§ 20.6.339 – Regolamento 27 giugno 1995, n. 1464.
Regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:27/06/1995
Numero:1464


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 13 del
Art. 2.      1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, e al secondo comma dello stesso paragrafo del
Art. 3.      1. Qualora la restituzione o, se del caso, il prelievo all'esportazione siano fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione è presentata [...]
Art. 4. 1. Per lo zucchero C, per l'isoglucosio C nonché per lo sciroppo di inulina C, prodotti da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la domanda di titolo e il [...]
Art. 5.      Il rilascio di un titolo di esportazione per lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo di inulina C ha luogo soltanto dopo che il fabbricante in causa ha provato all'organismo competente che [...]
Art. 6.      1. a) I titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del
Art. 7. 
Art. 8.      1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché lettere f), g) e h) del
Art. 9.      1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21 del
Art. 9 bis. 
Art. 10.      1. In deroga all'articolo 2 del
Art. 11.      Il
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.


§ 20.6.339 – Regolamento 27 giugno 1995, n. 1464. [1]

Regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 28 giugno 1995, n. L 144).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2,

     considerando che, in base all'accordo agricolo concluso nel contesto dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di seguito denominato "l'accordo", a decorrere dal 1° luglio 1995 è necessario adattare in particolare le disposizioni sui titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero; che, a motivo del numero di adattamenti necessari e per una questione di chiarezza e di maggiore efficacia amministrativa, è opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93, riprendendo le disposizioni di tale regolamento che sono tuttora utili per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione; che, per gli stessi motivi, è opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95;

     considerando che in seguito all'accordo precitato, a decorrere dal 1° luglio 1995, la nozione di fissazione anticipata negli scambi scompare nella fase dell'importazione ma diventa la regola nella fase dell'esportazione; che pertanto non occorre più mantenere in vigore, per i titoli, distinzioni relative alle cauzioni corrispondenti;

     considerando che è altresì opportuno apportare taluni adeguamenti di natura formale in seguito all'ultimo ampliamento della Comunità;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

 

     Art. 2.

     1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, e al secondo comma dello stesso paragrafo del regolamento (CEE) n. 3719/88, nonché all'articolo 2-bis, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, non è richiesto nessun titolo di esportazione per operazioni di esportazione che non superino 2 t di zucchero prodotto in base al regime delle quote del codice NC 1701 e dello sciroppo di zucchero dei codici NC 1702 60 95 - 1702 90 99 - 1702 90 71 e 2106 90 59 [2].

     La Commissione può, se necessario, sospendere l'applicazione del primo comma. [3]

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87, i prodotti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono così raggruppati:

     - i prodotti citati alla lettera a) costituiscono un gruppo di prodotti,

     - i prodotti citati alla lettera d) costituiscono un gruppo di prodotti,

     - i prodotti citati alle lettere f) e g) costituiscono un gruppo di prodotti. [4]

 

     Art. 3.

     1. Qualora la restituzione o, se del caso, il prelievo all'esportazione siano fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

     2. La domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     — [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — regolamento di gara (CE) n. … (GU L … del …), il termine di presentazione delle offerte scade il …. [5]

     3. Il titolo di esportazione è rilasciato per la quantità indicata nella dichiarazione di aggiudicazione. Esso riporta, nella casella 22, la menzione del tasso della restituzione ovvero del prelievo all'esportazione indicato nella dichiarazione di attribuzione, espresso in ecu. Per tale menzione si ricorre almeno ad una delle formule seguenti:

     — [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Tasso di restituzione applicabile: …

     o, se del caso,

     — Tasso del prelievo all'esportazione applicabile: …. [6]

     4. In caso di applicazione del presente articolo, non si applica l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

 

     Art. 4.

1. Per lo zucchero C, per l'isoglucosio C nonché per lo sciroppo di inulina C, prodotti da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     — [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81. [7]

     2. Il titolo reca, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

     — [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — da esportare senza restituzione né prelievo … (quantitativo per il quale il titolo in causa è stato rilasciato) kg. [8]

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo zucchero C soggetto, in forza dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, al prelievo all'esportazione di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento.

     4. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano ai titoli di esportazione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo di inulina C.

 

     Art. 5.

     Il rilascio di un titolo di esportazione per lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo di inulina C ha luogo soltanto dopo che il fabbricante in causa ha provato all'organismo competente che la quantità per la quale è chiesto il titolo, o una quantità equivalente, è stata effettivamente prodotta oltre le quote A e B dell'impresa interessata, tenuto conto, per quanto riguarda lo zucchero, dei quantitativi eventualmente riportati alla campagna di commercializzazione di cui trattasi.

 

     Art. 6.

     1. a) I titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, riguardanti quantitativi che superano le 10 t, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

     b) I titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, riguardanti quantitativi che non superano le 10 t, ed i titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), d), f), g) e h), dello stesso regolamento sono validi a decorrere dal giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

     2. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è valido dalla data di rilascio di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88 sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

     3. Fatti salvi gli altri periodi di validità fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità:

     a) il titolo di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, escluso lo zucchero C, riguardante un quantitativo superiore a 10 t, è valido a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo:

     - sino alla fine del terzo mese successivo a tale data,

     ovvero

     - trenta giorni a decorrere da tale data, allorquando non è fissata alcuna restituzione periodica o mediante gara,

     fermo restando che il periodo di validità non può oltrepassare la data del 30 settembre immediatamente successivo alla data del rilascio effettivo;

     b) il titolo di esportazione:

     - per lo zucchero C,

     - per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, riguardante un quantitativo non superiore a 10 t,

     - per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento anzidetto,

     è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

     Nel caso di cui al secondo trattino, l'interessato non può utilizzare più d'uno di tali titoli per una stessa esportazione.

 

     Art. 7. [9]

     [1. Per lo zucchero preferenziale da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, la domanda di titolo d'importazione e il titolo medesimo recano:

     - nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - zucchero preferenziale [regolamento (CEE) n. 2782/76],

     - nella casella 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

     Il titolo d'importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76, dal paese in esso indicato.]. [10]

     2. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:

     — nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — regolamento (CE) n. 2007/2000

     — nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

     Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, dal paese in esso indicato. [11]

     3. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:

     — nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — decisione 2001/330/CE del Consiglio

     — nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

     Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, dal paese in esso indicato. [12]

     4. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:

     — nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — decisione 2001/868/CE del Consiglio

     — nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

     Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, dal paese in esso indicato. [13]

 

     Art. 8.

     1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché lettere f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è il seguente, per 100 kg di prodotti netti o per 100 kg di isoglucosio in sostanza secca netta, o per 100 kg netti di sciroppo di inulina espressi in sostanza secca netta e in equivalente zucchero/isoglucosio:

     a) nel caso di titoli d'importazione:

     - 0,30 ECU per i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702 e 2106, esclusi i codici NC 1702 50 00 e 1702 90 10 e lo sciroppo di inulina;

     - 0,06 ECU per i prodotti dei codici NC 1212 91, 1212 92 00 e del codice NC 1703;

     - 0,60 ECU per lo sciroppo di inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;

     b) nel caso di titoli di esportazione relativi allo zucchero C, e all'isoglucosio C e allo sciroppo di inulina C, 0,30 ECU;

     c) nel caso di titoli di esportazione, fatta salva la fissazione di altri tassi nel quadro di gare indette dalla Comunità:

     - 11,0 ECU per i prodotti del codice NC 1701.

     Tuttavia, il tasso della cauzione per i titoli di esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, per i quali, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, il periodo di validità è limitato a 30 giorni, è pari a 4,20 ECU;

     - 0,90 ECU per i prodotti del codice NC 1703;

     - 4,20 ECU per i prodotti dei codici NC 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 nonché 2106 90 59, escluso lo sciroppo di inulina;

     - 4,20 ECU per i prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché 2106 90 30;

     - 8,00 ECU per lo sciroppo di inulina del codice NC 1702 60 80 e 0,60 ECU per lo sciroppo di inulina di cui al codice NC 1702 90 80;

     d) nel caso dei titoli d'importazione di cui all'articolo 7, 0,30 ECU. [14]

     2. Per quanto riguarda i prodotti del codice NC 1701, salvo forza maggiore, allorquando l'obbligo di esportare derivante dai titoli di esportazione, esclusi quelli rilasciati a seguito di gare indette nella Comunità, non è stato rispettato e la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera c), primo trattino, è inferiore alla restituzione all'esportazione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata nel titolo stesso, viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, quale cauzione supplementare e nei termini stabiliti dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, un importo pari alla differenza tra il risultato di tale calcolo e la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera c), primo trattino.

 

     Art. 9.

     1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1785/81, i titoli per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano un quantitativo superiore a 10 t, fatta eccezione per

     a) lo zucchero C,

     b) gli zuccheri canditi,

     c) gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti,

     d) gli zuccheri preferenziali da importare nella Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76,

     e) lo zucchero preferenziale speciale da importare nella Comunità a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81,

     - sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli d'importazione,

     - sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di esportazione. [15]

     2. Se una domanda di rilascio di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, riguarda un quantitativo inferiore a 10 t, l'interessato non può presentare il medesimo giorno e presso la medesima autorità più di una domanda.

 

     Art. 9 bis. [16]

     1. Quando le domande di titoli di esportazione vertenti su quantitativi e/o impegni di spesa provocano o rischiano di provocare un superamento del volume e/o degli stanziamenti fissati nell'accordo sull'agricoltura, tenuto presente l'articolo 9 dell'accordo suddetto, per una determinata campagna di commercializzazione, la Commissione può decidere:

     a) che gli Stati membri stabiliscano una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti per i titoli di esportazione che non sono stati ancora rilasciati;

     b) che gli Stati membri respingano le domande per le quali non sono stati ancora rilasciati titoli di esportazione;

     c) che venga sospesa la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione durante cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione più lunga decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. In tal caso le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione non possono essere ricevute.

     2. Qualora il quantitativo richiesto venga ridotto o la domanda sia respinta, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per la quantità per la quale la domanda non è stata soddisfatta.

     3. L'interessato può ritirare la domanda di titolo nei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera b), nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora detta percentuale sia inferiore all'80% del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.

     4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione:

     a) le domande di titoli di esportazione relative a quantitativi di prodotti superiori a 10 t e indicanti una restituzione fissata periodicamente;

     b) i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1.

 

     Art. 10.

     1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, quando a un'esportazione anticipata di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 faccia seguito un'importazione di zucchero greggio dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, per effetto di un'autorizzazione rilasciata nel quadro dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, l'esportazione di zucchero bianco e l'importazione di zucchero greggio sono soggette alla presentazione di un titolo.

     2. La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     — [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92

     — titolo valido in … (Stato membro di rilascio) [17].

     Inoltre, nella casella 20 del titolo di esportazione, è indicato il numero del titolo d'importazione corrispondente e, nella casella pertinente del titolo d'importazione, il numero del titolo di esportazione corrispondente.

     La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco è accettata soltanto su simultanea presentazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e di una domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio.

     La domanda di titolo d'importazione deve riguardare un quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo corrispondente, tenuto conto della resa, al quantitativo di zucchero bianco indicato nella domanda di titolo di esportazione. La resa dello zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

     Quando lo zucchero greggio importato non corrisponde alla qualità tipo, la quantità di zucchero greggio da importare in base al titolo è calcolata moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo indicata nel titolo stesso per un coefficiente correttore. Tale coefficiente si ottiene dividendo 92 per la percentuale di resa dello zucchero greggio effettivamente importato.

     3. In deroga al disposto dell'articolo 6, il titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo d'importazione per lo zucchero greggio sono validi:

     - fino al 30 giugno della campagna di commercializzazione per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, dal 1° ottobre della stessa campagna di commercializzazione;

     - fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, dal 1° luglio della stessa campagna di commercializzazione.

     4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), il tasso della cauzione applicabile al titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 ammonta a 11,50 ECU per 100 chilogrammi netti, fatti salvi i commi seguenti.

     Tuttavia, tale tasso è adeguato in base alla tabella contenuta, nell'allegato, all'importo del prelievo all'esportazione dello zucchero greggio applicabile, se del caso, il giorno della presentazione della domanda del titolo d'importazione e ogni lunedì durante il periodo di validità di tale titolo.

     Il richiedente del titolo d'importazione ha l'obbligo di effettuare l'aumento del tasso della cauzione di cui al secondo comma, a seconda dei casi, il giorno stesso della presentazione della domanda del titolo o entro i 3 giorni lavorativi successivi a ciascuno dei lunedì in questione. A richiesta del titolare del titolo d'importazione, l'organismo competente svincola immediatamente la parte della cauzione corrispondente ed un eventuale adeguamento in diminuzione.

     Inoltre, su richiesta dell'interessato, presentata simultaneamente alla domanda di titolo d'importazione, l'organismo competente diminuisce, dietro presentazione delle prove appropriate, la cauzione costituita in base alle disposizioni del secondo e del terzo comma dell'importo della cauzione che è stata costituita, all'atto dell'esportazione anticipata dello zucchero bianco corrispondente, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     Tuttavia, l'importo della cauzione ritoccato in base al presente paragrafo non può essere inferiore all'importo della cauzione di cui al primo comma.

     5. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano al titolo di esportazione di cui al paragrafo 1. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano al titolo d'importazione di cui al paragrafo 1.

     6. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88:

     a) la cauzione relativa al titolo d'importazione è svincolata nella sua totalità soltanto allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono uguali o superiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati, tenuto conto della resa dello zucchero greggio;

     b) allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono inferiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati, la cauzione per il quantitativo corrispondente alla differenza tra i quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati viene incamerata. L'applicazione di queste disposizioni si effettua tenendo conto della resa dello zucchero greggio in causa;

     c) allorquando l'interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4, quarto comma, la parte della cauzione che risulta dall'applicazione del paragrafo 4, secondo comma, e che, se del caso, viene incamerata in conformità delle disposizioni della lettera b), è diminuita dell'importo eventualmente incamerato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     Tale diminuzione è effettuata soltanto a richiesta dell'interessato, previa presentazione di documenti giustificativi appropriati;

     d) allorquando, in caso d'applicazione del paragrafo 4, il titolare del titolo d'importazione non procede all'aumento della cauzione nel termine previsto, la cauzione di cui al paragrafo 4, eventualmente adeguata in forza dello stesso paragrafo, viene immediatamente incamerata nella sua totalità, salvo forza maggiore.

     Tuttavia, allorquando l'interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4, quarto comma, l'importo incamerato è diminuito, alla scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione, in base alle disposizioni della lettera c).

     7. In applicazione dell'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine entro il quale deve essere effettuata l'importazione di zucchero greggio corrispondente ad un'esportazione anticipata di zucchero bianco è identico al termine di validità del titolo d'importazione per lo zucchero greggio.

     8. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di esportazione e di importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili.

     9. Allorquando si applica l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la revoca riguarda simultaneamente il titolo d'importazione e il titolo di esportazione di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 11.

     Il regolamento (CEE) n. 2630/81 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° ottobre 1995.

     Tuttavia le sue disposizioni cessano d'essere applicabili a decorrere dal 1° luglio 1995 per quanto riguarda i titoli di importazione.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

     Tuttavia esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1995 per quanto riguarda i titoli di esportazione.

 

 

ALLEGATO

 

Calcolo della cauzione di cui all'articolo 10

 

 

 

Prelievo all'esportazione dello zucchero greggio (codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90) che comporta l'applicazione dell'adattamento della cauzione

Importo dell'adattamento in aumento o in diminuzione della cauzione

 

 

1

2

 

 

da 0 a 4,20

- - -

 

 

da 4,21 a 8,40

4,20

 

 

da 8,41 a 12,60

8,40

 

 

da 12,61 a 16,80

12,60

 

 

e così di seguito, ogni volta con maggiorazione di 4,20 ECU

 


[1] Abrogato dall'art. 43 del regolamento (CE) n. 951/2006.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2136/95 e così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1148/98.

[3] Paragrafo così numerato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1141/98.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1141/98.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 996/2002.

[10] Paragrafo abrogato dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1159/2003.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2004 come modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1969/2004.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2004 come modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1969/2004.

[13] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2004 come modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1969/2004.

[14] Paragrafo così modificato dall’art. 1 e dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1148/98.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2136/95.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2136/95.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2136/95.