§ 1.6.S1 – Regolamento 28 agosto 2003, n. 1518.
Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/08/2003
Numero:1518


Sommario
Art. 1.      L'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante [...]
Art. 2.      1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del
Art. 3.      1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
Art. 4.      1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, [...]
Art. 5.      I titoli d'esportazione non sono trasferibili.
Art. 6.      1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del
Art. 7.      1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:
Art. 8.      Il
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.S1 – Regolamento 28 agosto 2003, n. 1518.

Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine.

(G.U.U.E. 29 agosto 2003, n. L 217).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine ha subito diverse e sostanziali modificazioni ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

     (2) A norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni suine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione.

     (3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d'esportazione.

     (4) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

     (5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

     (6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. In tal caso i titoli non devono essere soggetti alle misure specifiche adottate dalla Commissione.

     (7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

     (8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

 

     Art. 2.

     1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Tuttavia, per i prodotti del codice NC 0203, i titoli d'esportazione rilasciati nel febbraio 2004 sono validi solamente fino al termine del secondo mese successivo a quello del rilascio e quelli rilasciati nel marzo 2004 sono validi solo fino al termine del mese successivo a quello del rilascio [1].

     2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

     3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

     4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Regolamento (CE) n. 1518/2003 [2].

 

     Art. 3.

     1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

     2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

     3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4. [3]

     4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

     a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

     b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

     c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

     Le misure di cui al primo comma possono essere prese o modulate per categoria di prodotto e per destinazione. [4]

     4 bis. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario [5].

     5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

     6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se tale percentuale è inferiore all'80%. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

     a) o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata;

     b) o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

     7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

 

     Art. 4.

     1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

     In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80

     2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 5.

     I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

 

     Art. 6.

     1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

     2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Restituzione valida per [~]t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

 

     Art. 7.

     1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

     a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

     b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

     c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

     2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:

     a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

     b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

     c) il tasso della restituzione applicabile;

     d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti.

     3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

     4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

 

     Art. 8.

     Il regolamento (CE) n. 1370/95, è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I [6]

 

 

 

 

Codice del prodotto della nomenclatura  

Categoria  

Importo della cauzione  

dei prodotti agricoli per le restituzione 

 

(EUR/100 kg) 

all'esportazione [1] 

 

Peso netto 

 

 

 

 

 

 

0203 11 10 9000 

1 

10 

0203 21 10 9000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 12 11 9100 

2 

10 

0203 12 19 9100 

 

 

0203 19 11 9100 

 

 

0203 19 13 9100 

 

 

0203 19 55 9110 

 

 

0203 22 11 9100 

 

 

0203 22 19 9100 

 

 

0203 29 11 9100 

 

 

0203 29 13 9100 

 

 

0203 29 55 9110 

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 15 9100 

3 

6 

0203 19 55 9310 

 

 

0203 29 15 9100 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210 11 31 9110 

4 

14 

0210 11 31 9910 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210 12 19 9100  

5  

0 

 

 

 

 

 

 

0210 19 81 9100  

6  

14 

 

 

 

 

 

 

0210 19 81 9300  

7  

14 

 

 

 

 

 

 

1601 00 91 9120  

8  

5 

 

 

 

 

 

 

1601 00 99 9110  

9  

4 

 

 

 

 

 

 

1602 41 10 9110  

10  

8 

 

 

 

 

 

 

1602 42 10 9110  

11  

6 

 

 

 

 

 

 

1602 41 10 9130 

12  

5 

1602 42 10 9130 

 

 

1602 49 19 9130 

 

 

 

 

 

 

[1] Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, parte 6. 

 

 

 

Allegato II [7]

 

Applicazione del regolamento (CE) n. 1518/2003

 

     COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG AGRI/D/2 - Settore delle carni suine

     Domanda di titoli d'esportazione - Carni suine

     Speditore:

     Data:

     Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

     Stato membro:

     Persona da contattare:

     Telefono:

     Telefax:

     Destinatario: DG AGRI/D/2 - Telefax: (32-2) 296 62 79 oppure 296 60 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parte A - Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria) 

 

Categoria  

Quantitativo  

Tasso della restituzione  

Importo globale delle  

 

Articolo 4 

altri 

(EUR/100 kg) 

restituzioni prefissate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale per categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria  

Quantitativi totali richiesti per categoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parte B - Comunicazione settimanale 

 

 

 

Categoria  

Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il mercoledì  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parte C - Comunicazione settimanale 

 

 

 

Categoria  

Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parte D - Comunicazione mensile 

 

 

 

Categoria  

Quantitativi non utilizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato III

 

Regolamento abrogato e modificazioni successive

 

     Regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione (GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 9)

     Regolamento (CE) n. 2739/95 della Commissione (GU L 285 del 29. 11. 1995, pag. 11)

     Regolamento (CE) n. 1122/96 della Commissione (GU L 149 del 22. 6. 1996, pag. 17)

     Regolamento (CE) n. 2439/97 della Commissione (GU L 339 del 10. 12. 1997, pag. 9)

     Regolamento (CE) n. 540/98 della Commissione (GU L 70 del 10. 3. 1998, pag. 6)

     Regolamento (CE) n. 1719/98 della Commissione (GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 58)

     Regolamento (CE) n. 2399/1999 della Commissione (GU L 290 del 12. 11. 1999, pag. 18)

     Regolamento (CE) n. 1342/2000 della Commissione (GU L 154 del 27. 6. 2000, pag. 14)

     Regolamento (CE) n. 2898/2000 della Commissione (GU L 336 del 30. 12. 2000, pag. 32)

     Regolamento (CE) n. 505/2002 della Commissione (GU L 79 del 22. 3. 2002, pag. 9)

 

 

Allegato IV

 

Tavola di concordanza

 

 

 

Regolamento (CE) n. 1370/95 

Presente regolamento 

 

 

 

 

Articolo 1 

Articolo 1 

Articolo 2 

Articolo 2 

Articolo 3, paragrafi da 1 a 3 

Articolo 3, paragrafi da 1 a 3 

Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino 

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)  

Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino 

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)  

Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino 

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)  

Articolo 3, paragrafo 5 

Articolo 3, paragrafo 5 

Articolo 3, paragrafo 6, prima frase e seconda frase parte introduttiva 

Articolo 3, paragrafo 6, prima frase e seconda frase parte introduttiva 

Articolo 3, paragrafo 6, primo trattino 

Articolo 3, paragrafo 6, lettera a)  

Articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino 

Articolo 3, paragrafo 6, lettera b)  

Articolo 3, paragrafo 7 

Articolo 3, paragrafo 7 

Articolo 4, primo e secondo comma 

Articolo 4, paragrafo 1 

Articolo 4, terzo comma 

Articolo 4, paragrafo 2 

Articolo 5 

Articolo 5 

Articolo 6, primo comma 

Articolo 6, paragrafo 1 

Articolo 6, secondo comma 

Articolo 6, paragrafo 2 

Articolo 7, paragrafo 1 

Articolo 7, paragrafo 1 

Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)  

Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)  

Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)  

Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)  

Articolo 7, paragrafo 3 

Articolo 7, paragrafo 3 

Articolo 7, paragrafo 4 

Articolo 7, paragrafo 4 

Articolo 8  

- 

- 

Articolo 8 

Articolo 9  

- 

Articolo 10 

Articolo 9 

Allegato I 

Allegato I 

Allegato II 

Allegato II 

- 

Allegato III 

- 

Allegato IV 

 


[1] Comma inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 130/2004.

[2] Dicitura così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2003, n. L 320.

[3] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 431/2005 e l’art. 1 del regolamento (CE) n. 472/2006.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1361/2004.

[5] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1361/2004.

[6] Allegato così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 130/2004.

[7] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2003, n. L 320.