilegi e immunità
Art. 21.  Statuto del personale
Art. 22.  Responsabilità
Art. 23.  Partecipazione dei paesi terzi
Art. 24.  Valutazione
Art. 25.  Revisione
Art. 26.  Abrogazione
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 13.3.213 - Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1339.

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

(G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 354)

 

(rifusione)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l' 8 ed il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio ad adottare, all'inizio del 1990, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale. A questo fine il 7 maggio 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90.

 

(2) Il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

 

(3) Il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia [4], il quale ha previsto un aiuto in settori implicanti una formazione professionale a sostegno del processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia.

 

(4) Il Consiglio, con appositi strumenti giuridici, ha esteso successivamente tale aiuto ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale.

 

(5) Il 27 luglio 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2063/94 [5] che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi che ricevono assistenza a norma del regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia [6] (il programma TACIS).

 

(6) Il 17 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1572/98 [7] che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo [8].

 

(7) Il 5 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia [9] e che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale gli stati dei Balcani occidentali oggetto del regolamento (CE) n. 2666/2000.

 

(8) I programmi di assistenza esterna ai paesi inclusi nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale devono essere sostituiti da nuovi strumenti della politica delle relazioni esterne, in particolare lo strumento introdotto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) [10] e lo strumento introdotto dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato [11].

 

(9) Mediante il sostegno allo sviluppo del capitale umano nel contesto della politica delle relazioni esterne l'Unione europea contribuisce allo sviluppo economico in questi paesi, fornendo le abilità necessarie per promuovere la produttività e l'occupazione, e sostiene la coesione sociale promuovendo la partecipazione dei cittadini.

 

(10) Nell'ambito degli sforzi di questi paesi di riformare le loro strutture economiche e sociali è essenziale lo sviluppo del capitale umano per conseguire stabilità e prosperità a lungo termine, in particolare per pervenire ad un equilibrio socioeconomico.

 

(11) Nel contesto delle politiche dell'Unione europea per le relazioni esterne la Fondazione europea per la formazione professionale potrebbe costituire un importante contributo per il miglioramento dello sviluppo del capitale umano, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

 

(12) Per dare il suo contributo, la Fondazione europea per la formazione professionale dovrà far ricorso sia all'esperienza acquisita all'interno dell'Unione europea nel settore dell'istruzione e della formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sia a quelle delle sue istituzioni che sono competenti per tali attività.

 

(13) Nella Comunità e nei paesi terzi, compresi i paesi coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale, esistono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere chiamate a collaborare ad un'efficace assistenza nel settore dello sviluppo del capitale umano, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

 

(14) La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe essere dotata di uno statuto e di una struttura che le consentano di rispondere in maniera flessibile alle molteplici e specifiche esigenze dei singoli paesi beneficiari e di espletare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i competenti organismi nazionali e internazionali.

 

(15) La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe avere personalità giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche e operative generali della Comunità e delle sue istituzioni.

 

(16) La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe mantenere stretti rapporti con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con il programma di mobilità transeuropea di studi universitari (TEMPUS) e con altri programmi istituiti dal Consiglio per aiutare i paesi coperti dalle sue attività nel settore della formazione professionale.

 

(17) Alla Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbero poter partecipare i paesi che non sono Stati membri della Comunità e che condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri ad aiutare i paesi coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale nel settore dello sviluppo del capitale umano, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, secondo modalità che saranno precisate in accordi da concludere tra la Comunità e detti paesi.

 

(18) Tutti gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione in modo da vigilare efficacemente sulle funzioni della Fondazione.

 

(19) Per garantire la piena autonomia e l'indipendenza della Fondazione, essa dovrebbe essere dotata di un bilancio autonomo, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura di bilancio comunitaria dovrebbe essere applicabile al contributo comunitario e a qualsiasi altra sovvenzione inclusa nel bilancio generale dell'Unione europea. La verifica dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

 

(20) La Fondazione è un organismo istituito dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [12] (in seguito denominato il "regolamento finanziario") e dovrebbe adottare di conseguenza il suo regolamento finanziario.

 

(21) Dovrebbe essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio [13] (in seguito denominato "il regolamento finanziario quadro").

 

(22) Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali è opportuno applicare alla Fondazione, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [14].

 

(23) È opportuno applicare alla Fondazione il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [15].

 

(24) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [16], dovrebbe essere applicato al trattamento di dati personali da parte della Fondazione.

 

(25) Conformemente alla decisione del 29 ottobre 1993 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, nonché di Europol [17], la Fondazione ha sede in Torino, Italia.

 

(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assistere i paesi terzi in materia di sviluppo del capitale umano, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(27) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nell' articolo 43,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Scopo e ambito di applicazione

1. È istituita la Fondazione europea per la formazione (in seguito denominata la "Fondazione"). Lo scopo della Fondazione è di contribuire, nel contesto delle politiche dell'Unione europea per le relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo del capitale umano nei seguenti paesi:

 

a) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1085/2006 e di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;

 

b) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1638/2006 e di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;

 

c) altri paesi designati mediante decisione del consiglio di amministrazione in base a una proposta sostenuta da due terzi dei suoi membri e a un parere della Commissione, e contemplati da uno strumento comunitario o da un accordo internazionale che comprenda un elemento relativo allo sviluppo del capitale umano, nella misura consentita dalle risorse disponibili.

 

I paesi di cui alle lettere a), b) e c) sono denominati "paesi partner".

 

2. Ai fini del presente regolamento per "sviluppo del capitale umano" s'intende "un'attività che contribuisca allo sviluppo lungo tutto l'arco della vita delle capacità e delle competenze degli individui attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale".

 

3. Allo scopo di raggiungere il suo scopo, la Fondazione può fornire assistenza ai paesi partner per:

 

a) facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;

 

b) migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale nel mercato del lavoro;

 

c) facilitare l'accesso alla formazione professionale e favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;

 

d) stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento e imprese;

 

e) sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri;

 

f) aumentare l'adattabilità dei lavoratori, specie attraverso una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

 

g) concepire, introdurre ed attuare riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di potenziare l'occupabilità e l'adeguatezza al mercato del lavoro.

 

     Art. 2. Funzioni

Ai fini del raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione e sulla base degli orientamenti generali stabiliti a livello comunitario, assolve le seguenti funzioni:

 

a) fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner;

 

b) promuovere la conoscenza e l'analisi delle esigenze in materia di competenze sui mercati del lavoro nazionali e locali;

 

c) sostenere le parti interessate nei paesi partner nel creare capacità in materia di sviluppo del capitale umano;

 

d) favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner;

 

e) sostenere la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano;

 

f) disseminare informazioni e incoraggiare la retizzazione e lo scambio di esperienze e buone prassi tra l'Unione europea e i paesi partner e tra paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano;

 

g) contribuire, su richiesta della Commissione, all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner;

 

h) espletare altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione, nell'ambito della struttura generale del presente regolamento.

 

     Art. 3. Disposizioni generali

1. La Fondazione ha personalità giuridica e in ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. La Fondazione può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. La Fondazione non persegue finalità di lucro.

 

2. La Fondazione ha sede a Torino, Italia.

 

3. La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti con il sostegno della Commissione. La Fondazione coopera, in particolare, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'ambito di un programma di lavoro annuale congiunto allegato al programma di lavoro annuale di ciascuna delle due agenzie con l'obiettivo di promuovere le sinergie e la complementarietà tra le loro attività.

 

4. Alle attività della Fondazione possono eventualmente essere invitati a partecipare i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale.

 

5. La Fondazione è soggetta all'indagine amministrativa del mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato.

 

6. La Fondazione può stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi nel campo dello sviluppo del capitale umano nell'Unione europea e a livello mondiale. Il consiglio di amministrazione adotta tali accordi in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione. Le disposizioni di lavoro contenute in tali accordi devono essere conformi alla normativa comunitaria.

 

     Art. 4. Trasparenza

1. La Fondazione agisce con un elevato livello di trasparenza e si conforma in particolare ai paragrafi da 2 a 4.

 

2. Entro sei mesi dall'istituzione del Consiglio di amministrazione, la Fondazione pubblica:

 

a) il regolamento interno della Fondazione e quello del consiglio di amministrazione;

 

b) la relazione annuale di attività della Fondazione.

 

3. Se del caso, il consiglio di amministrazione può autorizzare rappresentanti di parti interessate a partecipare alle riunioni degli organismi della Fondazione in qualità di osservatori.

 

4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

 

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di detto regolamento.

 

     Art. 5. Riservatezza

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, la Fondazione non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato.

 

2. I membri del consiglio di amministrazione e il direttore sono soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 287 del trattato.

 

3. Le informazioni raccolte dalla Fondazione conformemente al suo atto costitutivo sono sottoposte al regolamento (CE) n. 45/2001.

 

     Art. 6. Ricorso

Le decisioni adottate dalla Fondazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

 

     Art. 7. Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, tre rappresentanti della Commissione e tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo.

 

Inoltre, tre rappresentanti dei paesi partner possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

 

I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

 

2. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno i propri rappresentanti e relativi supplenti in seno al consiglio di amministrazione.

 

I rappresentanti dei paesi partner sono nominati dalla Commissione da un elenco di candidati proposti da detti paesi in base alla loro esperienza e alle loro conoscenze del campo di attività della Fondazione.

 

Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione si adoperano per realizzare una rappresentazione equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

 

3. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

 

4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il mandato del presidente scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.

 

5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8. Norme di voto e mansioni del presidente

1. I rappresentanti degli Stati membri all'interno del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente a un voto.

 

Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

2. Il consiglio d'amministrazione stabilisce, con decisione unanime dei propri membri aventi diritto di voto, norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.

 

3. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno una volta all'anno. A richiesta della maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto possono essere convocate altre riunioni.

 

Il presidente tiene informato il consiglio d'amministrazione delle altre attività comunitarie che interessano la sua attività, nonché delle previsioni operative della Commissione per le attività della Fondazione nell'anno seguente.

 

     Art. 9. Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri e funzioni:

 

a) nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore conformemente all'articolo 10, paragrafo 5;

 

b) esercitare l’autorità disciplinare nei confronti del direttore;

 

c) adottare il programma di lavoro annuale della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 12;

 

d) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione e trasmetterlo alla Commissione;

 

e) adottare il progetto di tabella dell'organico e il bilancio definitivo della Fondazione successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale, conformemente all'articolo 16;

 

f) adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione secondo la procedura di cui all'articolo 13, e trasmetterla alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri;

 

g) adottare il regolamento interno della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione;

 

h) adottare il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 19;

 

i) adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

 

     Art. 10. Direttore

1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni da un elenco di almeno tre candidati presentato dalla Commissione. Prima della nomina il candidato scelto dal consiglio d'amministrazione è invitato a fare una dichiarazione dinanzi ai comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.

 

Negli ultimi nove mesi di detto periodo di cinque anni, la Commissione, sulla base di una precedente valutazione di esperti esterni, effettua una valutazione riguardante in particolare:

 

- il lavoro del direttore;

 

- i doveri e le responsabilità della Fondazione negli anni a venire.

 

Il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta della Commissione, tiene conto del rapporto di valutazione e solo nei casi in cui sia giustificato dai doveri e dalle responsabilità della Fondazione può rinnovare il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

 

Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di rinnovare il mandato del direttore. Nel mese prima del rinnovo del mandato il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi ai comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.

 

Se il mandato non è rinnovato il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

 

2. Il direttore è nominato in base al merito, alle capacità amministrative e di gestione, alle conoscenze e all'esperienza nel campo di lavoro della Fondazione.

 

3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.

 

4. Il direttore ha i seguenti poteri e funzioni:

 

a) preparare, in base agli orientamenti stabiliti dalla Commissione, il progetto del programma di lavoro annuale, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione, il suo progetto di regolamento interno e il progetto di quello del consiglio di amministrazione, il progetto di regolamento finanziario e le attività del consiglio di amministrazione, nonché degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti dal consiglio di amministrazione;

 

b) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'amministrazione;

 

c) attuare le decisioni del consiglio di amministrazione;

 

d) attuare il programma annuale di lavoro della Fondazione e la risposta alle richieste d'assistenza della Commissione;

 

e) espletare le funzioni di ordinatore, conformemente agli articoli da 33 a 42 del regolamento finanziario quadro;

 

f) dare esecuzione al bilancio della Fondazione;

 

g) mettere in opera un sistema efficace di sorveglianza che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 24 e, in base ad esso, preparare un progetto di relazione annuale di attività;

 

h) presentare la relazione annuale di attività al Parlamento europeo;

 

i) gestire tutte le questioni attinenti al personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21;

 

j) definire la struttura organizzativa della Fondazione e presentarla al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

 

k) rappresentare la Fondazione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 18.

 

5. Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio d’amministrazione che, su proposta della Commissione, può sollevare il direttore dall'incarico prima della scadenza del mandato.

 

     Art. 11. Interesse pubblico e indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione e il direttore agiscono nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne. A tal fine essi sottoscrivono ogni anno una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi.

 

     Art. 12. Programma di lavoro annuale

1. Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con lo scopo, l'ambito di attività e le funzioni della Fondazione di cui agli articoli 1 e 2.

 

2. Il programma di lavoro annuale è preparato nel contesto di un programma di lavoro pluriennale di quattro anni in cooperazione con i servizi della Commissione, tenendo conto delle priorità in materia di relazioni esterne con i paesi e le regioni interessate e sulla base delle esperienze acquisite in materia di istruzione e formazione nella Comunità.

 

3. I progetti e le attività di cui al programma di lavoro annuale sono corredate di una stima delle spese necessarie e della destinazione delle risorse di personale e di bilancio.

 

4. Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro annuale al consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.

 

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di programma di lavoro annuale entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'adozione definitiva del programma di lavoro annuale ha luogo all'inizio dell'esercizio finanziario in questione.

 

6. All'occorrenza il programma di lavoro annuale può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.

 

     Art. 13. Relazione annuale di attività

1. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione delle proprie funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività.

 

2. La relazione annuale di attività contiene informazioni finanziarie e sulla gestione che indicano i risultati delle operazioni facendo riferimento al programma di lavoro annuale e agli obiettivi fissati, ai rischi associati a tali operazioni, all'utilizzo delle risorse fornite e al modo in cui il sistema di sorveglianza interno ha funzionato.

 

3. Il consiglio di amministrazione prepara un'analisi e una valutazione del progetto di relazione annuale di attività relativa al precedente esercizio finanziario.

 

4. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività e entro il 15 giugno dell'anno successivo la trasmette agli organi competenti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale europeo insieme alla sua analisi e a una valutazione. Detta relazione è trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi partner.

 

5. Il direttore presenta la relazione annuale di attività della Fondazione alle commissioni competenti del Parlamento europeo e agli organi preparatori del Consiglio.

 

     Art. 14. Connessioni con altre azioni comunitarie

La Commissione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza e la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia nella fornitura del sostegno ai paesi partner.

 

     Art. 15. Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

 

2. Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio.

 

3. Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale dell'Unione europea, i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti.

 

4. Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi partner per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.

 

     Art. 16. Procedura di bilancio

1. Ogni anno, sulla base di un progetto redatto dal direttore, il consiglio di amministrazione adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

 

2. La Commissione esamina lo stato di previsione tenendo conto dei limiti proposti dell'importo globale disponibile per le azioni esterne e iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le risorse che ritiene necessarie per l'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

 

3. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito ambedue denominate le "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

 

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

 

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

 

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio della Fondazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

 

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio della Fondazione, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

 

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

 

     Art. 17. Esecuzione e controllo del bilancio

1. Al più tardi il 1 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

 

2. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.

 

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

 

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi della Fondazione.

 

6. Al più tardi il 1 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

 

7. I conti definitivi sono pubblicati.

 

8. Al più tardi il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

 

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

 

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

 

11. Il direttore adotta ogni provvedimento utile richiesto dalle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico

 

     Art. 18. Parlamento europeo e Consiglio

Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 17, in particolare le procedure di bilancio e di discarico, il Parlamento europeo o il Consiglio possono richiedere in qualunque momento un'audizione con il direttore riguardante qualunque tematica connessa alle attività della Fondazione.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

 

2. Conformemente all'articolo 133, paragrafo 1 del regolamento finanziario, la Fondazione applica le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei conti della Fondazione con quelli della Commissione.

 

3. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 si applica alla Fondazione in tutti i suoi elementi.

 

4. La Fondazione rispetta l' accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [18]. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento di tali indagini interne da parte dell'OLAF.

 

     Art. 20. Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica alla Fondazione.

 

     Art. 21. Statuto del personale

1. Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

 

2. La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

 

3. Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dell'articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

 

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri o dai paesi partner presso la Fondazione.

 

     Art. 22. Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

 

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

 

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento di tali danni.

 

3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

 

     Art. 23. Partecipazione dei paesi terzi

1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi che non sono Stati membri della Comunità, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri nel campo degli aiuti in materia di sviluppo del capitale umano ai paesi partner definiti all'articolo 1, paragrafo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato.

 

Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale. Tali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

 

2. La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza un accordo di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 24. Valutazione

1. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento finanziario quadro, la Fondazione effettua periodicamente valutazioni ex- ante e ex-post delle sue attività, qualora esse comportino spese significative. Il consiglio di amministrazione è informato dei risultati di tali valutazioni.

 

2. La Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, ogni quattro anni effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, dei risultati raggiunti dalla Fondazione e dei suoi metodi di lavoro alla luce degli obiettivi, del mandato e delle funzioni definiti nel presente regolamento. La valutazione è condotta da esperti esterni. La Commissione presenta i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

 

3. La Fondazione adotta tutti i provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali problemi individuati nel corso della valutazione.

 

     Art. 25. Revisione

In seguito alla sua valutazione, se del caso la Commissione presenta una proposta di revisione del presente regolamento. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza della Fondazione non sia più giustificata rispetto agli obiettivi ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento.

 

     Art. 26. Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 1360/90, (CE) n. 2063/94, (CE) n. 1572/98, (CE) n. 1648/2003 e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000, come elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono abrogati.

 

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] Parere del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 novembre 2008 (GU C 310 E del 5.12.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

 

[4] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

 

[5] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9.

 

[6] GU L 187 del 29.7.1993, pag. 1.

 

[7] GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1.

 

[8] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1638/2006.

 

[9] GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

 

[10] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

 

[11] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

 

[12] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[13] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

 

[14] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[15] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

 

[16] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[17] GU C 323 del 30.11.1993, pag. 1.

 

[18] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

 

 

ALLEGATO I

 

Regolamento abrogato e modifiche successive

 

Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio | (GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1) |

 

Regolamento (CE) n. 2063/94 del Consiglio | (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9) |

 

Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio | (GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1) |

 

Art. 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio | (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1) |

 

Regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio | (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22) |

 

 

ALLEGATO II

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CEE) n. 1360/90

Il presente regolamento |

 

 

Art. 1, comma primo

Art. 1, paragrafo 1, prima frase |

 

 

Art. 1, trattini da uno a quattro

— |

 

 

Art. 1, seconda frase

— |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, comma secondo |

 

 

Art.1, paragrafi 2 e 3 |

 

 

Art. 2

— |

 

 

Art. 3, comma primo

Art. 2, comma primo |

 

 

Art. 3, lettere da a) a g)

— |

 

 

Art. 2, lettere da a) a f) |

 

 

Art. 3, lettera h)

Art. 2, lettera g) |

 

 

Art. 4, paragrafo 1

Art. 3, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2 |

 

 

Art. 4, paragrafo 3, prima frase

Art. 3, paragrafo 3, prima frase |

 

 

Art. 3, paragrafo 3, seconda frase |

 

 

Art. 4, paragrafo 2

— |

 

 

Art. 3, paragrafi 4 e 5 |

 

 

Art. 4, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Art. 4 bis, paragrafo 1

Art. 4, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 4 bis, paragrafo 2

Art. 4, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 5 |

 

 

Art. 4 bis, paragrafo 3

Art. 6 |

 

 

Art. 5, paragrafo 1

Art. 7, paragrafo 1 |

 

 

Art. 5, paragrafo 2

Art. 7, paragrafo 2, primo e secondo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 2, terzo e quarto comma |

 

 

Art. 5, paragrafo 3

Art. 7, paragrafo 3 |

 

 

Art. 5, paragrafo 4, primo comma

Art. 7, paragrafo 4, prima frase |

 

 

Art. 7, paragrafo 4, seconda frase |

 

 

Art. 5, paragrafo 4, secondo comma

Art. 7, paragrafo 5 |

 

 

Art. 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma

Art. 8, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 8, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 5, paragrafo 4, ultimo comma

Art. 8, paragrafo 1, ultimo comma |

 

 

Art. 5, paragrafi 5 e 6

Art. 8, paragrafi 2 e 3 |

 

 

Art. 5, paragrafi da 7 a 10

— |

 

 

Art. 9 |

 

 

Art. 6

— |

 

 

Art. 7, paragrafo 1, prima frase

Art. 10, paragrafo 1, prima frase |

 

 

Art. 7, paragrafo 1, seconda frase

— |

 

 

Art. 10, paragrafo 1, seconda frase e secondo, terzo e quarto comma |

 

 

Art. 10, paragrafo 2 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2

Art. 10, paragrafo 5, prima frase |

 

 

Art. 7, paragrafo 3

Art. 10, paragrafo 3 |

 

 

Art. 10, paragrafo 4, dalla lettera a) alla lettera k) |

 

 

Art. 11 |

 

 

Art. 12 |

 

 

Art. 13 |

 

 

Art. 8

Art. 14 |

 

 

Art. 9

Art. 15 |

 

 

Art. 10, paragrafo 1

Art. 16, paragrafo 1 |

 

 

Art. 16, paragrafo 2 |

 

 

Art. 10, paragrafo 2

Art. 16, paragrafo 3 |

 

 

Art. 10, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 10, paragrafi 4, 5 e 6

Art. 16, paragrafi 4, 5 e 6 |

 

 

Art. 11, paragrafo 1

Art. 17, paragrafo 3 |

 

 

Art. 11, paragrafi 2 e 3

Art. 17, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 11, paragrafi da 4 a 10

Art. 17, paragrafi da 4 a 10 |

 

 

Art. 17, paragrafo 11 |

 

 

Art. 18 |

 

 

Art. 12

Art. 19, paragrafo 1 |

 

 

Art. 19, paragrafi 2, 3 e 4 |

 

 

Art. 13

Art. 20 |

 

 

Art. 14

Art. 21, paragrafo 1 |

 

 

Art. 21, paragrafi da 2 a 4 |

 

 

Art. 15

Art. 22 |

 

 

Art. 16, paragrafo 1

Art. 23, paragrafo 1, primo comma e prima frase del secondo comma |

 

 

Art. 23, paragrafo 1, ultima frase del secondo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 2

Art. 23, paragrafo 2 |

 

 

Art. 24, paragrafo 1 |

 

 

Art. 17

Art. 24, paragrafo 2 |

 

 

Art. 24, paragrafo 3 |

 

 

Art. 18

— |

 

 

Art. 25 |

 

 

Art. 26 |

 

 

Art. 19

Art. 27 |

 

 

Allegato |