§ 1.4.595 – Regolamento 26 gennaio 2004, n. 130.
Regolamento (CE) n. 130/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1518/2003, recante modalità d'applicazione del regime dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/01/2004
Numero:130


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.595 – Regolamento 26 gennaio 2004, n. 130.

Regolamento (CE) n. 130/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1518/2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine.

(G.U.U.E. 27 gennaio 2004, n. L 19).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Il mercato delle carni suine versa in una situazione difficile ed è opportuno sostenerlo mediante la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del codice NC 0203.

     (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/ 2003 della Commissione fissa la durata della validità dei titoli d'esportazione a 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, al fine di alleviare rapidamente la situazione del mercato e consentire un miglioramento del livello dei prezzi di mercato, occorre incoraggiare gli operatori ad accelerare le operazioni relative alle importazioni che beneficiano di restituzioni. È necessario pertanto stabilire un periodo di validità più breve per i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito di detta misura.

     (3) Tenuto conto dell'aumento delle restituzioni rispetto alle situazioni precedenti, è opportuno adeguare l'importo delle garanzie fissate dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1518/2003.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1518/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è modificato come segue:

     a) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il comma seguente: «Tuttavia, per i prodotti del codice NC 0203, i titoli d'esportazione rilasciati nel febbraio 2004 sono validi solamente fino al termine del secondo mese successivo a quello del rilascio e quelli rilasciati nel marzo 2004 sono validi solo fino al termine del mese successivo a quello del rilascio.»;

     b) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a partire dal 27 gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)