§ 1.6.1277 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2153.
Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/12/2005
Numero:2153


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     


§ 1.6.1277 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2153. [1]

Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

(G.U.U.E. 24 dicembre 2005, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 865/2004 prevede la possibilità di applicare un regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva in caso di grave perturbazione del mercato in talune regioni della Comunità.

      (2) Per consentire la rapida attivazione di detto regime in caso di necessità, occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento in questione. Il regime di aiuto all’ammasso privato deve essere basato su contratti stipulati con operatori che offrano sufficienti garanzie e che siano riconosciuti dagli Stati membri a determinate condizioni.

      (3) Per potenziare l’effetto del regime sul mercato a livello dei produttori e per facilitarne il controllo, occorre concentrare gli aiuti sull’ammasso di olio di oliva vergine sfuso.

      (4) È opportuno disporre di informazioni sull’andamento dei prezzi e della produzione di olio di oliva. Tali informazioni sono necessarie ai fini di un monitoraggio costante del mercato dell’olio di oliva, per poter valutare se si verificano le condizioni di una grave perturbazione.

      (5) Per rispecchiare il più possibile la situazione del mercato, l’importo dell’aiuto deve essere determinato per i settori di mercato che lo richiedono. Le categorie di olio sono quelle specificate nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004.

      (6) Occorre precisare le informazioni che devono figurare nelle offerte e le modalità per la presentazione e lo spoglio delle stesse, onde disporre di informazioni esaurienti su ciascuna offerta.

      (7) È opportuno che le gare siano indette secondo determinate modalità, in particolare per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte e il quantitativo minimo di ciascuna offerta presentata. Più precisamente, le offerte devono contemplare un magazzinaggio di lunga durata ed un quantitativo minimo commisurato alla realtà del settore, al fine di poter incidere sulla situazione del mercato.

      (8) L’esecuzione dell’offerta deve essere garantita mediante il deposito di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, il cui importo e la cui durata siano correlati ai rischi di variazione dei prezzi sul mercato e al numero di giorni effettivi di magazzinaggio che danno diritto all’aiuto.

      (9) Per poter essere accettate, le offerte devono essere di importo inferiore o pari all’importo massimo dell’aiuto per giorno di magazzinaggio, da stabilire in funzione della situazione del mercato dell’olio di oliva. Per ciascuna categoria o regione determinata devono essere garantiti la rappresentatività delle offerte e il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla gara.

      (10) Occorre precisare gli elementi essenziali da inserire nel contratto. Per evitare disfunzioni del mercato, la durata del contratto deve poter essere modificata dalla Commissione tenendo conto, tra l’altro, delle previsioni relative al raccolto della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è stato stipulato il contratto.

      (11) Per assicurare una gestione adeguata del regime, è necessario specificare le condizioni in cui può essere concesso un anticipo sull’aiuto, i controlli indispensabili del rispetto del diritto all’aiuto, determinate modalità di calcolo dell’aiuto e gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.

      (12) Per ragioni di chiarezza e di trasparenza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva, e sostituirlo con un nuovo regolamento.

      (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio di oliva e le olive da tavola,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori stipulano contratti di ammasso privato per l’olio di oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

     2. Al fine di determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione dei contratti di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso, la Commissione può indire gare di durata limitata secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004. Nel corso di una gara di durata limitata, si procede a gare parziali.

 

          Art. 2.

     1. Possono essere indette gare di durata limitata nei casi in cui:

     a) in alcune regioni della Comunità si verifichino gravi perturbazioni del mercato che possono essere attenuate o risolte mediante misure di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso;

     b) il prezzo medio di uno o più dei seguenti prodotti, registrato sul mercato per un periodo di almeno due settimane, sia inferiore a:

     — 1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva,

     — 1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine,

     — 1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; l’importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

     2. Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l’insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per:

     — ciascuna categoria di olio di oliva vergine di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004,

     — ciascuna regione o ciascuno Stato membro della Comunità.

     L’apertura della gara di durata limitata può essere ristretta a determinate categorie di olio di oliva vergine o regioni di cui al primo comma.

     La gara di durata limitata può essere chiusa prima del termine secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004.

 

          Art. 3.

     Possono presentare offerte per le gare parziali unicamente gli operatori del settore dell’olio di oliva appositamente riconosciuti dall’organismo competente dello Stato membro interessato.

     Gli Stati membri stabiliscono i criteri e le procedure per il riconoscimento degli operatori, i quali appartengono ad una delle categorie seguenti:

     a) un’organizzazione di produttori di olio di oliva composta di almeno 700 olivicoltori, ove si tratti di un’organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva;

     b) un’organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio di oliva della regione in cui è situata;

     c) un’associazione di organizzazioni di produttori appartenenti a diverse regioni economiche, composta di almeno dieci organizzazioni di produttori di cui alle lettere a) e b) o di un numero di organizzazioni che rappresenti almeno il 5 % della produzione di olio di oliva dello Stato membro interessato;

     d) un frantoio i cui impianti abbiano una capacità di estrazione pari almeno a due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva vergine;

     e) un’impresa di condizionamento che disponga, sul territorio di uno stesso Stato membro, di una capacità pari almeno a 6 tonnellate di olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva.

     Qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva siano affiliate all’organizzazione di cui al secondo comma, lettera a), gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di 700 olivicoltori.

 

          Art. 4.

     Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 3, gli operatori si impegnano a:

     a) accettare che l’organismo competente dello Stato membro sigilli i recipienti contenenti l’olio di oliva oggetto di un contratto di ammasso;

     b) tenere una contabilità di magazzino per gli oli ed eventualmente le olive da essi detenuti;

     c) sottostare a tutti i controlli previsti nell’ambito del presente regime di aiuto ai contratti di ammasso privato.

     Gli operatori interessati devono dichiarare la capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e addurre gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui all’articolo 3.

 

          Art. 5.

     1. Gli operatori che soddisfano le condizioni indicate agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti e ricevono un numero di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione del fascicolo completo a corredo della loro domanda di riconoscimento.

     2. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 3:

     a) le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonché i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate dallo Stato membro ad esercitare attività di ammasso privato durante le campagne da 1998- 1999 a 2004-2005, si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempreché possiedano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4;

     b) il riconoscimento è rifiutato o revocato immediatamente qualora l’operatore:

     i) non possieda i requisiti per il riconoscimento;

     ii) sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 865/2004;

     iii) sia stato oggetto di sanzioni per un’infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005;

     iv) sia stato oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di produttori oleicoli previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.

 

          Art. 6.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi registrati durante la settimana precedente sui principali mercati rappresentativi del loro territorio per le varie categorie di olio di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 865/2004.

     I prezzi sono comunicati per posta elettronica e corredati di commenti sul volume e la rappresentatività delle operazioni.

     2. Prima del 10 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima della produzione totale di olio di oliva e di olive da tavola per la campagna in corso.

     3. Da settembre a maggio di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, la stima dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola prodotti dall’inizio della campagna in corso.

     Per ottenere tali dati, gli Stati membri possono attingere a varie fonti di informazione, tra cui i dati forniti dai frantoi e dalle imprese di trasformazione delle olive da tavola, i sondaggi condotti presso gli operatori del settore oleicolo o le stime effettuate da istituti statistici.

     Entro la fine della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri comunicano alla Commissione la stima dei quantitativi totali di olio di oliva e di olive da tavola prodotti.

     4. Gli Stati membri predispongono il sistema di rilevazione dei dati che ritengono più idoneo per raccogliere ed elaborare i dati da comunicare ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e stabiliscono, se del caso, gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori oleicoli interessati.

     5. Le stime dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicate per posta elettronica mediante il modulo fornito dalla Commissione.

     6. La Commissione può attingere ad altre fonti di informazione.

 

          Art. 7.

     I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

     a) per i mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 4 all’8 alle ore 12.00 e dal 18 al 22 alle ore 12.00;

     b) per il mese di agosto: dal 18 al 23 alle ore 12.00;

     c) per il mese di dicembre: dal 9 al 14 alle ore 12.00.

     L’ora limite è l’ora locale di Bruxelles. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l’organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 12.00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente.

 

          Art. 8.

     1. Fatto salvo l’articolo 15, le offerte per un quantitativo minimo di 50 tonnellate si riferiscono all’importo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato, per 365 giorni in recipienti sigillati e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, di olio di oliva vergine sfuso di una delle tre categorie contemplate nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004.

     2. Gli operatori riconosciuti partecipano alla gara parziale presentando un’offerta scritta presso l’organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante messaggio elettronico inviato a detto organismo.

     L’operatore che partecipa ad una gara parziale per più categorie di olio o per recipienti situati presso diversi indirizzi deve presentare un’offerta separata per ciascun caso.

     Un’offerta è valida per una sola gara parziale. Le offerte presentate non possono essere ritirate o modificate una volta scaduto il termine per la loro presentazione.

 

          Art. 9.

     1. Le offerte di cui all’articolo 8 indicano:

     a) il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale a cui si riferisce l’offerta;

     b) il nome e l’indirizzo dell’offerente;

     c) la categoria dell’operatore riconosciuto, tra quelle menzionate all’articolo 3, paragrafo 1, e il numero di riconoscimento;

     d) la quantità e la categoria dell’olio di oliva vergine oggetto dell’offerta;

     e) l’indirizzo preciso del luogo in cui si trovano i recipienti dell’olio destinato all’ammasso e le indicazioni che permettano di reperire i recipienti a cui si riferisce l’offerta;

     f) l’importo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato per tonnellata di olio di oliva vergine, espresso in euro con due cifre decimali;

     g) l’importo della cauzione da costituire conformemente all’articolo 10, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l’offerta.

     2. L’offerta può essere riconosciuta valida soltanto se:

     a) è redatta, così come la documentazione a corredo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’organismo competente che la riceve;

     b) è presentata conformemente alle disposizioni del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1;

     c) non contiene condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento;

     d) è presentata da un operatore riconosciuto dallo Stato membro che la riceve e riguarda recipienti per l’ammasso situati in tale Stato membro;

     e) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione indicata nell’offerta.

 

          Art. 10.

     1. L’offerente costituisce una cauzione di 50 EUR per tonnellata di olio di oliva oggetto dell’offerta.

     2. Se le offerte non sono accettate, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’importo massimo dell’aiuto per la gara parziale di cui trattasi.

     3. Per le offerte per le quali è stato aggiudicato l’aiuto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è completata, entro il primo giorno di esecuzione del contratto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, da una cauzione di 200 EUR per tonnellata di olio di oliva.

     4. Per lo svincolo delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 3, l’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l’esecuzione per sei mesi del magazzinaggio previsto dall’offerta alle condizioni del contratto di cui al presente regolamento.

     Tuttavia, qualora la durata del contratto sia ridotta a meno di sei mesi in virtù dell’articolo 15, il periodo di magazzinaggio di cui al primo comma termina insieme al periodo di esecuzione del contratto.

 

          Art. 11.

     1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall’organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.

     2. Le offerte valide sono comunicate per via elettronica alla Commissione, classificate in ordine crescente di importo e in forma anonima, entro 48 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

     Qualora il termine scada il venerdì, le offerte sono comunicate entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo.

     3. In ciascuna offerta comunicata devono essere indicati la quantità, la categoria dell’olio e l’importo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d) e f). Qualora nella gara si faccia riferimento a quantitativi massimi per regione, in ciascuna offerta devono essere indicate le regioni corrispondenti.

 

          Art. 12.

     1. Entro il nono giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte alle gare parziali, viene fissato, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004 e in base alle offerte ricevute, un importo massimo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato.

     2. L’importo massimo dell’aiuto è fissato tenendo conto della situazione e dell’evoluzione prevedibile del mercato dell’olio di oliva, nonché delle possibilità che la misura in questione contribuisca in modo significativo alla regolarizzazione del mercato.

     Si tiene inoltre conto dei quantitativi che sono già oggetto di un contratto di ammasso privato e dell’entità delle offerte ricevute.

     3. All’atto della fissazione dell’importo massimo e secondo la stessa procedura, tutte le offerte per una delle categorie di olio o una delle regioni per le quali è stato fissato un quantitativo massimo conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, possono essere respinte nel caso in cui, per la categoria o la regione di cui trattasi:

     — le offerte non siano rappresentative, o

     — l’importo massimo fissato potrebbe portare ad un superamento del quantitativo massimo corrispondente.

 

          Art. 13.

     1. Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 3, l’aiuto è aggiudicato all’offerente o agli offerenti la cui offerta è stata comunicata conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e il cui ammontare è pari o inferiore all’importo massimo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato per il quantitativo indicato nell’offerta.

     I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasmissibili.

     2. L’organismo competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti gli offerenti l’esito della loro partecipazione alla gara, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’importo massimo dell’aiuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     3. La data di stipulazione del contratto è la data dell’invio all’offerente della notifica di accettazione dell’offerta.

     La data di inizio dell’esecuzione del contratto, a condizione che sia stata depositata la cauzione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto e l’olio di cui trattasi deve trovarsi nelle condizioni previste dal contratto.

     Tuttavia, l’esecuzione del contratto non può avere inizio prima che i recipienti siano stati sigillati, previo prelievo dei campioni, conformemente al paragrafo 4, lettere c) e d).

     4. Entro il trentesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto, l’organismo competente dello Stato membro:

     a) identifica i recipienti contenenti l’olio di oliva di cui trattasi;

     b) rileva il peso netto dell’olio;

     c) preleva un campione rappresentativo dell’offerta;

     d) sigilla ciascun recipiente.

     Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di trenta giorni di cui al primo comma può essere prorogato di quindici giorni.

     5. Il campione prelevato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), viene al più presto analizzato per accertare che l’olio corrisponda alla categoria indicata nell’offerta dell’aggiudicatario.

     Qualora l’analisi riveli che l’olio in questione non corrisponde alla categoria indicata nell’offerta dell’aggiudicatario, l’intero quantitativo oggetto dell’offerta è rifiutato e la cauzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, è incamerata.

 

          Art. 14.

     1. Il contratto redatto in duplice copia contiene come minimo le seguenti indicazioni:

     a) il nome e l’indirizzo dell’organismo competente dello Stato membro;

     b) l’indirizzo postale completo e il numero di riconoscimento del contraente, nonché la sua categoria ai sensi dell’articolo 3;

     c) l’indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio e l’ubicazione dei recipienti di cui trattasi;

     d) la data di stipulazione del contratto;

     e) la data di inizio e quella di fine dell’esecuzione del contratto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 15;

     f) il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale di cui trattasi.

     2. Per ciascuna partita oggetto del contratto sono indicati:

     a) la categoria e il peso netto dell’olio di oliva vergine;

     b) l’identificazione e l’ubicazione dei recipienti che contengono l’olio in questione.

     3. Il contratto prevede i seguenti obblighi a carico del contraente:

     a) conservare in magazzino, per tutto il periodo pattuito, il quantitativo di prodotto convenuto, per proprio conto e a suo rischio;

     b) immagazzinare gli oli di categorie differenti in recipienti separati, identificati nel contratto e sigillati dall’organismo competente dello Stato membro;

     c) permettere in qualsiasi momento all’organismo competente dello Stato membro di controllare l’adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

     Il cambio dei recipienti di cui alla lettera b), deve essere autorizzato dall’organismo competente dello Stato membro ed effettuato in presenza di quest’ultimo, con il prelievo di un campione rappresentativo dei recipienti in questione e l’apposizione di nuovi sigilli, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, lettere c) e d).

     4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, il contraente che risolve il contratto in corso di esecuzione perde il beneficio dell’aiuto per l’intero periodo contemplato dal contratto e per tutti i quantitativi da esso previsti.

 

          Art. 15.

     1. La Commissione, in base all’andamento del mercato dell’olio di oliva e alla sua evoluzione prevedibile per il futuro e secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004, può decidere di ridurre la durata dei contratti in corso.

     La modifica dei contratti può essere decisa solo nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre e potrà avere effetto solo dopo che sarà trascorso il mese successivo a quello della decisione.

     2. Qualora si proceda ad una modifica del contratto in virtù del paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale di riduzione che si applica al numero di giorni di esecuzione previsti dopo una data determinata per tutti i contratti in corso a tale data.

 

          Art. 16.

     1. A decorrere dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, può essere versato un anticipo corrispondente all’aiuto previsto per il periodo che comincia all’inizio dell’esecuzione del contratto e termina il 31 agosto successivo, previa costituzione di una cauzione per un importo pari al 120 % dell’anticipo.

     A decorrere dal 1° gennaio può essere versato un nuovo anticipo per i contratti in corso, per il periodo che inizia il 1° settembre e termina con i contratti suddetti, alle condizioni indicate nel primo comma.

     2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata immediatamente dopo il pagamento del saldo dell’aiuto, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3.

 

          Art. 17.

     1. Prima del pagamento definitivo dell’aiuto, l’organismo competente dello Stato membro:

     a) raccoglie e verifica gli elementi di prova relativi alle condizioni previste dal presente regolamento;

     b) effettua i controlli necessari per accertarsi della presenza in magazzino dell’olio di oliva di cui trattasi per tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale;

     c) prende tutte le misure necessarie per garantire il controllo dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

     2. Il controllo comprende un’ispezione materiale delle merci immagazzinate, nonché una verifica della contabilità.

     Le operazioni di ispezione materiale vertono, in particolare, sulla conformità delle scorte oggetto del contratto alle categorie di olio previste dal contratto stesso, sul mantenimento dei sigilli e sulla presenza dei quantitativi previsti.

     3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, non viene concesso alcun aiuto in forza del contratto in questione ed è revocato il riconoscimento dell’operatore, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili. Inoltre, le cauzioni di cui all’articolo 10 e all’articolo 16 sono incamerate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

          Art. 18.

     1. L’importo dell’aiuto è calcolato sul peso netto constatato conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, lettera b).

     Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato è il tasso di conversione in vigore il giorno di inizio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma.

     2. Gli obblighi relativi ai quantitativi previsti dalle offerte e dai contratti si considerano adempiuti se lo sono effettivamente per il 98 % dei quantitativi in questione.

     Qualora l’analisi di cui all’articolo 13, paragrafo 5, non consenta di confermare la categoria di olio indicata nell’offerta dell’aggiudicatario, l’intero quantitativo oggetto dell’offerta è considerato non conforme.

     3. L’aiuto o il saldo dell’aiuto, qualora sia stato concesso un anticipo in virtù dell’articolo 16, è versato solo quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi del contratto. Il pagamento dell’aiuto, o del saldo dell’aiuto, ha luogo previo controllo dell’adempimento dei suddetti obblighi, entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del contratto.

 

          Art. 19.

     1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell’applicazione del presente regolamento nonché il modello del contratto.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi di olio di oliva per i quali è stato aggiudicato un aiuto e che, se del caso, non hanno formato oggetto:

     — della stipulazione di un contratto,

     — dell’osservanza o dell’esecuzione completa del contratto.

     Le comunicazioni di cui al primo comma fanno riferimento alla gara parziale in questione nonché, ove del caso, alle categorie di olio, alle categorie di operatori o alle regioni interessate. Tali comunicazioni si effettuano quanto prima possibile, al più tardi il 10 del mese successivo a quello considerato.

 

          Art. 20.

     Il regolamento (CE) n. 2768/98 è abrogato.

 

          Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.

 


[1] Abrogato dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 826/2008.