§ 1.6.M78 - Regolamento 1 giugno 2001, n. 1081.
Regolamento (CE) n. 1081/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 1476/95, (CEE) n. 1963/79 e (CE) n. 2768/98 e abroga il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:01/06/2001
Numero:1081


Sommario
Art. 1.      1. Nel regolamento (CE) n. 1476/95, dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente articolo:
Art. 2.      Il regolamento (CEE) n. 205/73 è abrogato.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M78 - Regolamento 1 giugno 2001, n. 1081.

Regolamento (CE) n. 1081/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 1476/95, (CEE) n. 1963/79 e (CE) n. 2768/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi

(G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 12 bis e l'articolo 20 bis, paragrafo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione, del 25 gennaio 1973, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/87, sono decadute, ad eccezione di alcune. Occorre pertanto abrogare tale regolamento e inserire le disposizioni degli articoli 4 e 5, relative alle comunicazioni sugli scambi e sulle restituzioni alla produzione, nel regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva, e nel regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione, del 6 settembre 1979, che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1458/89.

     (2) Il controllo dei prezzi di mercato relativi alle varie categorie di olio d'oliva è indispensabile per valutare la necessità di ricorrere alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Nel regolamento (CE) n. 1476/95, dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente articolo:

     "Art. 1 bis.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro il 5 e il 20 di ciascun mese per la quindicina precedente, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE;

     b) nel corso del primo mese successivo alla fine di ogni campagna, per quanto riguarda i prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del suddetto regolamento,

     le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando i quantitativi e, nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni.

     Se l'importazione o l'esportazione delle quantità per le quali sono richiesti dei titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di perturbazione del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità specificate nel modo indicato, distinguendo, da un lato, quelle per le quali dei titoli sono stati chiesti, ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelle per le quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.

     2. Ai sensi del presente articolo, s'intende:

     a) per la quindicina precedente il 5 di ogni mese: il periodo dal 16 alla fine del mese che precede quello della data indicata;

     b) per la quindicina che precede il 20 di ciascun mese: il periodo dal 1° al 15 di detto mese."

     2. Nel regolamento (CEE) n. 1963/79, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 2 bis.

     Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri informano la Commissione durante il primo mese di ciascuna campagna in merito ai quantitativi di olio d'oliva assoggettati a controllo durante la campagna precedente."

     3. Nel regolamento (CE) n. 2768/98, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 3 bis.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, i prezzi medi constatati durante la settimana precedente per le varie categorie di olio di cui all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, sui principali mercati rappresentativi del loro territorio.

     Tali prezzi sono eventualmente accompagnati da commenti relativi al volume e alla rappresentatività delle transazioni."

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 205/73 è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.