Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/08/2005 |
Numero: | 1335 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 1.5.M68 - Regolamento 12 agosto 2005, n. 1335.
Regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE per quanto riguarda il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il mantenimento dell’impiego di alcune sostanze non iscritte nell’allegato I della suddetta direttiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 agosto 2005, n. L 211).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 8, paragrafo 2, della
(2) I regolamenti della Commissione (CEE) n. 3600/92 e (CE) n. 451/2000 stabiliscono le modalità attuative della prima e della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive.
(3) Per quanto riguarda le 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del summenzionato programma di lavoro, 67 sono state oggetto di una direttiva o di una decisione. Ciò significa che 23 sostanze attive sono ancora allo studio. Per quanto riguarda le 53 sostanze attive contemplate dalla seconda fase del summenzionato programma di lavoro, una è stata oggetto di una decisione. Ciò significa che 52 sostanze attive sono ancora allo studio. Per la prima fase del programma di lavoro, la Commissione ha predisposto la revisione inter pares, in seguito alla presentazione, da parte dello Stato membro relatore, del progetto di relazione sulla valutazione. Questo ciclo di valutazioni inter pares è stato nel frattempo portato a termine e attualmente si stanno elaborando decisioni o direttive sulle ultime sostanze. Per quanto concerne la seconda fase, la revisione inter pares spetta all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che è tenuta a comunicare il proprio parere alla Commissione entro un anno dalla presentazione del progetto di relazione sulla valutazione. Dal momento che le date per la presentazione sono stabilite nel quadro degli accordi tra la Commissione e l’EFSA, è possibile prevedere quando sarà disponibile l’ultimo parere. Finora ne sono stati presentati tre alla Commissione, mentre l’ultimo dovrebbe pervenire alla fine del 2005. Occorre pertanto dedicare più tempo alla valutazione delle sostanze che rientrano nella seconda fase, rispetto a quelle della prima fase, per le quali questa parte della procedura è già terminata.
(4) La relazione della Commissione, del 26 luglio 2001, sull’andamento del programma di valutazione ha illustrato i motivi per cui i lavori non erano avanzati come previsto, indicando quali cause principali del ritardo, in primo luogo, un avvio lento, dovuto all’individuazione delle sostanze e alla loro classificazione in ordine di priorità, nonché la necessità di acquisire le risorse necessarie e di istituire procedure più elaborate per la valutazione e il processo decisionale. In base alle conclusioni di tale relazione, mediante il
(5) È previsto che tutte le sostanze contemplate dalla prima e dalla seconda fase del summenzionato programma di revisione siano oggetto di un provvedimento ad hoc, da adottare entro il 31 dicembre 2005 (prima fase) o entro il 30 settembre 2006 (seconda fase). È tuttavia opportuno prevedere un determinato lasso di tempo prima dell’entrata in vigore di tali provvedimenti, al fine di consentire agli Stati membri ed alle parti interessate di prepararsi al rispetto dei nuovi parametri.
(6) Occorre quindi estendere il periodo transitorio di un anno per la prima fase e di ventuno mesi per la seconda fase.
(7) Il
(8) Gli Stati membri hanno presentato nuove prove a dimostrazione della necessità di considerare altri usi essenziali. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione insieme ad esperti degli Stati membri.
(9) Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(11) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Il periodo di dodici anni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della
2) L’allegato II è modificato conformemente alla parte I dell’allegato del presente regolamento.
L’allegato della
L’allegato della
L’allegato della
L’allegato della
L’allegato della
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Parte I
L’allegato II del
1) La linea riguardante la sostanza attiva metobromuron è sostituita dal testo seguente:
«Metobromuron |
Belgio |
Lattughella, fagiolo, patata |
|
Spagna |
Patata |
|
Francia |
Carciofo, lattughella |
|
Germania |
Lattughella, fagiolo, tabacco» |
2) La linea riguardante la sostanza attiva terbufos è sostituita dal testo seguente:
«Terbufos |
Francia |
Banane |
|
Grecia |
Barbabietola da zucchero |
|
Ungheria |
Granturco, barbabietola da zucchero, cereali, girasole, soia» |
3) Vengono aggiunte le linee seguenti:
«Clormefos |
Francia |
Granturco, granturco dolce |
Esaclorofene |
Cipro |
Pomodoro, peperone, cetriolo, zucca, cocomero, melone, piante ornamentali» |
4) La linea riguardante la sostanza attiva fenuron è soppressa.
Parte II
L’allegato della
«Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
Sostanza attiva |
Stato membro |
Uso |
Benomyl |
Slovacchia |
Lenticchia, tabacco, barbabietola da zucchero, segale, vivai forestali» |
Parte III
L’allegato II della
1) La linea riguardante la sostanza attiva cloruro di alchildimetilbenzilammonio è sostituita dal testo seguente:
«Cloruro di alchildimetilbenzilammonio |
Belgio |
Disinfezione di attrezzature e camere di crescita per funghi |
|
Francia |
Disinfezione di attrezzature e superfici di serre» |
2) La linea riguardante la sostanza attiva pretilaclor è sostituita dal testo seguente:
«Pretilaclor |
Francia |
Riso |
|
Grecia |
Riso |
|
Italia |
Riso» |
Parte IV
Nell’allegato della
«Cipro Applicazione come esca su agrumi e olive»
Parte V
Nell’allegato della
«Regno Unito Fagiolo, asparago, rabarbaro, piante ornamentali rustiche da vivaio, fragola, luppolo»
Parte VI
L’allegato della
1) La linea riguardante la sostanza attiva diclorofen è sostituita dal testo seguente:
«Diclorofen |
Francia |
Controllo dei muschi su superfici ricreative erbose e dure, trattamento invernale degli alberi da frutta |
|
Irlanda |
Controllo dei muschi su superfici ricreative e campi da golf |
|
Regno Unito |
Epatiche e muschi sulle piante ornamentali |
|
|
Controllo dei funghi e di altri agenti patogeni delle piante nelle serre e nei vivai |
|
|
Controllo dei muschi sulle superfici ricreative erbose e dure» |
2) La linea riguardante la sostanza attiva imazametabenz è sostituita dal testo seguente:
«Imazametabenz |
Francia |
Cereali, colture minori per produzione di sementi |
|
Grecia |
Cereali |
|
Spagna |
Cereali» |