Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 01/06/2001 |
Numero: | 1081 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel regolamento (CE) n. 1476/95, dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente articolo: |
Art. 2. Il regolamento (CEE) n. 205/73 è abrogato. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M78 - Regolamento 1 giugno 2001, n. 1081.
Regolamento (CE) n. 1081/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 1476/95, (CEE) n. 1963/79 e (CE) n. 2768/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi
(G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le disposizioni del
(2) Il controllo dei prezzi di mercato relativi alle varie categorie di olio d'oliva è indispensabile per valutare la necessità di ricorrere alle modalità previste dal
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Nel regolamento (CE) n. 1476/95, dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente articolo:
"Art. 1 bis.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro il 5 e il 20 di ciascun mese per la quindicina precedente, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del
b) nel corso del primo mese successivo alla fine di ogni campagna, per quanto riguarda i prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del suddetto regolamento,
le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando i quantitativi e, nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni.
Se l'importazione o l'esportazione delle quantità per le quali sono richiesti dei titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di perturbazione del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità specificate nel modo indicato, distinguendo, da un lato, quelle per le quali dei titoli sono stati chiesti, ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelle per le quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.
2. Ai sensi del presente articolo, s'intende:
a) per la quindicina precedente il 5 di ogni mese: il periodo dal 16 alla fine del mese che precede quello della data indicata;
b) per la quindicina che precede il 20 di ciascun mese: il periodo dal 1° al 15 di detto mese."
2. Nel regolamento (CEE) n. 1963/79, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:
"Art. 2 bis.
Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del
3. Nel regolamento (CE) n. 2768/98, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:
"Art. 3 bis.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, i prezzi medi constatati durante la settimana precedente per le varie categorie di olio di cui all'allegato del
Tali prezzi sono eventualmente accompagnati da commenti relativi al volume e alla rappresentatività delle transazioni."
Il regolamento (CEE) n. 205/73 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.