Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 08/02/2006 |
Numero: | 219 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Quantitativi disponibili |
Art. 3. Titoli di importazione |
Art. 4. Presentazione delle domande di titoli |
Art. 5. Rilascio dei titoli |
Art. 6. Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri |
Art. 6 bis. Formalità per l’immissione in libera pratica |
Art. 7. Modalità di gestione |
Art. 8. Abrogazione |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 20.6.503 - Regolamento 8 febbraio 2006, n. 219.
Regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006
(G.U.U.E. 9 febbraio 2006, n. L 38).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del
(2) Il
(3) Occorre pertanto aprire il contingente tariffario previsto dal
(4) Analogamente a quanto previsto per le importazioni non preferenziali, è opportuno adottare un metodo di gestione del suddetto contingente tariffario atto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi. A tal fine risulta più appropriato il metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito », in base al quale l’accesso al contingente è determinato dall’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP e un congruo approvvigionamento del mercato comunitario, evitando nel contempo perturbazioni dei flussi commerciali, è opportuno che una parte del contingente tariffario sia riservata, a titolo provvisorio, agli operatori che hanno approvvigionato il mercato comunitario di banane ACP nell’ambito del regime di importazione precedentemente in vigore.
(5) Occorre pertanto stabilire che, nell’ambito del contingente tariffario, sia riservato un quantitativo totale di 146 850 tonnellate agli operatori che hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP nel corso del 2005. Tale quota del contingente tariffario dovrebbe essere gestita mediante titoli di importazione rilasciati a ciascun operatore proporzionalmente ai quantitativi immessi in libera pratica nel corso del 2005.
(6) In considerazione dei quantitativi disponibili, è opportuno limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titolo di ciascun operatore per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.
(7) L’accesso alla parte restante del contingente tariffario dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità in base al metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», secondo quanto previsto agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del
(8) A seguito dell’entrata in vigore dell’aliquota della tariffa doganale comune per le banane, stabilita dal
(9) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno abrogare il
(10) Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
È aperto per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 il contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del
Art. 2. Quantitativi disponibili
I quantitativi disponibili del contingente tariffario sono fissati a 615 000 tonnellate, ripartite come segue:
a) un quantitativo di 146 850 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo II con il numero d’ordine 09.4164;
b) un quantitativo di 468 150 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo III con i numeri d’ordine seguenti: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 e 09.1644.
CAPO II
IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a)
Art. 3. Titoli di importazione
1. Le importazioni nell’ambito del quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del
Art. 4. Presentazione delle domande di titoli
1. Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2005, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP.
2. I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 40 % dei quantitativi di banane originarie dei paesi ACP che detto operatore ha immesso in libera pratica nella Comunità nel corso del 2005.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore il 15 e 16 febbraio 2006 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2005 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.
Nell’allegato figura l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati. [1]
4. La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2005 per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l’origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. L’importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.
5. Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo sono irricevibili.
6. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo —
Art. 5. Rilascio dei titoli
1. Entro il 21 febbraio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli.
2. Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), la Commissione stabilisce entro il 24 febbraio 2006 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo.
3. Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 27 febbraio 2006, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2.
4. In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.
Art. 6. Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri
1. I titoli di importazione rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, sono validi dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3;
b) quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immessi in libera pratica sulla base dei titoli rilasciati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del
Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione. [2]
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del presente regolamento e del
La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri. [3]
Art. 6 bis. Formalità per l’immissione in libera pratica [4]
1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell’immissione in libera pratica di banane:
a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;
b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.
3. In caso di dubbi sull’autenticità del titolo, dell’estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull’identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.
4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell’ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l’autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.
CAPO III
IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA b)
Art. 7. Modalità di gestione
1. Il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera b), è suddiviso in cinque quote di 93 630 tonnellate ciascuna, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:
Numero d’ordine |
Periodo contingentale |
09.1638 |
Dal 1° marzo al 30 aprile |
09.1639 |
Dal 1° maggio al 30 giugno |
09.1640 |
Dal 1° luglio al 31 agosto |
09.1642 |
Dal 1° settembre al 31 ottobre |
09.1644 |
Dal 1° novembre al 31 dicembre |
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Il
Art. 9. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO [6]
Autorità competenti degli Stati membri:
Belgio
Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau
Rue de Trèves 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel
Repubblica ceca
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Danimarca
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Germania
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn
Estonia
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo
Narva mnt 3
EE-51009 Tartu
Grecia
OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)
Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial
Products
241, Acharnon Street
GR-104 46 Athens
ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και
Βιομηχανικών Προϊόντων
Αχαρνών 241
Τ.Κ. 104 46 Αθήνα
Spagna
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Francia
Office de développement de l'économie agricole des départements
d'outre-mer (ODEADOM)
46-48, rue de Lagny
F-93104 Montreuil Cedex
Irlanda
Department of Agriculture & Food
Crops Policy & State Bodies Division
Agriculture House (3W)
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Italia
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II
Viale Boston, 25
I-00144 Roma
Cipro
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών
CY 1421 Κύπρος
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY 1421 Cyprus
Lettonia
Zemkopības ministrijas
Lauku atbalsta dienests
Tirdzniecības mehānismu departaments
Licenču daļa
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981
Lituania
Nacionalinė mokėjimo agentūra
Užsienio prekybos departamentas
Blindžių g. 17
LT-08111 Vilnius
Lussemburgo
Direction des Douanes et Accises
Division “Douane/Valeur”
26, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Ungheria
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Malta
Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali
Agenzija tal-Pagamenti
Trade Mechanisims
Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali
Ghammieri Marsa CMR 02 Malta
Paesi Bassi
Productschap Tuinbouw
Louis Pasteurlaan 6
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer
Nederland
Austria
Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1200 Wien
Polonia
Agencja Rynku Rolnego
Biuro Administrowania Obrotem Towarowym
z Zagranicą
ul. Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Polska
Portogallo
Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Direcção de Serviços de Licenciamento
Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
P-1149-060 Lisboa
Slovenia
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Oddelek za zunanjo trgovino
Dunajska cesta 160
SI-1000 Ljubljana
Slovacchia
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Finlandia
Maa- ja Metsätalousministeriö
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Svezia
Jordbruksverket
Interventionsenheten
S-551 82 Jönköping
Regno Unito
Rural Payment Agency
External Trade Division
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle Upon Tyne
NE4 7YH
United Kingdom
[1] Paragrafo così modificato dall’art. 2 del
[2] Paragrafo sostituito dall’art. 2 del
[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 2 del
[4] Articolo inserito dall’art. 2 del
[5] Articolo così modificato dall’art. 2 del
[6] Allegato aggiunto dall’art. 2 del