Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/02/2004 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.H2 – Decisione 11 febbraio 2004, n. 140.
Decisione n. 2004/140/CE della Commissione concernente la non iscrizione del fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) Il
(3) Il fenthion è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del
(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante Bayer CropScience come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(6) La Commissione ha organizzato, il 18 aprile 1997 e l'11 febbraio 2003, due incontri tripartiti con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore di detta sostanza attiva.
(7) La relazione di valutazione presentata dalla Grecia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di revisione della Commissione relativo al fenthion.
(8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante (CSP), a cui è stato chiesto di pronunciarsi sulla definizione della dose giornaliera ammissibile e del livello ammissibile di esposizione dell'operatore. Nel suo primo parere, del 2 ottobre 1998, basato sulle conclusioni della valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente, il CSP affermava che non era possibile formulare una valutazione completa in mancanza di dati atti a dimostrare che il prodotto era innocuo per la salute umana e per l'ambiente anche nell'utilizzo limitato previsto (esca per olivi e alberi di agrumi). Il CSP sottolineava in particolare il rischio acuto estremamente elevato per gli uccelli. Nel parere citato il CSP riconosceva che la messa a punto di una tecnica d'applicazione innovativa (formulazione di tipo esca contenente fenthion combinato con un attrattivo da utilizzare unicamente su una parte della coltura) avrebbe potuto consentire un'esposizione limitata delle persone e dell'ambiente; osservava tuttavia che occorreva disporre di studi specifici sull'applicazione considerata per poter procedere ad una valutazione definitiva. Ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo come esca, sono state successivamente presentate dalla Bayer CropScience e sottoposte a valutazione. I complementi di informazione e la conseguente valutazione sono stati presentati al CSP. Nel parere del 17 dicembre 2002 il CSP concludeva che l'incertezza circa il rischio per gli uccelli derivante dagli usi proposti del fenthion permaneva e, di conseguenza, le preoccupazioni già espresse nel precedente parere con riguardo alla pericolosità del fenthion per gli uccelli non erano state dissipate.
(9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(10) Il fenthion non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della
(11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenthion siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
(12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.
(13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fention non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
(14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della
(15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il fenthion non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della
Gli Stati membri provvedono affinché:
1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion siano ritirate entro l'11 agosto 2004;
2) a decorrere dal 17 febbraio 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della
3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion fino al 30 giugno 2007 a condizione che:
a) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e
c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.
Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente punto, in particolare circa le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di fention utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.
Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della
a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro l'11 agosto 2004, esso non deve essere posteriore all'11 agosto 2005;
b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3
Colonna A |
Colonna B |
Stato membro |
Impiego |
Spagna |
Applicazione come esca su agrumi e pesche |
Grecia |
Applicazione come esca su olive |
Italia |
Applicazione come esca su olive |
Portogallo |
Applicazione come esca su agrumi e olive |