§ 1.5.D19 - Decisione 26 novembre 2002, n. 928.
Decisione n. 2002/928/CE della Commissione concernente la non iscrizione del benomyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/11/2002
Numero:928


Sommario
Art. 1.      Il benomyl non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
Art. 2.      Gli Stati membri provvedono affinché
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D19 - Decisione 26 novembre 2002, n. 928.

Decisione n. 2002/928/CE della Commissione concernente la non iscrizione del benomyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 27 novembre 2002, n. L 322).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

     visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio del 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

     (3) Il benomyl è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

     (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 21 novembre 1997 la Germania, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

     (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (6) La relazione di valutazione presentata dalla Germania è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame è stato concluso il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al benomyl, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

     (8) Il principale notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.

     (9) Il benomyl non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (10) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti benomyl siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

     (11) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti benomyl, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

     (12) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il benomyl non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti benomyl siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

     b) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/ CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benomyl.

     c) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna C dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna B può mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benomil fino al 30 giugno 2007, a condizione che:

     i) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

     ii) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

     iii) si accerti che si stanno attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

     Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare circa le azioni avviate in conformità dei punti (i), (ii) e (iii), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di benomil utilizzati in conformità della presente lettera. [1]

 

          Art. 3. [2]

     Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e:

     a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione, esso non deve essere posteriore a 18 mesi dall'adozione suddetta;

     b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [3]

 

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Sostanza attiva

Stato membro

Uso

Benomyl

Slovacchia

Lenticchia, tabacco, barbabietola da zucchero, segale, vivai forestali

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 835/2004.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 835/2004.

[3] Allegato aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 835/2004 e così sostituito dall’art. 2 del regolamento 12 agosto 2005, n. 1335.