Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 21/12/1998 |
Numero: | 2768 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono contratti di ammasso privato per l'olio d'oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento. |
Art. 2. 1. Possono essere aperte gare di durata limitata nei casi in cui: |
Art. 3. 1. Gli operatori appositamente autorizzati dall'organismo competente dello Stato membro interessato possono presentare offerte per le gare parziali. Detti operatori autorizzati possono essere: |
Art. 3 bis. |
Art. 4. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti: |
Art. 5. |
Art. 6. 1. L'offerente costituisce una cauzione di 50 ECU per tonnellata di olio d'oliva oggetto dell'offerta. |
Art. 7. 1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le persone [...] |
Art. 8. 1. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e in base alle offerte ricevute, viene fissato un importo massimo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato. Alla [...] |
Art. 9. 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta è stata comunicata conformemente [...] |
Art. 10. 1. Il contratto redatto in duplice copia contiene tra l'altro le seguenti indicazioni: |
Art. 11. 1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e in base all'andamento del mercato dell'olio d'oliva e alla sua evoluzione prevedibile per il [...] |
Art. 12. 1. Dopo la conclusione del contratto può essere versato un anticipo corrispondente all'aiuto previsto per il periodo che comincia all'inizio dell'esecuzione del contratto e finisce il 31 agosto [...] |
Art. 13. 1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente dello Stato membro: |
Art. 14. 1. L'importo dell'aiuto è calcolato sul peso netto constatato conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4. |
Art. 15. 1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento nonché il modello del contratto. |
Art. 16. Il regolamento (CEE) n. 314/88 e il regolamento (CE) n. 94/98 sono abrogati. |
Art. 17. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.S35 – Regolamento 21 dicembre 1998, n. 2768. [1]
Regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva.
(G.U.C.E. 22 dicembre 1998, n. L 346).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando che l'articolo 12 bis del
considerando che occorre stabilire le modalità relative al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva per permetterne la rapida attuazione in caso di necessità; che per potenziare l'effetto del regime sul mercato a livello dei produttori e per facilitarne il controllo, occorre concentrare gli aiuti sull'ammasso di olio di oliva vergine sfuso;
considerando che per riflettere il meglio possibile la situazione del mercato l'importo dell'aiuto deve essere determinato mediante gare aperte secondo determinate modalità e per i settori di mercato che lo richiedono; che i partecipanti alle gare devono essere operatori che offrano ampie garanzie;
considerando che occorre precisare le informazioni che devono figurare nelle offerte e le condizioni in cui devono avvenire la presentazione e lo spoglio delle stesse; che le offerte in particolare devono contemplare un magazzinaggio di lunga durata ed un quantitativo minimo commisurato alla realtà del settore, al fine di poter incidere sulla situazione del mercato; che l'esecuzione dell'offerta deve essere garantita mediante il deposito di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93, il cui importo e la cui durata sono correlati ai rischi di variazione dei prezzi sul mercato e al numero di giorni effettivi di magazzinaggio che danno diritto all'aiuto;
considerando che le offerte accettate sono quelle di importo inferiore o pari all'importo massimo dell'aiuto per giorno di magazzinaggio, da stabilire in funzione della situazione del mercato dell'olio d'oliva; che tuttavia per ciascuna categoria o regione determinata devono essere garantiti la rappresentatività delle offerte e il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla gara;
considerando che occorre precisare gli elementi principali da inserire nel contratto; che, per evitare inefficienze del mercato, la durata del contratto deve poter essere modificata dalla Commissione; tenendo conto, fra l'altro, delle previsioni relative al raccolto della campagna di commercializzazione successiva a quella nel corso della quale è stato concluso il contratto;
considerando che, per assicurare una gestione adeguata del regime, è necessario specificare le condizioni in cui può essere concesso un anticipo dell'aiuto, i controlli indispensabili del rispetto del diritto all'aiuto, determinate modalità di calcolo dell'aiuto e gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;
considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 314/88 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/89 e il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2367/98, concernenti l'ammasso privato anteriormente al 1° marzo 1998;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono contratti di ammasso privato per l'olio d'oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Per determinare gli aiuti da concedere per l'esecuzione di contratti di ammasso privato per l'olio d'oliva vergine sfuso la Commissione può, fino al 31 ottobre 2005 e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
Nel corso di una gara di durata limitata si procede a gare parziali. [3]
1. Possono essere aperte gare di durata limitata nei casi in cui:
- in alcune regioni della Comunità si verifichino gravi perturbazioni del mercato che possono essere ridotte o risolte mediante misure relative all'ammasso privato dell'olio d'oliva vergine sfuso;
- il prezzo medio constatato sul mercato per un periodo di almeno due settimane sia inferiore a:
- 177,88 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine extra; e/o
- 170,99 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine fino; e/o
- 166,40 ECU/100 kg per l'olio di oliva vergine corrente; e/o
- 156,08 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine lampante avente un grado di acidità libera; l'importo è ridotto di 3,67 ECU/100 kg per ciascun grado di acidità in più.
2. Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l'insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per:
- ciascuna categoria di olio d'oliva vergine di cui all'allegato del
- ciascuna categoria di operatori autorizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- ciascuna regione o ciascuno Stato membro della Comunità.
L'apertura della gara di durata limitata può essere ristretta a determinate categorie o regioni di cui al primo comma, in particolare per concedere una priorità agli operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
La gara di durata limitata può essere chiusa prima della data di scadenza secondo la procedura prevista all'articolo 38 del
1. Gli operatori appositamente autorizzati dall'organismo competente dello Stato membro interessato possono presentare offerte per le gare parziali. Detti operatori autorizzati possono essere:
a) un'associazione di produttori o un'unione di associazioni, riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97; o
b) un'associazione di produttori o un'unione di associazioni, riconosciute a norma dell'articolo 20 quater del
c) un frantoio riconosciuto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio da più di due campagne di commercializzazione, i cui impianti consentano l'estrazione di almeno 2 tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio d'oliva vergine; o
d) un'impresa di condizionamento che abbia, sul territorio di uno stesso Stato membro, una capacità pari almeno a 6 tonnellate d'olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio d'oliva.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 gli operatori si impegnano a:
- accettare che l'organismo competente dello Stato membro sigilli i recipienti contenenti l'olio d'oliva oggetto di un contratto di ammasso;
- tenere una contabilità di magazzino per gli oli ed eventualmente le olive da essi detenuti;
- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del presente regime di aiuto ai contratti di ammasso privato.
Essi devono dichiarare la capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e apportare gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli operatori che soddisfano alle condizioni indicate ai paragrafi 1 e 2 ottengono l'autorizzazione e ricevono un numero di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione del fascicolo completo relativo alla loro domanda di autorizzazione.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, l'autorizzazione è rifiutata o ritirata immediatamente qualora l'operatore:
- non soddisfi le condizioni stabilite per l'autorizzazione; o
- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal
- sia stato oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, i prezzi medi constatati durante la settimana precedente per le varie categorie di olio di cui all'allegato del
Tali prezzi sono eventualmente accompagnati da commenti relativi al volume e alla rappresentatività delle transazioni.
I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:
- per i mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 4 all'8 alle ore 12.00 e dal 18 al 22 alle ore 12.00;
- per il mese di agosto: dal 18 al 23 alle ore 12.00;
- per il mese di dicembre: dal 9 al 14 alle ore 12.00.
L'ora limite è l'ora locale del Belgio.
Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 12.00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, le offerte per un quantitativo minimo di 50 tonnellate si riferiscono all'importo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato, per 365 giorni in recipienti sigillati e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, di olio d'oliva vergine sfuso di una delle quattro categorie contemplate dall'allegato del
2. Gli operatori autorizzati partecipano alla gara parziale presentando un'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante fax indirizzato a detto organismo.
L'operatore che partecipa ad una gara parziale per più categorie di oli o per recipienti situati presso diversi indirizzi deve presentare un'offerta separata per ciascun caso.
Un'offerta è valida soltanto per una gara parziale. Le offerte presentate non possono essere ritirate o modificate una volta scaduto il termine per la loro presentazione.
3. Nell'offerta sono indicati:
a) il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale a cui si riferisce l'offerta;
b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
c) la categoria dell'operatore autorizzato, quale è menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, e il numero di riconoscimento;
d) la quantità e la categoria dell'olio d'oliva oggetto dell'offerta;
e) l'indirizzo preciso del luogo in cui si trovano i recipienti dell'olio destinato all'immagazzinamento;
f) l'importo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato per tonnellata di olio d'oliva, espresso in ecu con due cifre decimali;
g) l'importo della cauzione da costituire conformemente al disposto dell'articolo 6, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
4. L'offerta può essere riconosciuta valida soltanto se:
- è redatta, così come la documentazione relativa, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che la riceve;
- è presentata conformemente alle disposizioni del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3;
- non contiene condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento;
- emana da un operatore autorizzato dallo Stato membro che la riceve e riguarda recipienti per l'immagazzinamento situati in tale Stato membro;
- prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta.
1. L'offerente costituisce una cauzione di 50 ECU per tonnellata di olio d'oliva oggetto dell'offerta.
2. Se le offerte non sono accettate, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'importo massimo dell'aiuto per la gara parziale di cui trattasi.
3. Per le offerte per le quali è stato aggiudicato l'aiuto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è completata, entro il primo giorno di esecuzione del contratto contemplato all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, da una cauzione di 200 ECU per tonnellata di olio d'oliva.
4. Per lo svincolo delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 3, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione per sei mesi del magazzinaggio previsto dall'offerta alle condizioni del contratto di cui al presente regolamento.
Tuttavia, qualora la durata del contratto sia ridotta a meno di sei mesi in virtù dell'articolo 11, il periodo di magazzinaggio di cui al primo comma termina insieme al periodo di esecuzione del contratto.
1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.
2. Le offerte valide sono comunicate per fax alla Commissione, classificate in ordine crescente d'importo e in forma anonima, entro 48 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora il termine scada il venerdì, le offerte sono comunicate entro le ore 12.00 del lunedì successivo.
3. In ciascuna offerta comunicata devono essere indicati la quantità, la categoria dell'olio e l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) e f). Qualora nella gara si faccia riferimento a quantitativi massimi per categoria di operatori o per regione, in ciascuna offerta devono essere indicate le categorie o le regioni corrispondenti.
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
2. L'importo massimo dell'aiuto è fissato tenendo conto della situazione e dell'evoluzione prevedibile del mercato dell'olio d'oliva, nonché delle possibilità che la misura in questione contribuisca in modo significativo alla regolarizzazione del mercato.
Si tiene inoltre conto dei quantitativi che sono già oggetto di un contratto di ammasso privato e dell'entità delle offerte ricevute.
3. All'atto della fissazione dell'importo massimo e secondo la stessa procedura tutte le offerte per una delle categorie d'olio, una categoria di operatori o una delle regioni per le quali è stato fissato un quantitativo massimo conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, possono essere rifiutate nel caso in cui, per la categoria o la regione di cui trattasi:
- le offerte non siano rappresentative; o
- l'importo massimo fissato potrebbe portare ad un superamento del quantitativo massimo corrispondente.
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta è stata comunicata conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 e il cui ammontare è pari o inferiore all'importo massimo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato per il quantitativo indicato nell'offerta.
I diritti e gli obblighi dell'aggiudicatario non sono trasmissibili.
2. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'importo massimo dell'aiuto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. La data della conclusione del contratto è la data dell'invio all'offerente della comunicazione dell'accettazione dell'offerta. La data di inizio dell'esecuzione del contratto, a condizione che sia stata depositata la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e il giorno che segue quello della conclusione del contratto e l'olio di cui trattasi deve essere nelle condizioni previste da detto contratto.
4. Entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione del contratto l'organismo competente dello Stato membro:
- identifica i recipienti contenenti l'olio d'oliva di cui trattasi;
- rileva il peso netto dell'olio;
- preleva un campione rappresentativo dell'offerta;
- sigilla ciascun recipiente.
5. Il campione prelevato viene al più presto analizzato per accertarsi che l'olio corrisponda alla categoria indicata nell'offerta dell'aggiudicatario.
1. Il contratto redatto in duplice copia contiene tra l'altro le seguenti indicazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'organismo competente dello Stato membro;
b) l'indirizzo postale completo, il numero di riconoscimento del contraente nonché categoria, quale è menzionata all'articolo 3, paragrafo 1;
c) l'indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio;
d) la data della conclusione del contratto;
e) la data di inizio e quella di fine dell'esecuzione del contratto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11;
f) il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale di cui trattasi.
2. Per ciascuna partita oggetto del contratto sono indicati:
- la categoria e il peso netto dell'olio d'oliva vergine;
- l'identificazione dei recipienti che contengono l'olio in questione.
3. Il contratto prevede per il contraente i seguenti obblighi:
a) conservare in magazzino, nel periodo stipulato, il quantitativo di prodotto convenuto, per suo conto ed a suo rischio;
b) immagazzinare gli oli di categorie differenti in recipienti separati, identificati nel contratto e sigillati dall'organismo competente dello Stato membro; i cambiamenti di recipiente devono essere autorizzati dall'organismo suddetto e devono essere effettuati in sua presenza, procedendo di nuovo all'apposizione di sigilli;
c) permettere in qualsiasi momento all'organismo competente dello Stato membro di controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal contratto.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, qualora il contraente risolva il contratto in corso di esecuzione vengono incamerate tutte le cauzioni di cui all'articolo 6 e, se del caso, quelle di cui all'articolo 12; il contraente perde inoltre il beneficio dell'aiuto per l'intero periodo contemplato dal contratto e per tutti i quantitativi da esso previsti.
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
La modifica dei contratti può essere decisa solo nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre e potrà avere effetto solo dopo che sarà trascorso i1 mese successivo a quello della decisione.
2. Qualora si proceda ad una modifica del contratto in virtù del paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale di riduzione che si applica ai numeri di giorni di esecuzione previsti dopo una data determinata per tutti i contratti in corso a tale data.
1. Dopo la conclusione del contratto può essere versato un anticipo corrispondente all'aiuto previsto per il periodo che comincia all'inizio dell'esecuzione del contratto e finisce il 31 agosto successivo, previa costituzione di una cauzione per un importo pari al 120% dell'anticipo.
A decorrere dal 1° gennaio può essere versato un nuovo anticipo per i contratti in corso, per il periodo che inizia il 1° settembre e finisce con i contratti suddetti, alle condizioni indicate nel primo comma.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata immediatamente dopo il pagamento del saldo dell'aiuto, conformemente al disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.
1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente dello Stato membro:
- raccoglie e verifica gli elementi di prova relativi alle condizioni previste dal presente regolamento;
- effettua i controlli necessari per accertarsi della presenza in magazzino dell'olio d'oliva di cui trattasi per tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale;
- prende tutte le misure necessarie per garantire il controllo dell'osservanza degli obblighi risultanti dal contratto.
2. Il controllo comprende un'ispezione materiale delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità.
Le misure relative all'ispezione materiale riguardano, in particolare, la conformità delle scorte oggetto del contratto alle categorie di olio previste dal contratto stesso, il mantenimento dei sigilli e la presenza dei quantitativi previsti.
3. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali non viene concesso alcuno aiuto a titolo di detto contratto ed è ritirata l'autorizzazione dell'operatore, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili.
Inoltre le cauzioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 12 sono incamerate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85.
1. L'importo dell'aiuto è calcolato sul peso netto constatato conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4.
Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno d'inizio dell'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi relativi ai quantitativi previsti dalle offerte e dai contratti si considerano adempiuti se lo sono effettivamente per il 98% dei quantitativi in questione.
Qualora l'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 5, non consenta di confermare la categoria d'olio di detto recipiente è la categoria indicata nell'offerta dell'aggiudicatario, l'intera quantità oggetto dell'offerta è considerata non conforme.
3. L'aiuto o il saldo dell'aiuto, qualora sia stato concesso un anticipo in virtù dell'articolo 12, è versato solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi del contratto. Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, ha luogo previo controllo dell'osservanza dei suddetti obblighi, entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del contratto.
1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento nonché il modello del contratto.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di olio d'oliva per i quali è stato attribuito un aiuto e che, ove del caso, non hanno formato oggetto:
- della conclusione di un contratto;
- dell'osservanza o dell'esecuzione totale del contratto.
Le comunicazioni di cui al primo comma fanno riferimento alla gara parziale in questione nonché, ove del caso, alle categorie di oli, alle categorie di operatori o alle regioni corrispondenti.
Tali comunicazioni si effettuano quanto prima possibile, al più tardi il 10 del mese successivo a quello di cui trattasi.
Il regolamento (CEE) n. 314/88 e il regolamento (CE) n. 94/98 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Abrogato dall’art. 20 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del
[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 762/ 2003.
[4] Articolo inserito dall'art. 1 del
[5] Per deroghe al presente articolo, vedi l'art. 2 del