§ 1.5.M4 – Decisione 31 marzo 2005, n. 303.
Decisione n. 2005/303/CE della Commissione concernente la non iscrizione di acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/03/2005
Numero:303


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.5.M4 – Decisione 31 marzo 2005, n. 303.

Decisione n. 2005/303/CE della Commissione concernente la non iscrizione di acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 aprile 2005, n. L 97).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

     (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per le sostanze attive per le quali un notificante non rispetta gli obblighi previsti da tali regolamenti non vengono effettuati il controllo della completezza o la valutazione del fascicolo. Per l’acido cresilico, il diclorofen, l'imazametabenz, il kasugamicin e il polioxin non è stato presentato un fascicolo completo oppure il notificante ha dichiarato che il fascicolo non verrà presentato entro il termine previsto. Di conseguenza, tali sostanze attive non debbono essere incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze.

     (3) Per le sostanze attive per le quali esiste soltanto un breve periodo di preavviso con riguardo al ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore a dodici mesi, al fine di consentire l'utilizzazione delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Ove sia previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.

     (4) Per il diclorofen, l’imazabetabenz, il kasugamicin e il polioxin sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare la sostanza in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L’acido cresilico, il diclorofen, l'imazametabenz, il kasugamicin e il polioxin non sono inclusi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché:

     1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin siano revocate a decorrere dal 30 settembre 2005.

     2. A decorrere dal 15 aprile 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin.

     3. In deroga al punto 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato possono mantenere fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo, al fine di consentire l'elaborazione di una valida alternativa alle sostanze considerate.

     Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

     a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

     b) l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano sul mercato successivamente al 30 settembre 2005 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego;

     c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

     d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

     4. Entro il 31 marzo 2005 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del punto 3 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

 

     Art. 3.

     Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere quanto più breve possibile.

     Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell'articolo 2, punto 1, entro il 30 settembre 2005, detto periodo non può superare il 30 settembre 2006.

     Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell'articolo 2, punto 3, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 2

 

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Sostanza attiva

Stato membro

Norme sull'utilizzazione

Diclorofen

Francia

Controllo dei muschi su superfici ricreative erbose e dure, trattamento invernale degli alberi da frutta

 

Irlanda

Controllo dei muschi su superfici ricreative e campi da golf

 

Regno Unito

Epatiche e muschi sulle piante ornamentali

 

 

Controllo dei funghi e di altri agenti patogeni delle piante nelle serre e nei vivai

 

 

Controllo dei muschi sulle superfici ricreative erbose e dure

Imazametabenz

Francia

Cereali, colture minori per produzione di sementi

 

Grecia

Cereali

 

Spagna

Cereali

Kasugamicin

Grecia

Prevenzione delle malattie batteriche in tabacco, pomodori, cetrioli, limoni, fagioli e piante ornamentali

 

Ungheria

Frutta da granella (mele, pere, mele cotogne), peperoni, peperoncini, pomodori, cetrioli

 

Spagna

Prevenzione delle malattie batteriche in pomodori, cetrioli, meli e peri, cipressi (anche micosi), fragole e fagioli verdi

Polioxin

Grecia

Prevenzione delle micosi delle fragole

 

Spagna

Prevenzione delle malattie batteriche e delle micosi in pomodori, zucche e cetrioli, arbusti e piante erbacee ornamentali, piante di cotone e di lamponi

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 6 del regolamento 12 agosto 2005, n. 1335.