§ 1.6.F45 - Regolamento 20 dicembre 2001, n. 2513.
Regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/12/2001
Numero:2513


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce talune modalità d'applicazione del regime di dazi speciali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 per l'importazione di zucchero greggio di [...]
Art. 2.      1. Per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi mancanti menzionati all'articolo 39, [...]
Art. 3.      1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nel limite dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri menzionati [...]
Art. 4.      In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 e fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, i titoli d'importazione sono validi a [...]
Art. 5.      1. La domanda di titolo d'importazione è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato.
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per superamento dei fabbisogni massimi presunti si intendono i quantitativi delle [...]
Art. 7.      1. La prova dell'origine dello zucchero importato degli Stati menzionati all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è fornita con la presentazione del certificato d'origine [...]
Art. 8.      1. Salvo casi di forza maggiore, qualora un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione prima della fine [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione ogni mese, per il mese precedente:
Art. 10.      1. Il regolamento (CE) n. 1916/95 è abrogato.
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F45 - Regolamento 20 dicembre 2001, n. 2513. [1]

Regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

(G.U.C.E. 21 dicembre 2001, n. L 339).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, siffatti accordi sono stati conclusi, con decisione 2001/870/CE del Consiglio, da un lato, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) parti contraenti del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE e, dall'altro, con la Repubblica dell'India. Occorre pertanto adottare le modalità d'applicazione relative al regime di dazi speciali derivante da tali accordi.

     (2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all'articolo 39 suddetto sulla base di un bilancio comunitario annuale. Pertanto, se questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio, occorre aprire, per l'intera campagna di commercializzazione in causa o parte di essa, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie entro i limiti fissati dallo stesso articolo 39 e alle condizioni previste dagli accordi summenzionati, e segnatamente il dazio ridotto speciale fissato a zero.

     (3) Per tale regime preferenziale, all'atto delle consegne parziali di zucchero greggio, il quantitativo in valore di zucchero bianco può effettivamente essere determinato solo previa analisi e raffinazione di tale zucchero greggio. L'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001, avrebbe conseguenze economiche eccessivamente pesanti per gli operatori. Pertanto non sembra giustificato non accordare il regime preferenziale ai quantitativi importati a titolo della tolleranza. Tuttavia, i quantitativi importati cumulati di dette consegne parziali non possono comportare un superamento dei fabbisogni massimi attribuiti ai singoli Stati membri raffinatori. Occorre pertanto derogare all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     (4) A causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della conseguente necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che i raffinatori siano gli unici ad aver diritto al rilascio dei titoli d'importazione e a trasferirli tra loro. Il rilascio del titolo d'importazione obbliga a importare e a raffinare il quantitativo in causa entro i termini fissati, pena l'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (5) Può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di un quantitativo di zucchero greggio preferenziale speciale e la sua consegna. Occorre quindi ammettere una certa tolleranza per tener conto di tale eventualità. È inoltre opportuno prevedere una certa tolleranza sul termine fissato per la raffinazione.

     (6) La prova dell'origine degli zuccheri greggi importati può essere fornita con la presentazione dei documenti all'uopo previsti dal regolamento (CE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2665/98.

     (7) A causa del carattere specifico delle importazioni suddette, occorre prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98.

     (8) Il regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione, del 2 agosto 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2664/98, deve pertanto essere modificato. Per una questione di chiarezza e di razionalità, occorre sostituirlo con il presente regolamento.

     (9) Dal momento che gli accordi conclusi con la decisione 2001/870/CE coprono il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006, è necessario che il presente regolamento sia applicato con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce talune modalità d'applicazione del regime di dazi speciali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 per l'importazione di zucchero greggio di canna originario degli Stati di cui al paragrafo 1 del citato articolo, in virtù di accordi con detti Stati.

 

     Art. 2.

     1. Per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi mancanti menzionati all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, del citato regolamento sono fissati, per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna, sulla base di un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio.

     Il consumo diretto constatato da prendere in considerazione per redigere il bilancio in parola non può superare il limite fissato per tale consumo al precitato articolo 39, paragrafo 3.

     2. I quantitativi mancanti possono essere importati mediante apertura di contingenti tariffari a dazio zero concordati con gli Stati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Essi possono essere ripartiti per Stato membro in base al fabbisogno massimo presunto rispettivo.

     3. In deroga all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e a condizione che siano coperti dal certificato d'origine di cui all'articolo 7 del presente regolamento, i quantitativi importati in virtù della tolleranza positiva di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono considerati consegnati a titolo dei contingenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nel limite dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri menzionati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 unicamente ai raffinatori che importano per soddisfare il fabbisogno delle proprie raffinerie, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

     Tuttavia, i raffinatori possono trasferirsi i titoli in questione ai sensi dello stesso articolo 7, paragrafo 4. Gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione.

     2. Gli Stati membri interessati rilasciano titoli unicamente entro i limiti del fabbisogno d'importazione di zucchero preferenziale speciale fissati per le raffinerie situate nel loro territorio.

 

     Art. 4.

     In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 e fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data del rilascio sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

 

     Art. 5.

     1. La domanda di titolo d'importazione è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato.

     Essa è accompagnata da una dichiarazione con la quale il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in causa durante la campagna di commercializzazione per la quale è stato importato.

     Fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, se lo zucchero non è raffinato entro il termine stabilito, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo pari al dazio intero applicabile allo zucchero greggio durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna.

     Il raffinatore che richiede il titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo, prova da quest'ultimo riconosciuta accettabile, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la raffinazione.

     2. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 12, la dicitura seguente:

     (Omissis)

     "importazione a dazio ridotto speciale di zucchero greggio originario di ~[menzione del o dei paesi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001], in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001"

     (Omissis)

     3. L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 0,30 EUR per 100 kg di zucchero, peso netto.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per superamento dei fabbisogni massimi presunti si intendono i quantitativi delle categorie di zucchero seguenti che sono effettivamente raffinati al di là del fabbisogno presunto fissato per lo Stato membro di cui trattasi, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001:

     a) di zucchero preferenziale;

     b) di zucchero preferenziale speciale;

     c) di zucchero greggio ottenuto nei dipartimenti francesi d'oltremare;

     d) di zucchero greggio dei contingenti tariffari aperti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1095/96 e (CE) n. 2820/98 del Consiglio;

     e) se del caso, di zucchero greggio di barbabietola di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

 

     Art. 7.

     1. La prova dell'origine dello zucchero importato degli Stati menzionati all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è fornita con la presentazione del certificato d'origine di cui, secondo il caso, all'articolo 6 o all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76.

     2. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 reca:

     a) l'indicazione "zucchero greggio preferenziale speciale - applicazione del regolamento (CE) n. 2513/2001";

     b) la data di imbarco dello zucchero e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura;

     c) il codice NC del prodotto considerato.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le copie, fornite dagli interessati, del certificato d'origine di cui al paragrafo 1.

     Le autorità competenti degli Stati membri indicano sulle copie le seguenti menzioni:

     a) la data, constatata sulla base di un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione;

     b) i dati relativi all'operazione d'importazione e i quantitativi effettivamente importati.

 

     Art. 8.

     1. Salvo casi di forza maggiore, qualora un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione prima della fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

     In tal caso lo zucchero greggio è raffinato entro il termine stabilito al paragrafo 2 e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

     2. Quando un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non ha potuto essere raffinato entro la fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, concedere un termine supplementare per la raffinazione della durata massima di 90 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

     In tal caso, lo zucchero greggio è raffinato entro tale termine e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione ogni mese, per il mese precedente:

     a) i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale" - per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 3;

     b) i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale"- effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 3;

     c) i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale" e in zucchero bianco - che sono stati raffinati nel mese che precede la comunicazione.

     2. Anteriormente al 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero greggio - espressi in peso "tale quale" - destinati alla raffinazione che sono in giacenza presso le raffinerie il 1° luglio della campagna suddetta.

 

     Art. 10.

     1. Il regolamento (CE) n. 1916/95 è abrogato.

     2. I rinvii al regolamento abrogato sono da intendersi come riferiti al presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 28 del regolamento (CE) n. 1159/2003, con la limitazione ivi prevista.