§ 20.6.503 - Regolamento 8 febbraio 2006, n. 219.
Regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:08/02/2006
Numero:219


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Quantitativi disponibili
Art. 3.  Titoli di importazione
Art. 4.  Presentazione delle domande di titoli
Art. 5.  Rilascio dei titoli
Art. 6.  Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri
Art. 6 bis.  Formalità per l’immissione in libera pratica
Art. 7.  Modalità di gestione
Art. 8.  Abrogazione
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 20.6.503 - Regolamento 8 febbraio 2006, n. 219.

Regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006

(G.U.U.E. 9 febbraio 2006, n. L 38).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005, dal 1° gennaio di ogni anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006, è aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP.

      (2) Il regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006, ha stabilito le misure transitorie necessarie per garantire l’approvvigionamento del mercato comunitario, assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP ed evitare perturbazioni dei flussi commerciali nel corso dei due mesi suddetti. A tal fine è stato reso disponibile un quantitativo totale di 160 000 tonnellate per il rilascio di titoli di importazione nell’ambito del suddetto contingente tariffario.

      (3) Occorre pertanto aprire il contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 per il 2006 e stabilirne le modalità di gestione per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.

      (4) Analogamente a quanto previsto per le importazioni non preferenziali, è opportuno adottare un metodo di gestione del suddetto contingente tariffario atto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi. A tal fine risulta più appropriato il metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito », in base al quale l’accesso al contingente è determinato dall’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP e un congruo approvvigionamento del mercato comunitario, evitando nel contempo perturbazioni dei flussi commerciali, è opportuno che una parte del contingente tariffario sia riservata, a titolo provvisorio, agli operatori che hanno approvvigionato il mercato comunitario di banane ACP nell’ambito del regime di importazione precedentemente in vigore.

      (5) Occorre pertanto stabilire che, nell’ambito del contingente tariffario, sia riservato un quantitativo totale di 146 850 tonnellate agli operatori che hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP nel corso del 2005. Tale quota del contingente tariffario dovrebbe essere gestita mediante titoli di importazione rilasciati a ciascun operatore proporzionalmente ai quantitativi immessi in libera pratica nel corso del 2005.

      (6) In considerazione dei quantitativi disponibili, è opportuno limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titolo di ciascun operatore per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.

      (7) L’accesso alla parte restante del contingente tariffario dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità in base al metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», secondo quanto previsto agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

      (8) A seguito dell’entrata in vigore dell’aliquota della tariffa doganale comune per le banane, stabilita dal regolamento (CE) n. 1964/2005, il regime dei contingenti tariffari all’importazione istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, ha cessato di essere applicabile il 31 dicembre 2005, in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento. Le modalità di gestione dei contingenti tariffari previsti dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93, adottate con il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, sono pertanto divenute prive di oggetto.

      (9) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia è opportuno mantenere in applicazione alcune disposizioni del suddetto regolamento, con particolare riguardo a quelle relative alla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, che risultano utili ai fini della gestione delle importazioni effettuate a norma del presente regolamento.

      (10) Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento.

      (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto

     È aperto per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 il contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005.

 

          Art. 2. Quantitativi disponibili

     I quantitativi disponibili del contingente tariffario sono fissati a 615 000 tonnellate, ripartite come segue:

     a) un quantitativo di 146 850 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo II con il numero d’ordine 09.4164;

     b) un quantitativo di 468 150 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo III con i numeri d’ordine seguenti: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 e 09.1644.

 

CAPO II

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a)

 

          Art. 3. Titoli di importazione

     1. Le importazioni nell’ambito del quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità alle disposizioni del presente capo.

     2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, eccetto l’articolo 8, paragrafi 4 e 5.

 

          Art. 4. Presentazione delle domande di titoli

     1. Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2005, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP.

     2. I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 40 % dei quantitativi di banane originarie dei paesi ACP che detto operatore ha immesso in libera pratica nella Comunità nel corso del 2005.

     3. Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore il 15 e 16 febbraio 2006 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2005 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.

     Nell’allegato figura l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati. [1]

     4. La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2005 per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l’origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. L’importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.

     5. Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo sono irricevibili.

     6. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 219/2006 — capo II».

 

          Art. 5. Rilascio dei titoli

     1. Entro il 21 febbraio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli.

     2. Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), la Commissione stabilisce entro il 24 febbraio 2006 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo.

     3. Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 27 febbraio 2006, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2.

     4. In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.

 

          Art. 6. Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri

     1. I titoli di importazione rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, sono validi dal 1° marzo al 31 dicembre 2006.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3;

     b) quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immessi in libera pratica sulla base dei titoli rilasciati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005.

     Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione. [2]

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2015/2005.

     La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri. [3]

 

     Art. 6 bis. Formalità per l’immissione in libera pratica [4]

     1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell’immissione in libera pratica di banane:

     a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

     b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento.

     2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.

     3. In caso di dubbi sull’autenticità del titolo, dell’estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull’identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.

     4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell’ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l’autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.

 

CAPO III

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA b)

 

          Art. 7. Modalità di gestione

     1. Il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera b), è suddiviso in cinque quote di 93 630 tonnellate ciascuna, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

 

Numero d’ordine

Periodo contingentale

09.1638

Dal 1° marzo al 30 aprile

09.1639

Dal 1° maggio al 30 giugno

09.1640

Dal 1° luglio al 31 agosto

09.1642

Dal 1° settembre al 31 ottobre

09.1644

Dal 1° novembre al 31 dicembre

 

     2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 8. Abrogazione [5]

     Il regolamento (CE) n. 896/2001 è abrogato.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO [6]

 

     Autorità competenti degli Stati membri:

 

     Belgio

     Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch

     Interventie- en Restitutiebureau

     Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

     B-1040 Bruxelles/Brussel

 

     Repubblica ceca

     Státní zemědělský intervenční fond

     Ve Smečkách 33

     CZ-110 00 Praha 1

 

     Danimarca

     Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

     Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

     Nyropsgade 30

     DK-1780 København V

 

     Germania

     Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

     Referat 322

     Deichmanns Aue 29

     D-53179 Bonn

 

     Estonia

     Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

     Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

     Narva mnt 3

     EE-51009 Tartu

 

     Grecia

     OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

     Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial

     Products

     241, Acharnon Street

     GR-104 46 Athens

     ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και

     Βιομηχανικών Προϊόντων

     Αχαρνών 241

     Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

     Spagna

     Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

     Secretaría General de Comercio Exterior

     Paseo de la Castellana, 162

     E-28046 Madrid

 

     Francia

     Office de développement de l'économie agricole des départements

     d'outre-mer (ODEADOM)

     46-48, rue de Lagny

     F-93104 Montreuil Cedex

 

     Irlanda

     Department of Agriculture & Food

     Crops Policy & State Bodies Division

     Agriculture House (3W)

     Kildare Street

     Dublin 2

     Ireland

 

     Italia

     Ministero delle Attività produttive

     Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

     Viale Boston, 25

     I-00144 Roma

 

     Cipro

     Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

     Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

     CY 1421 Κύπρος

     Ministry of Commerce, Industry and Tourism

     Import & Export Licensing Unit

     CY 1421 Cyprus

 

     Lettonia

     Zemkopības ministrijas

     Lauku atbalsta dienests

     Tirdzniecības mehānismu departaments

     Licenču daļa

     Republikas laukums 2

     Rīga, LV-1981

 

     Lituania

     Nacionalinė mokėjimo agentūra

     Užsienio prekybos departamentas

     Blindžių g. 17

     LT-08111 Vilnius

 

     Lussemburgo

     Direction des Douanes et Accises

     Division “Douane/Valeur”

     26, Place de la Gare

     L-1616 Luxembourg

 

     Ungheria

     Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

     Margit krt. 85.

     H-1024 Budapest

 

     Malta

     Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

     Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

     Agenzija tal-Pagamenti

     Trade Mechanisims

     Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

     Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

     Paesi Bassi

     Productschap Tuinbouw

     Louis Pasteurlaan 6

     Postbus 280

     2700 AG Zoetermeer

     Nederland

 

     Austria

     Agrarmarkt Austria

     Dresdner Straße 70

     A-1200 Wien

 

     Polonia

     Agencja Rynku Rolnego

     Biuro Administrowania Obrotem Towarowym

     z Zagranicą

     ul. Nowy Świat 6/12

     PL-00-400 Warszawa

     Polska

 

     Portogallo

     Ministério das Finanças

     Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

     Direcção de Serviços de Licenciamento

     Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

     P-1149-060 Lisboa

 

     Slovenia

     Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

     Oddelek za zunanjo trgovino

     Dunajska cesta 160

     SI-1000 Ljubljana

 

     Slovacchia

     Pôdohospodárska platobná agentúra

     Dobrovičova 12

     SK-815 26 Bratislava

 

     Finlandia

     Maa- ja Metsätalousministeriö

     PL 30

     FIN-00023 Valtioneuvosto

 

     Svezia

     Jordbruksverket

     Interventionsenheten

     S-551 82 Jönköping

 

     Regno Unito

     Rural Payment Agency

     External Trade Division

     Lancaster House

     Hampshire Court

     Newcastle Upon Tyne

     NE4 7YH

     United Kingdom

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[2] Paragrafo sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 566/2006 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 966/2006.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[4] Articolo inserito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[5] Articolo così modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 566/2006.

[6] Allegato aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 566/2006 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1261/2006.