Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 09/12/2005 |
Numero: | 2015 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Quantitativi disponibili per i mesi di gennaio e febbraio 2006 |
Art. 3. Presentazione delle domande di titoli |
Art. 4. Presentazione delle domande di titoli |
Art. 5. Presentazione delle domande |
Art. 6. Rilascio dei titoli |
Art. 7. Durata di validità e imputazione dei titoli |
Art. 8. Comunicazioni |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 14.5.799 - Regolamento 9 dicembre 2005, n. 2015.
Regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006
(G.U.U.E. 10 dicembre 2005, n. L 324).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 1, paragrafo 2, del
(2) Manca il tempo materiale per mettere in atto entro il 1° gennaio 2006 gli strumenti necessari alla gestione del contingente tariffario all’importazione di banane originarie dei paesi ACP, previsto dal
(3) Sembra opportuno, nell’ambito delle misure provvisorie, prevedere il rilascio di titoli d’importazione agli operatori stabiliti sul territorio comunitario che hanno ottenuto, a seconda dei casi, un quantitativo di riferimento in qualità di operatori tradizionali, un’assegnazione annua in qualità di operatori non tradizionali in virtù della partecipazione ai contingenti tariffari A/B o C di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del
(4) L’assegnazione dei quantitativi disponibili per i mesi di gennaio e febbraio 2006 ai diversi gruppi di operatori interessati deve essere effettuata sulla base dei dati relativi all’approvvigionamento della Comunità, nel corso del 2005, di banane originarie dei paesi ACP. Tale approvvigionamento è stato effettuato nella misura di 750 000 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario C riservato per questa origine e di 15 000 tonnellate nell’ambito dei contingenti tariffari A/B «tutti i paesi terzi». Infine, 10 000 tonnellate di prodotti di tale origine sono stati immessi in libera pratica nei nuovi Stati membri.
(5) Per gli operatori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento o un’assegnazione annua per il 2005 nell’ambito del contingente tariffario C, pari a 750 000 tonnellate, determinata in funzione dell’importazione di banane originarie dei paesi ACP, il rilascio di titoli può essere effettuato in base al quantitativo di riferimento o all’assegnazione annua notificata per il 2005.
(6) Per gli operatori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento o un’assegnazione annua per il 2005, nell’ambito dei contingenti tariffari A/B o nell’ambito del quantitativo aggiuntivo adesione fissato dal
(7) Tuttavia, per contribuire a rendere più fluidi gli scambi e conferire un maggiore margine di manovra agli operatori, non si dovrebbe limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titolo.
(8) Infine, giova prevedere che i titoli siano rilasciati in misura proporzionale ai quantitativi richiesti, secondo il metodo denominato «esame simultaneo».
(9) È quindi necessario adottare le disposizioni del caso.
(10) Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di rilascio dei titoli d’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del
Art. 2. Quantitativi disponibili per i mesi di gennaio e febbraio 2006
Per i mesi di gennaio e febbraio 2006:
— un quantitativo di 135 000 tonnellate è disponibile per il rilascio di titoli d’importazione agli operatori di cui al titolo II; questo sottocontingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4160,
— un quantitativo di 25 000 tonnellate è disponibile per il rilascio di titoli d’importazione agli operatori di cui al titolo III; questo sottocontingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4162.
TITOLO II
Operatori registrati nell’ambito del contingente tariffario C di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 404/93 per l’anno 2005.
Art. 3. Presentazione delle domande di titoli
Per i mesi di gennaio e febbraio 2006, ogni operatore tradizionale C e ogni operatore non tradizionale C, di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, del
— del quantitativo di riferimento stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del
— del quantitativo stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del
Le domande di titolo e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo —
TITOLO III
Altri operatori
Art. 4. Presentazione delle domande di titoli
1. Gli operatori stabiliti nella Comunità, registrati nell’ambito dei contingenti A/B di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 o del quantitativo aggiuntivo fissato dal
2. La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) AGRIM utilizzato(i) nel 2005 per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), nonché della prova della costituzione di una cauzione d’importo pari a 150 EUR per tonnellata, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.
3. Le domande di titolo e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo —
TITOLO IV
Disposizioni comuni
Art. 5. Presentazione delle domande
1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate il 14 e 15 dicembre 2005 presso le competenti autorità dello Stato membro che ha stabilito il quantitativo di riferimento, per quanto riguarda l’operatore tradizionale, e dello Stato membro in cui l’operatore è registrato, per quanto riguarda l’operatore non tradizionale; a tali domande va acclusa, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, la prova della costituzione di una cauzione pari a 150 EUR per tonnellata.
2. Non sono ricevibili le domande presentate in maniera non conforme al disposto degli articoli 3 e 4.
Art. 6. Rilascio dei titoli
1. Entro il 19 dicembre 2005 gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli, rispettivamente per gli operatori di cui al titolo II e per gli operatori di cui al titolo III.
2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione del quantitativo fissato all’articolo 2, la Commissione stabilisce, se del caso, un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di titolo per gli operatori di cui al titolo II e un coefficiente di riduzione applicabile a ciascuna domanda di titolo per gli operatori di cui al titolo III.
3. Le autorità competenti rilasciano immediatamente i titoli d’importazione, applicando eventualmente i coefficienti di riduzione di cui al paragrafo 2.
4. Qualora, in applicazione del paragrafo 3, il titolo sia rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, è immediatamente svincolata per il quantitativo non assegnato.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 7. Durata di validità e imputazione dei titoli
1. I titoli d’importazione sono validi per l’immissione in libera pratica dal 1° gennaio 2006 al 7 aprile 2006.
2. I quantitativi per i quali i titoli sono stati utilizzati in applicazione del presente regolamento saranno contabilizzati per la gestione del contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del
Art. 8. Comunicazioni
Entro il 31 gennaio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, indicando in modo distinto i quantitativi assegnati agli operatori di cui al titolo II e quelli assegnati agli operatori di cui al titolo III.
Art. 9. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.