Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 31/03/2005 |
Numero: | 303 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.M4 – Decisione 31 marzo 2005, n. 303.
Decisione n. 2005/303/CE della Commissione concernente la non iscrizione di acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 15 aprile 2005, n. L 97).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
(3) Per le sostanze attive per le quali esiste soltanto un breve periodo di preavviso con riguardo al ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore a dodici mesi, al fine di consentire l'utilizzazione delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Ove sia previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.
(4) Per il diclorofen, l’imazabetabenz, il kasugamicin e il polioxin sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare la sostanza in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
L’acido cresilico, il diclorofen, l'imazametabenz, il kasugamicin e il polioxin non sono inclusi nell'allegato I della
Art. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché:
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin siano revocate a decorrere dal 30 settembre 2005.
2. A decorrere dal 15 aprile 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della
3. In deroga al punto 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato possono mantenere fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo, al fine di consentire l'elaborazione di una valida alternativa alle sostanze considerate.
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
b) l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano sul mercato successivamente al 30 settembre 2005 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego;
c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
4. Entro il 31 marzo 2005 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del punto 3 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).
Art. 3.
Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della
Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell'articolo 2, punto 1, entro il 30 settembre 2005, detto periodo non può superare il 30 settembre 2006.
Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell'articolo 2, punto 3, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO [1]
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 2
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
Sostanza attiva |
Stato membro |
Norme sull'utilizzazione |
Diclorofen |
Francia |
Controllo dei muschi su superfici ricreative erbose e dure, trattamento invernale degli alberi da frutta |
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Irlanda |
Controllo dei muschi su superfici ricreative e campi da golf |
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Regno Unito |
Epatiche e muschi sulle piante ornamentali |
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Controllo dei funghi e di altri agenti patogeni delle piante nelle serre e nei vivai |
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Controllo dei muschi sulle superfici ricreative erbose e dure |
Imazametabenz |
Francia |
Cereali, colture minori per produzione di sementi |
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Grecia |
Cereali |
|
Spagna |
Cereali |
Kasugamicin |
Grecia |
Prevenzione delle malattie batteriche in tabacco, pomodori, cetrioli, limoni, fagioli e piante ornamentali |
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Ungheria |
Frutta da granella (mele, pere, mele cotogne), peperoni, peperoncini, pomodori, cetrioli |
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Spagna |
Prevenzione delle malattie batteriche in pomodori, cetrioli, meli e peri, cipressi (anche micosi), fragole e fagioli verdi |
Polioxin |
Grecia |
Prevenzione delle micosi delle fragole |
|
Spagna |
Prevenzione delle malattie batteriche e delle micosi in pomodori, zucche e cetrioli, arbusti e piante erbacee ornamentali, piante di cotone e di lamponi |
[1] Allegato così modificato dall’art. 6 del