§ 20.4.233 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 870.
Decisione (CE) n. 2001/870 del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:03/12/2001
Numero:870


Sommario
Art. 1.      Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, [...]
Art. 2.      Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.


§ 20.4.233 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 870.

Decisione (CE) n. 2001/870 del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

(G.U.C.E. 8 dicembre 2001, n. L 325).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

     visto il parere della Commissione,

     considerando quanto segue:

     1. Hanno avuto luogo negoziati con gli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, allegato V alla convenzione ACP-CE (2) e con l'India allo scopo di definire le condizioni per l'importazione di zucchero greggio di canna proveniente da detti paesi nel quadro del contingente supplementare.

     2. A norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, i contingenti tariffari scaturiti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multinazionali dell'Uruguay Round devono essere aperti e gestiti secondo le modalità di applicazione adottate con la procedura di cui all'articolo 42 di detto regolamento.

     3. A norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, se le disponibilità di zucchero sono insufficienti a coprire il fabbisogno massimo presunto delle raffinerie della Comunità, il quantitativo mancante è importato come zucchero preferenziale speciale al dazio previsto dagli accordi conclusi con gli Stati di cui all'articolo 35 di detto regolamento e con altri Stati. Tali negoziati si sono conclusi con la fissazione di un contingente tariffario che prevede quantitativi variabili per i paesi ACP e 10.000 tonnellate per l'India, contingente al quale si applica un prezzo d'acquisto minimo. Il dazio ridotto è fissato a zero in considerazione del fatto che altre concessioni commerciali ridurranno i quantitativi forniti finora dai paesi ACP e che il beneficio netto per tonnellata sulla base del prezzo garantito dovrebbe rimanere stabile durante il quinquennio di validità dell'attuale organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

     4. I suddetti negoziati sono sfociati in accordi, che devono essere ratificati dai governi degli Stati ACP interessati e dalla Repubblica dell'India, nonché dalla Comunità.

     5. E’ opportuno aprire tale contingente tariffario per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione per mantenere l'attuale accesso dei paesi ACP di cui al protocollo n. 3, allegato V, dell'accordo di partenariato ACP-CE e l'attuale accesso della Repubblica dell'India.

     6. E’ opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati indicati nel protocollo, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione,

     decide:

 

Art. 1.

     Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

     I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

 

 

Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

 

A. Lettera n. 1.

     Bruxelles, …

     Egregio Signore …,

     i rappresentanti degli Stati ACP e delle Comunità europee hanno convenuto quanto segue:

     1. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006:

     - la Comunità europea provvede ad aprire annualmente un contingente tariffario speciale per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario dei paesi ACP, in base al fabbisogno stabilito dalla Commissione conformemente al punto 3,

     - gli Stati ACP provvedono a fornire detti quantitativi alle condizioni fissate dal presente accordo e dalle misure adottate dalla Commissione per l'applicazione del presente accordo nel contesto della gestione dell'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero.

     2. La Commissione europea e gli Stati ACP adottano le necessarie misure di cooperazione per consentire ad entrambe le parti contraenti dell'accordo di rispettare gli impegni sottoscritti.

     3. Il fabbisogno di importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione nel quadro del presente accordo è fissato per ogni campagna di commercializzazione sulla base di una stima presentata dalla Comunità che tiene conto:

     - delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, e in particolare dell'articolo 39, relativo al sistema di importazioni preferenziali,

     - dei quantitativi che saranno offerti nel quadro di altri accordi o di altre concessioni unilaterali e che saranno effettivamente importati.

     4. Anteriormente al 30 maggio che precede la campagna di commercializzazione di cui trattasi, la Commissione stabilisce una prima stima del fabbisogno totale di importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

     La Commissione fissa al tempo stesso i quantitativi intesi a coprire, a titolo di prima quota, il fabbisogno di importazioni delle raffinerie comunitarie per il periodo pratico più lungo possibile e per almeno otto mesi. I quantitativi sono ripartiti fra i contingenti tariffari aperti nel quadro di altri accordi o altre concessioni unilaterali e tale contingente speciale ACP.

     Gli Stati ACP notificano alla Commissione il loro potenziale di esportazione definitivo entro il 1° febbraio, prima che sia fissata la seconda quota corrispondente alle importazioni da effettuare nel contesto del contingente speciale ACP.

     5. L'aliquota del dazio ridotto speciale per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006 è fissata a 0 EUR/100 kg di zucchero greggio di qualità standard.

     Le raffinerie che intendono partecipare a questo sistema speciale di dazio ridotto devono pagare un prezzo d'acquisto minimo che è pari al prezzo garantito per lo zucchero greggio previa deduzione dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001 di cui al punto 3.

     6. Gli Stati ACP provvedono collettivamente ad applicare le procedure per l'assegnazione dei quantitativi che rientrano in tale contingente ACP, onde garantire l'approvvigionamento appropriato delle raffinerie.

     7. Anteriormente al 1° gennaio 2006, le due parti contraenti dell'accordo avvieranno un dibattito sull'eventuale proroga del medesimo.

     Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

     Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

     A nome del Consiglio dell'Unione europea

 

B. Lettera n. 2

     Egregio Signore …,

     mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

     "1. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006:

     - la Comunità europea provvede ad aprire annualmente un contingente tariffario speciale per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario dei paesi ACP, in base al fabbisogno stabilito dalla Commissione conformemente al punto 3,

     - gli Stati ACP provvedono a fornire detti quantitativi alle condizioni fissate dal presente accordo e dalle misure adottate dalla Commissione per l'applicazione del presente accordo nel contesto della gestione dell'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero.

     2. La Commissione europea e gli Stati ACP adottano le necessarie misure di cooperazione per consentire ad entrambe le parti contraenti dell'accordo di rispettare gli impegni sottoscritti.

     3. Il fabbisogno di importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione nel quadro del presente accordo è fissato per ogni campagna di commercializzazione sulla base di una stima presentata dalla Comunità che tiene conto:

     - delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, e in particolare dell'articolo 39, relativo al sistema di importazioni preferenziali,

     - dei quantitativi che saranno offerti nel quadro di altri accordi o di altre concessioni unilaterali e che saranno effettivamente importati.

     4. Anteriormente al 30 maggio che precede la campagna di commercializzazione di cui trattasi, la Commissione stabilisce una prima stima del fabbisogno totale di importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

     La Commissione fissa al tempo stesso i quantitativi intesi a coprire, a titolo di prima quota, il fabbisogno di importazioni delle raffinerie comunitarie per il periodo pratico più lungo possibile e per almeno otto mesi. I quantitativi sono ripartiti fra i contingenti tariffari aperti nel quadro di altri accordi o altre concessioni unilaterali e tale contingente speciale ACP.

     Gli Stati ACP notificano alla Commissione il loro potenziale di esportazione definitivo entro il 1° febbraio, prima che sia fissata la seconda quota corrispondente alle importazioni da effettuare nel contesto del contingente speciale ACP.

     5. L'aliquota del dazio ridotto speciale per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006 è fissata a 0 EUR/100 kg di zucchero greggio di qualità standard.

     Le raffinerie che intendono partecipare a questo sistema speciale di dazio ridotto devono pagare un prezzo d'acquisto minimo che è pari al prezzo garantito per lo zucchero greggio previa deduzione dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001 di cui al punto 3.

     6. Gli Stati ACP provvedono collettivamente ad applicare le procedure per l'assegnazione dei quantitativi che rientrano in tale contingente ACP, onde garantire l'approvvigionamento appropriato delle raffinerie.

     7. Anteriormente al 1° gennaio 2006, le due parti contraenti dell'accordo avvieranno un dibattito sull'eventuale proroga del medesimo.

     Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità."

     Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

     Voglia gradire, Signor …, l'espressione della nostra più profonda stima.

     Per i governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

 

 

Accordo

in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

 

A. Lettera n. 1

     Zucchero preferenziale speciale dell'India

     I rappresentanti dell'India e della Comunità europea hanno convenuto quanto segue:

     1. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006:

     - la Comunità provvede ad aprire annualmente un contingente tariffario speciale per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario dell'India, in base al fabbisogno stabilito dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al punto 3,

     - in caso di fissazione di un fabbisogno di importazione, l'India provvede a fornire 10.000 tonnellate (di equivalente zucchero bianco) nel quadro di tale contingente tariffario e alle condizioni fissate dal presente accordo e dalle misure adottate dalla Commissione per l'applicazione del presente accordo nel contesto della gestione dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero. Le disposizioni del presente trattino non impediscono alla Comunità di offrire all'India la possibilità di fornire più di 10.000 tonnellate in caso di carenza negli approvvigionamenti totali ottenuti in base ad altri accordi.

     2. La Commissione e l'India adottano le necessarie misure di cooperazione per consentire ad entrambe le parti contraenti dell'accordo di rispettare gli impegni sottoscritti.

     3. Il fabbisogno di importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione nel quadro del presente accordo è fissato per ogni campagna di commercializzazione sulla base di una stima presentata dalla Comunità che tiene conto:

     - delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, e in particolare dell'articolo 39, relativo al sistema di importazioni preferenziali,

     - dei quantitativi che saranno offerti nel quadro di altri accordi o di altre concessioni unilaterali e che saranno effettivamente importati.

     4. L'aliquota del dazio ridotto speciale per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006 è fissata a 0 EUR/100 kg di zucchero greggio di qualità standard.

     Le raffinerie che intendono partecipare a questo sistema di dazio speciale ridotto devono pagare un prezzo d'acquisto minimo che è pari al prezzo garantito per lo zucchero greggio previa deduzione dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione di cui trattasi conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001 di cui al punto 3.

     5. Anteriormente al 1° gennaio 2006, le due parti contraenti dell'accordo avvieranno un dibattito sull'eventuale proroga del medesimo.

     Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra il governo della Repubblica dell'India e la Comunità.

     Voglia gradire, Signor …, l'espressione della nostra più profonda stima.

     A nome del Consiglio dell'Unione europea

 

B. Lettera n. 2

     Egregio Signore …,

     mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

     "1. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006:

     - la Comunità provvede ad aprire annualmente un contingente tariffario speciale per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario dell'India, in base al fabbisogno stabilito dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al punto 3,

     - in caso di fissazione di un fabbisogno di importazione, l'India provvede a fornire 10.000 tonnellate (di equivalente zucchero bianco) nel quadro di tale contingente tariffario e alle condizioni fissate dal presente accordo e dalle misure adottate dalla Commissione per l'applicazione del presente accordo nel contesto della gestione dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero. Le disposizioni del presente trattino non impediscono alla Comunità di offrire all'India la possibilità di fornire più di 10.000 tonnellate in caso di carenza negli approvvigionamenti totali ottenuti in base ad altri accordi.

     2. La Commissione e l'India adottano le necessarie misure di cooperazione per consentire ad entrambe le parti contraenti dell'accordo di rispettare gli impegni sottoscritti.

     3. Il fabbisogno di importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione nel quadro del presente accordo è fissato per ogni campagna di commercializzazione sulla base di una stima presentata dalla Comunità che tiene conto:

     - delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, e in particolare dell'articolo 39, relativo al sistema di importazioni preferenziali,

     - dei quantitativi che saranno offerti nel quadro di altri accordi o di altre concessioni unilaterali e che saranno effettivamente importati.

     4. L'aliquota del dazio ridotto speciale per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006 è fissata a 0 EUR/100 kg di zucchero greggio di qualità standard.

     Le raffinerie che intendono partecipare a questo sistema di dazio speciale ridotto devono pagare un prezzo d'acquisto minimo che è pari al prezzo garantito per lo zucchero greggio previa deduzione dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione di cui trattasi conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001 di cui al punto 3.

     5. Anteriormente al 1° gennaio 2006, le due parti contraenti dell'accordo avvieranno un dibattito sull'eventuale proroga del medesimo.

     Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il governo della Repubblica dell'India e la Comunità."

     Ho l'onore di confermarLe l'accordo del governo della Repubblica dell'India di cui alla detta lettera su quanto precede.

     Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

     A nome del governo della Repubblica dell'India