§ 1.5.P45 - Decisione 29 maggio 2006, n. 384.
Decisione n. 2006/384/CE della Commissione che modifica la decisione 2006/135/CE per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/05/2006
Numero:384


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.P45 - Decisione 29 maggio 2006, n. 384.

Decisione n. 2006/384/CE della Commissione che modifica la decisione 2006/135/CE per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 2 giugno 2006, n. L 148).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     vista la direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 18,

     vista la direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE, in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) La Danimarca ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa di un focolaio del virus A, sottotipo H5N1, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame del suo territorio e ha adottato le misure adeguate di cui alla decisione n. 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità.

      (2) In seguito a tale focolaio, la Danimarca ha adottato le misure necessarie in conformità alla decisione n. 2006/135/CE. Ricevuta la notifica di tali misure, la Commissione le ha esaminate in collaborazione con lo Stato membro interessato, e ha accertato che le aree A e B delimitate dallo Stato membro si trovano a distanza sufficiente dal focolaio nel pollame. È pertanto necessario istituire le aree A e B in Danimarca e determinare la durata di questa regionalizzazione.

      (3) Tenuto conto del disposto dell’articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2006/135/CE e dei risultati della valutazione finale della situazione epidemiologica per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in talune parti della Svezia e della Germania, appaiono superflue le misure applicate a tali regioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 di detta decisione.

      (4) Occorre quindi modificare le parti A e B dell'allegato I alla decisione n. 2006/135/CE.

      (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 2006/135/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato I della decisione n. 2006/135/CE è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO I

 

PARTE A

 

     Area A, di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione

 

 

Codice

Nome

 

DK

DANIMARCA

 

Comuni di:

28.6.2006

 

 

 

ÅRSLEV

 

 

 

 

KERTEMINDE

 

 

 

 

LANGESKOV

 

 

 

 

MUNKEBO

 

 

 

 

NYBORG

 

 

 

 

ODENSE

 

 

 

 

ØRBÆK

 

 

 

 

OTTERUP

 

 

 

 

RINGE

 

 

 

 

RYSLINGE

 

 

 

 

ULLERSLEV

 

 

PARTE B

 

     Area B, di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione

 

 

Codice

Nome

 

DK

DANIMARCA

ADNS

Contea di: FUNEN»

28.6.2006

 

 

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