§ 1.5.N04 - Decisione 8 settembre 2005, n. 648.
Decisione n. 2005/648/CE della Commissione concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria. (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/09/2005
Numero:648


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6.     


§ 1.5.N04 - Decisione 8 settembre 2005, n. 648.

Decisione n. 2005/648/CE della Commissione concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 settembre 2005, n. L 238).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 23 agosto 2005 la Bulgaria ha confermato l’esistenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Vraca (Vratsa) in Bulgaria. La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli, e vi è il rischio che l’agente della malattia possa essere introdotto, mediante il commercio internazionale, tra il pollame vivo e i prodotti a base di pollame.

      (2) Tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall’introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno adottare provvedimenti in relazione alle importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dalla Bulgaria.

      (3) La Bulgaria ha trasmesso ulteriori informazioni sulla situazione della malattia e ha chiesto una regionalizzazione nella sospensione delle importazioni dalla Comunità, affinché tale sospensione riguardasse solo il distretto di Vraca, poiché la situazione nel resto del paese sembra essere soddisfacente. Le informazioni al momento disponibili consentono di limitare le misure di protezione a una regione specifica.

      (4) Pertanto, le importazioni nella Comunità dal distretto amministrativo di Vraca in Bulgaria dovrebbero essere sospese per quanto riguarda le carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie ottenuti da uccelli macellati dopo il 16 luglio 2005.

      (5) La decisione 2005/432/CE della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; per non ostacolare inutilmente gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

      (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sospendono le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sospendono le importazioni dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione per quanto riguarda:

     a) le carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;

     b) le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle specie di cui alla lettera a).

 

          Art. 3.

     1. In deroga all’articolo 2, lettere a) e b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo e ottenuti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria di cui all’allegato della presente decisione macellati prima del 16 luglio 2005.

     2. I certificati veterinari che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni: «Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2005/648/CE (*).

(*) Cancellare a seconda del caso.»

     3. In deroga all’articolo 2, lettera b), della presente decisione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II di cui alla decisione 2005/432/CE della Commissione.

     4. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione n. 2005/432/CE, cui va aggiunta la seguente dicitura:

     “Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”. [1]

     5. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione n. 2005/432/CE:

     “Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”. [2]

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5. [3]

     La presente decisione si applica fino al 23 gennaio 2007.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [4]

 

     Distretto amministrativo di Blagoevgrad

     Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i comuni di Burgas e Sungurlare

     Distretto amministrativo di Vraca

     Distretto amministrativo di Kardzhali

 


[1] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2006/263/CE.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2006/263/CE.

[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/263/CE.

[4] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/263/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2006/354/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/571/CE.