Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 16/02/2001 |
Numero: | 327 |
Sommario |
Art. 1. Gli organismi che offrono sufficienti garanzie e appositamente riconosciuti dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2768/98, sono autorizzati a concludere [...] |
Art. 2. È indetta una gara di durata limitata secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2768/98. Tuttavia, in deroga al periodo di 365 giorni previsto all'articolo 5, paragrafo 1, di tale [...] |
Art. 2. bis. |
Art. 3. La prima gara parziale è ristretta alle associazioni di produttori e alle loro unioni indicate all'articolo 12 bis, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 136/66/CEE. Le altre tre gare [...] |
Art. 4. Il quantitativo massimo globale della gara è fissato a 100000 tonnellate di oli d'oliva vergine ed extravergine, ripartite come segue: |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M35 - Regolamento 16 febbraio 2001, n. 327.
Regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti
(G.U.C.E. 17 febbraio 2001, n. L 48)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 12 bis, primo comma, del
(2) L'articolo 12 bis, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la concessione di un aiuto per la conclusione dei contratti. L'aiuto può essere concesso mediante gara.
(3) Il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione stabilisce le modalità e le condizioni per consentire l'attuazione della gara.
(4) La Commissione constata che i prezzi medi di mercato dell'olio d'oliva durante il periodo dal 17 al 31 gennaio 2001, che rappresenta un periodo rappresentativo, sono inferiori al 95% del prezzo d'intervento della campagna di commercializzazione 1997/98 per gli oli d'oliva vergine ed extravergine. Tenuto conto delle quantità di olio d'oliva disponibili, si assiste pertanto a turbative del mercato alle quali si può ovviare attraverso il ricorso all'ammasso privato di oli d'oliva vergine ed extravergine sfusi.
(5) Per stabilire gli aiuti da concedere per la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva sfuso, si ravvisa l'opportunità di indire una gara di durata limitata per una quantità massima di olio d'oliva vergine ed extravergine.
(6) Tenuto conto del periodo coperto dalla presente gara, è necessario e sufficiente, con riserva dell'evoluzione del mercato, che i contratti siano interrotti alla fine del 2001 per garantire l'efficacia di tale misura.
(7) L'articolo 12 bis del
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli organismi che offrono sufficienti garanzie e appositamente riconosciuti dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2768/98, sono autorizzati a concludere contratti di ammasso privato per gli oli d'oliva vergine ed extravergine da essi posti in commercio.
È indetta una gara di durata limitata secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2768/98. Tuttavia, in deroga al periodo di 365 giorni previsto all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, e fatto salvo l'articolo 11 del medesimo, il periodo su cui vertono le offerte e i contratti decorre dalla data in cui ha inizio l'esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento citato e termina il 31 dicembre 2001.
Si procederà a quattro gare parziali successive a partire dal 1° marzo 2001.
1. In deroga all'articolo 2, primo comma, del presente regolamento, il contraente può rescindere il contratto di ammasso privato di olio d'oliva vergine o extravergine per una quantità massima pari al
- 50% della quantità contrattuale per i contratti di un medesimo operatore prima del 20 novembre 2001,
- 80% della quantità contrattuale per i contratti di un medesimo operatore prima del 20 dicembre 2001.
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, la scadenza di validità dei contratti, per i quantitativi di cui trattasi, prende effetto alla data di ricezione, da parte dell'organismo competente dello Stato membro in questione, della comunicazione del contraente che intende rescindere il contratto.
3. Le cauzioni costituite per i quantitativi di cui trattasi, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2768/98, sono svincolate alla data di cui al precedente paragrafo.
4. In caso di applicazione del paragrafo 1 e in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2768/98 il pagamento, per i quantitativi di cui trattasi, dell'aiuto o, eventualmente, del saldo dell'aiuto ha luogo previo controllo dell'osservanza degli obblighi contrattuali, entro sessanta giorni a decorrere dalle date di cui al paragrafo 2.
5. Le cauzioni costituite per i quantitativi di cui trattasi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2768/98, sono svincolate previo pagamento del saldo dell'aiuto alla data di cui al precedente paragrafo.
6. L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2768/98 non è applicabile ai quantitativi per i quali i contratti sono rescissi in conformità del presente articolo.
La prima gara parziale è ristretta alle associazioni di produttori e alle loro unioni indicate all'articolo 12 bis, primo comma, seconda frase, del
Il quantitativo massimo globale della gara è fissato a 100000 tonnellate di oli d'oliva vergine ed extravergine, ripartite come segue:
- 80000 tonnellate in Spagna,
- 20000 tonnellate in Grecia.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Articolo inserito dall'art. 1 del