§ 14.4.820 - Regolamento 29 novembre 2005, n. 1964.
Regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:29/11/2005
Numero:1964


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 14.4.820 - Regolamento 29 novembre 2005, n. 1964. [1]

Regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane

(G.U.U.E. 2 dicembre 2005, n. L 316).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, prevede l’entrata in vigore, entro il 1° gennaio 2006, di un regime esclusivamente tariffario per le importazioni di banane.

      (2) Il 12 luglio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni relative alle banane. Di conseguenza, il 15 luglio 2004 la Comunità ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) previste nell’elenco CXL della CE. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e con il comitato speciale per l’agricoltura, conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

      (3) La Commissione non ha potuto concludere un accordo soddisfacente con l’Ecuador e con Panama, che hanno un interesse in quanto fornitori principali, e con la Colombia e il Costa Rica, che hanno un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti della sottovoce SA 0803 00 19 (banane). Conformemente all’allegato della decisione della conferenza ministeriale dell’OMC del 14 novembre 2001 sull’accordo di partenariato ACP-CE-Comunità europee, la Commissione ha anche tenuto consultazioni con altri membri dell’OMC. Tali consultazioni non hanno portato ad un accordo soddisfacente.

      (4) Il 31 gennaio 2005, la Comunità ha notificato all’OMC la sua intenzione di sostituire le sue concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) con un dazio consolidato di 230 EUR/t.

      (5) La procedura di arbitrato prevista nell’allegato della decisione è stata avviata il 30 marzo 2005. La decisione dell’arbitro del 1° agosto 2005 ha concluso che l’aliquota tariffaria NPF di 230 EUR/t proposta dalla Comunità non era conforme all’allegato summenzionato, perché non avrebbe avuto l’effetto almeno di mantenere l’accesso totale al mercato per i fornitori NPF. La Commissione ha riesaminato la proposta della Comunità alla luce delle conclusioni dell’arbitro. In una seconda decisione arbitrale del 27 ottobre 2005 l'arbitro ha concluso che la proposta riveduta di aliquota tariffaria NPF di 187 EUR/t non rettifica la questione. La Commissione ha pertanto ulteriormente modificato la proposta per rettificare le questioni.

      (6) Dovrebbe inoltre essere aperto un contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE.

      (7) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, nonché le misure transitorie relative segnatamente alla gestione del contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP, andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’aliquota tariffaria applicabile alle banane (codice NC 0803 00 19) è pari a 176 EUR/t.

     2. Dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2006, viene aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per le importazioni di banane (codice NC 0803 00 19) originarie dei paesi ACP.

 

          Art. 2.

     Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e le misure transitorie per agevolare il passaggio delle disposizioni attuali a quelle stabilite nel presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le banane istituito dall’articolo 26 del regolamento (CEE) n. 404/93 (di seguito «comitato»).

     2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 306/2011.