§ 1.2.112 – Regolamento 10 agosto 2004, n. 1432.
Regolamento (CE) n. 1432/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:10/08/2004
Numero:1432


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.2.112 – Regolamento 10 agosto 2004, n. 1432.

Regolamento (CE) n. 1432/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 e il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva.

(G.U.U.E. 11 agosto 2004, n. L 264).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare gli articoli 5 e 12 bis,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.

     (2) Occorre prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2366/98 fino alla campagna di commercializzazione 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, modifica l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per mantenere, per tale campagna, l'attuale regime di aiuto alla produzione.

     (3) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 sono ammessi al beneficio dell'aiuto soltanto le superfici di oliveti i cui impianti sono anteriori al 1° maggio 1998, le superfici occupate da olivi di sostituzione e le superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per Cipro e Malta, la data limite degli impianti è fissata al 31 dicembre 2001 in seguito alla modifica introdotta dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Occorre pertanto adeguare le modalità applicative relative all'articolo 4 del suddetto regolamento.

     (4) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/98 fa obbligo agli olivicoltori di presentare dichiarazioni di nuovi impianti di oliveti e agli Stati membri di comunicare alla Commissione le informazioni relative a tali impianti e di imporre sanzioni agli olivicoltori inadempienti. Per il rispetto di tali obblighi lo stesso articolo 5 ha fissato un calendario, tenendo conto della data di entrata in vigore del regolamento e della data del 1° maggio 1998, a partire dalla quale i nuovi impianti sono esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a meno che non rientrino in un programma approvato dalla Commissione. Per consentire ai nuovi Stati membri produttori di applicare le disposizioni dell'articolo 5 del suddetto regolamento tenendo conto della data limite fissata per Cipro e Malta, occorre adeguare alcuni termini previsti da tale articolo.

     (5) Occorre inoltre adeguare l'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 per calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all'aiuto per la campagna 2003/2004.

     (6) Il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione  stabilisce le condizioni particolari per l'attuazione, fino al 31 ottobre 2004, del regime di ammasso privato di olio di oliva previsto all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

     (7) Dal momento che tale regime viene mantenuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, occorre adeguare il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98.

     (8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2366/98 e (CE) n. 2768/98.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

     1) Nel titolo, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».

     2) L'articolo 4 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1° novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.»;

     b) al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

     «2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per “olivo supplementare” si intende un olivo piantato dopo il 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, che non sostituisce un olivo estirpato dopo il 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.».

     3) L'articolo 5 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «Tuttavia, per Cipro, Malta e la Slovenia, la dichiarazione di cui al primo comma è presentata anteriormente al 1° dicembre 2004 e riguarda i nuovi impianti effettuati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2004 a Cipro e a Malta e dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 2004 in Slovenia. Tale dichiarazione è corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro:

     — che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1° maggio 1998 per la Slovenia, oppure

     — che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1° novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1° maggio 1998 e prima del 1° novembre 2004 in Slovenia.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. A decorrere dal 1° novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1° maggio 1998 o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.»;

     c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata e nel caso di Cipro, di Malta e della Slovenia entro il 30 giugno 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.».

     4) All'articolo 12 bis sono aggiunti i commi seguenti:

     «Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata in olio di oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.

     La resa media per olivo adulto per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è calcolata dividendo la quantità di olio di oliva vergine prodotta, cui fa menzione l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:

     — del numero di olivi in produzione piantati prima del 1° maggio 1998 e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.».

     5) All'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».

     6) All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;

     b) al quarto comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

     «Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001 o, nel caso di Cipro, Malta e della Slovenia, dal 1° novembre 2004, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare:».

     7) All'articolo 29, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1° novembre 1999 ed entro il 1° giugno 2005 a Cipro, Malta e in Slovenia.

     Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1° maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998, tranne che per Cipro e Malta, per le quali il periodo considerato va dal 31 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004, sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio.».

     8) All'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

     «— 20 % dal 2000/2001 al 2004/2005.».

     9) All'articolo 32, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Anteriormente al 1° gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004 e al 1° giugno della campagna 2004/2005, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.».

 

          Art. 2.

     All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98, la data del «31 ottobre 2004» è sostituita dal «31 ottobre 2005».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.