§ 1.6.S2 – Regolamento 28 luglio 2004, n. 1361.
Regolamento (CE) n. 1361/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1518/2003, recante modalità d'applicazione del regime dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/2004
Numero:1361


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.S2 – Regolamento 28 luglio 2004, n. 1361.

Regolamento (CE) n. 1361/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1518/2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine.

(G.U.U.E. 29 luglio 2004, n. L 253).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni economiche sui mercati di esportazione delle carni suine sono molto diverse e richiedono quindi una maggiore differenziazione delle condizioni di concessione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti del settore. Per meglio conseguire gli obiettivi di adattamento del metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati con il beneficio delle restituzioni e per utilizzare più efficacemente le risorse disponibili di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2795/75, è opportuno ampliare la gamma delle situazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, in cui la Commissione può prendere misure per limitare il rilascio o la presentazione di titoli durante il periodo di riflessione previsto dopo la presentazione delle domande. È opportuno altresì prevedere che tali misure possono essere differenziate secondo la destinazione.

     (2) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1518/2003.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1518/2003 è modificato come segue:

     1) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

     a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

     b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

     c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

     Le misure di cui al primo comma possono essere prese o modulate per categoria di prodotto e per destinazione.»

     2) È inserito il seguente paragrafo 4 bis:

     «4 bis. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.