Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 06/04/2006 |
Numero: | 566 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 14.5.827 - Regolamento 6 aprile 2006, n. 566.
Regolamento (CE) n. 566/2006 della Commissione recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune e recante modifica al regolamento (CE) n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006
(G.U.U.E. 7 aprile 2006, n. L 99).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai fini di un monitoraggio efficace delle importazioni di banane nella Comunità, l’articolo 1, paragrafo 1, del
(2) Per poter disporre più presto dei dati sui quantitativi di banane immesse in libera pratica, risulta necessario abbreviare il periodo di validità dei titoli. È inoltre opportuno limitare il periodo di validità dei titoli al 31 dicembre, affinché il flusso dei dati sia organizzato nell’arco di un anno civile.
(3) Per gli stessi motivi occorre anticipare il termine entro il quale gli operatori devono presentare all’autorità competente la prova dell’utilizzazione dei titoli, in deroga all’articolo 35, paragrafo 4, del
(4) Per poter disporre dei dati relativi all’intero periodo di applicazione del regime istituito dal
(5) L’indicazione dell’origine delle banane immesse in libera pratica nella Comunità è un dato particolarmente importante ai fini del monitoraggio delle importazioni effettuate nell’ambito del regime istituito dal
(6) Occorre altresì definire le informazioni sui prezzi e sui quantitativi commercializzati, che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio del mercato.
(7) Al fine di accertare o prevenire eventuali dichiarazioni abusive da parte degli operatori, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del
(8) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’articolo 1 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»;
b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
«Il titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»;
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del
Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato.»;
d) è aggiunto il seguente paragrafo:
«6. In deroga all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del
2) L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine;
b) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente;
c) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente;
d) su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»
Il
1) Nell’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nell’allegato figura l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.»
2) L’articolo 6 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3;
b) quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del
Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del presente regolamento e del
La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.»
3) Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis. Formalità per l’immissione in libera pratica
1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell’immissione in libera pratica di banane:
a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;
b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.
3. In caso di dubbi sull’autenticità del titolo, dell’estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull’identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.
4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell’ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l’autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.»
4) All’articolo 8 è soppressa la seconda frase.
5) Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 1), lettera d), si applica ai titoli validi a decorrere dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Autorità competenti degli Stati membri:
Belgio
Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau
Rue de Trèves 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel
Repubblica ceca
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Danimarca
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Germania
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn
Estonia
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo
Narva mnt 3
EE-51009 Tartu
Grecia
OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)
Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial
Products
241, Acharnon Street
GR-104 46 Athens
ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και
Βιομηχανικών Προϊόντων
Αχαρνών 241
Τ.Κ. 104 46 Αθήνα
Spagna
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Francia
Office de développement de l'économie agricole des départements
d'outre-mer (ODEADOM)
46-48, rue de Lagny
F-93104 Montreuil Cedex
Irlanda
Department of Agriculture & Food
Crops Policy & State Bodies Division
Agriculture House (3W)
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Italia
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II
Viale Boston, 25
I-00144 Roma
Cipro
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών
CY 1421 Κύπρος
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY 1421 Cyprus
Lettonia
Zemkopības ministrijas
Lauku atbalsta dienests
Tirdzniecības mehānismu departaments
Licenču daļa
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981
Lituania
Nacionalinė mokėjimo agentūra
Užsienio prekybos departamentas
Blindžių g. 17
LT-08111 Vilnius
Lussemburgo
Ministère de l'agriculture
Administration des services techniques de l'agriculture
Service de l'horticulture
16, route d'Esch
Boîte postale 1904
L-1014 Luxembourg
Ungheria
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Malta
Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali
Agenzija tal-Pagamenti
Trade Mechanisims
Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali
Ghammieri Marsa CMR 02 Malta
Paesi Bassi
Productschap Tuinbouw
Louis Pasteurlaan 6
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer
Nederland
Austria
Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1200 Wien
Polonia
Agencja Rynku Rolnego
Biuro Administrowania Obrotem Towarowym
z Zagranicą
ul. Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Polska
Portogallo
Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Direcção de Serviços de Licenciamento
Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
P-1149-060 Lisboa
Slovenia
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Oddelek za zunanjo trgovino
Dunajska cesta 160
SI-1000 Ljubljana
Slovacchia
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Finlandia
Maa- ja Metsätalousministeriö
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Svezia
Jordbruksverket
Interventionsenheten
S-551 82 Jönköping
Regno Unito
Rural Payment Agency
External Trade Division
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle Upon Tyne
NE4 7YH
United Kingdom»