Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/12/2001 |
Numero: | 2513 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce talune modalità d'applicazione del regime di dazi speciali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 per l'importazione di zucchero greggio di [...] |
Art. 2. 1. Per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi mancanti menzionati all'articolo 39, [...] |
Art. 3. 1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nel limite dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri menzionati [...] |
Art. 4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 e fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, i titoli d'importazione sono validi a [...] |
Art. 5. 1. La domanda di titolo d'importazione è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato. |
Art. 6. Ai fini dell'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per superamento dei fabbisogni massimi presunti si intendono i quantitativi delle [...] |
Art. 7. 1. La prova dell'origine dello zucchero importato degli Stati menzionati all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è fornita con la presentazione del certificato d'origine [...] |
Art. 8. 1. Salvo casi di forza maggiore, qualora un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione prima della fine [...] |
Art. 9. 1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione ogni mese, per il mese precedente: |
Art. 10. 1. Il regolamento (CE) n. 1916/95 è abrogato. |
Art. 11. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F45 - Regolamento 20 dicembre 2001, n. 2513. [1]
Regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.
(G.U.C.E. 21 dicembre 2001, n. L 339).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 39 del
(2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all'articolo 39 suddetto sulla base di un bilancio comunitario annuale. Pertanto, se questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio, occorre aprire, per l'intera campagna di commercializzazione in causa o parte di essa, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie entro i limiti fissati dallo stesso articolo 39 e alle condizioni previste dagli accordi summenzionati, e segnatamente il dazio ridotto speciale fissato a zero.
(3) Per tale regime preferenziale, all'atto delle consegne parziali di zucchero greggio, il quantitativo in valore di zucchero bianco può effettivamente essere determinato solo previa analisi e raffinazione di tale zucchero greggio. L'applicazione dell'articolo 50 del
(4) A causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della conseguente necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che i raffinatori siano gli unici ad aver diritto al rilascio dei titoli d'importazione e a trasferirli tra loro. Il rilascio del titolo d'importazione obbliga a importare e a raffinare il quantitativo in causa entro i termini fissati, pena l'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del
(5) Può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di un quantitativo di zucchero greggio preferenziale speciale e la sua consegna. Occorre quindi ammettere una certa tolleranza per tener conto di tale eventualità. È inoltre opportuno prevedere una certa tolleranza sul termine fissato per la raffinazione.
(6) La prova dell'origine degli zuccheri greggi importati può essere fornita con la presentazione dei documenti all'uopo previsti dal
(7) A causa del carattere specifico delle importazioni suddette, occorre prevedere deroghe al
(8) Il
(9) Dal momento che gli accordi conclusi con la
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
ha adottato il presente regolamento:
Il presente regolamento stabilisce talune modalità d'applicazione del regime di dazi speciali di cui all'articolo 39 del
1. Per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del
Il consumo diretto constatato da prendere in considerazione per redigere il bilancio in parola non può superare il limite fissato per tale consumo al precitato articolo 39, paragrafo 3.
2. I quantitativi mancanti possono essere importati mediante apertura di contingenti tariffari a dazio zero concordati con gli Stati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del
3. In deroga all'articolo 50 del
1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nel limite dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri menzionati all'articolo 39, paragrafo 2, del
Tuttavia, i raffinatori possono trasferirsi i titoli in questione ai sensi dello stesso articolo 7, paragrafo 4. Gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del
2. Gli Stati membri interessati rilasciano titoli unicamente entro i limiti del fabbisogno d'importazione di zucchero preferenziale speciale fissati per le raffinerie situate nel loro territorio.
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 e fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data del rilascio sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
1. La domanda di titolo d'importazione è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato.
Essa è accompagnata da una dichiarazione con la quale il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in causa durante la campagna di commercializzazione per la quale è stato importato.
Fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, se lo zucchero non è raffinato entro il termine stabilito, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo pari al dazio intero applicabile allo zucchero greggio durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna.
Il raffinatore che richiede il titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo, prova da quest'ultimo riconosciuta accettabile, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la raffinazione.
2. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 12, la dicitura seguente:
(Omissis)
"importazione a dazio ridotto speciale di zucchero greggio originario di ~[menzione del o dei paesi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del
(Omissis)
3. L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 0,30 EUR per 100 kg di zucchero, peso netto.
Ai fini dell'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del
a) di zucchero preferenziale;
b) di zucchero preferenziale speciale;
c) di zucchero greggio ottenuto nei dipartimenti francesi d'oltremare;
d) di zucchero greggio dei contingenti tariffari aperti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1095/96 e (CE) n. 2820/98 del Consiglio;
e) se del caso, di zucchero greggio di barbabietola di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del
1. La prova dell'origine dello zucchero importato degli Stati menzionati all'articolo 39, paragrafo 1, del
2. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 reca:
a) l'indicazione "zucchero greggio preferenziale speciale - applicazione del
b) la data di imbarco dello zucchero e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura;
c) il codice NC del prodotto considerato.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le copie, fornite dagli interessati, del certificato d'origine di cui al paragrafo 1.
Le autorità competenti degli Stati membri indicano sulle copie le seguenti menzioni:
a) la data, constatata sulla base di un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione;
b) i dati relativi all'operazione d'importazione e i quantitativi effettivamente importati.
1. Salvo casi di forza maggiore, qualora un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione prima della fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.
In tal caso lo zucchero greggio è raffinato entro il termine stabilito al paragrafo 2 e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.
2. Quando un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non ha potuto essere raffinato entro la fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, concedere un termine supplementare per la raffinazione della durata massima di 90 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.
In tal caso, lo zucchero greggio è raffinato entro tale termine e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.
1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione ogni mese, per il mese precedente:
a) i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale" - per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 3;
b) i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale"- effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 3;
c) i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale" e in zucchero bianco - che sono stati raffinati nel mese che precede la comunicazione.
2. Anteriormente al 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale" - destinati alla raffinazione che sono in giacenza presso le raffinerie il 1° luglio della campagna suddetta.
1. Il regolamento (CE) n. 1916/95 è abrogato.
2. I rinvii al regolamento abrogato sono da intendersi come riferiti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 28 del