§ 1.6.Z41 – Regolamento 16 marzo 2005, n. 431.
Regolamento (CE) n. 431/2005 della Commissione recante deroga per l’anno 2005 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/03/2005
Numero:431


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.Z41 – Regolamento 16 marzo 2005, n. 431.

Regolamento (CE) n. 431/2005 della Commissione recante deroga per lanno 2005 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine.

(G.U.U.E. 17 marzo 2005, n. L 71).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine i titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

     (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2005 e del fatto che in tali giorni la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è regolare, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve perché sia garantita una buona gestione del mercato; occorre pertanto prorogare tale periodo.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, per l’anno 2005 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell’allegato del presente regolamento.

     Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna misura specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

Periodi per la presentazione delle domande di titoli Date di rilascio

 

     Dal 21 al 25 marzo 2005                31 marzo 2005

     Dal 2 al 6 maggio 2005                  12 maggio 2005

     Dal 9 al 13 maggio 2005                19 maggio 2005

     Dall’8 al 12 agosto 2005                18 agosto 2005

     Dal 24 al 28 ottobre 2005               4 novembre 2005

     Dal 19 al 23 dicembre 2005           29 dicembre 2005