§ 1.5.A19 - Decisione 19 luglio 2002, n. 613.
Decisione n. 2002/613/CE della Commissione che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/07/2002
Numero:613


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri autorizzano l’importazione dai paesi terzi di cui all’allegato I di sperma di suini conforme alle condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui [...]
Art. 2.      Gli Stati membri possono rifiutare l’ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta in cui sono ammessi verri vaccinati contro la [...]
Art. 3.      Le decisioni 93/160/CEE, 93/199/CEE e 95/94/CE sono abrogate
Art. 4.      Le importazioni di sperma certificate secondo le disposizioni e il modello di certificato precedentemente in vigore sono accettate per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di [...]
Art. 5.      La presente decisione si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.A19 - Decisione 19 luglio 2002, n. 613.

Decisione n. 2002/613/CE della Commissione che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 25 luglio 2002, n. L 196).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vistaladirettiva90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, modificata da ultimo dalla decisione 2000/39/CE della Commissione, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafi 2 e 3 e l’articolo 10, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 93/160/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 1999/150/CE, stabilisce un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di sperma di suini.

     (2) La decisione 93/199/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 94/667/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione di sperma di suini dai paesi terzi.

     (3) La decisione 95/94/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/727/CE, stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità.

     (4) Successivamente alle missioni condotte dalla Commissione e tenuto conto della situazione zoosanitaria del paese, Cipro deve essere aggiunta all’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni a norma della decisione 93/160/CEE.

     (5) I servizi veterinari competenti di Cipro, della Svizzera, del Canada e dell’Ungheria hanno presentato domanda affinché i centri ufficialmente riconosciuti nei propri territori per l’esportazione di sperma di animali domestici della specie suina verso la Comunità siano aggiunti all’elenco stabilito dalla decisione 95/94/CE.

     (6) I servizi veterinari competenti dei paesi interessati hanno fornito alla Commissione garanzie circa il rispetto dei requisiti previsti all’articolo 8 della direttiva 90/429/CEE e i centri di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti per l’esportazione nella Comunità.

     (7) Il modello del certificato di polizia sanitaria previsto dalla decisione 93/199/CEE deve essere adattato per tener conto della situazione sanitaria di ciascun paese terzo e delle modifiche apportate alla direttiva 90/429/CEE.

     (8) E’ opportuno riunire in un unico documento tutte le informazioni relative all’importazione di sperma di suini (elenco dei paesi terzi autorizzati, condizioni veterinarie applicabili alle importazioni ed elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti nei suddetti paesi terzi) e abrogare di conseguenza le decisioni 93/160/CEE, 93/199/CEE e 95/94/CE.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri autorizzano l’importazione dai paesi terzi di cui all’allegato I di sperma di suini conforme alle condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato III e raccolto nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti di cui all’allegato V.

     2. Gli Stati membri autorizzano l’importazione dai paesi terzi di cui all’allegato II di sperma di suini conforme alle condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato IV e raccolto nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti di cui all’allegato V.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri possono rifiutare l’ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta in cui sono ammessi verri vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora il loro territorio o la regione suddetti siano stati riconosciuti indenni dalla malattia di Aujeszky ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

 

     Art. 3.

     Le decisioni 93/160/CEE, 93/199/CEE e 95/94/CE sono abrogate.

 

     Art. 4.

     Le importazioni di sperma certificate secondo le disposizioni e il modello di certificato precedentemente in vigore sono accettate per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

 

     Art. 5.

     La presente decisione si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

Codice ISO

Stato

Nota

 

CA

 

Canada

 

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

US

 

Stati Uniti d'America»

 

 

 

ALLEGATO II [2]

 

Codice ISO

Stato

Nota

 

CH

 

Svizzera

 

 

CY

 

Cipro

 

(*)

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

(*)

 

EE

 

Estonia

 

(*)

 

HU

 

Ungheria

 

(*)

 

LT

 

Lituania

 

(*)

 

LV

 

Lettonia

 

(*)

 

MT

 

Malta

 

(*)

 

PL

 

Polonia

 

(*)

 

SI

 

Slovenia

 

(*)

 

SK

 

Slovacchia

 

(*)

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità

 

ALLEGATO III [3]

 

CERTIFICATO SANITARIO [1]

PER LE IMPORTAZIONI DI SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE SUINA IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 90/429/CEE

     1. Paese d’origine e autorità competente:

     2. Certificato sanitario n.:

     A. ORIGINE DELLO SPERMA

     3. Numero di riconoscimento del centro di raccolta di origine della partita:

     4. Nome e indirizzo del centro di raccolta di origine della partita:

     5. Nome e indirizzo dello speditore:

     6. Paese e località di carico:

     7. Mezzo di trasporto:

     B. DESTINAZIONE DELLO SPERMA

     8. Località e Stato membro di destinazione:

     9. Nome e indirizzo del destinatario:

     C. IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA

     10. Numero e contrassegno (incluso il numero di sigillo) dei recipienti contenenti lo sperma:

     11. Contrassegno di identificazione delle dosi [2]

     12. Numero di dosi

     D. INFORMAZIONI SANITARIE

     13. Attestato zoosanitario

     Il sottoscritto, veterinario ufficiale, avendo letto e preso conoscenza della direttiva 90/429/CEE, come modificata, certifica che:

   …

     13.1.

     (nome del paese terzo)

     è stato/a indenne da alta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) negli ultimi 12 mesi e nello stesso periodo non vi sono state praticate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie [3];

     oppure: è riconosciuto/a indenne da alta epizootica senza vaccinazione dall’Ufficio internazionale delle epizoozie e indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini conformemente alle norme stabilite nel codice zoosanitario internazionale dell’Ufficio internazionale delle epizoozie [3].

     13.2. Il centro di raccolta dello sperma presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:

     a) è riconosciuto ai fini dell’esportazione verso la Comunità dai servizi veterinari di

     e soddisfa i requisiti di cui all’allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di

     raccolta dello sperma);

     b) si trovava in una zona non soggetta a divieto, nel corso del periodo compreso tra i tre mesi precedenti alla data del prelievo e la data della spedizione, a causa dell’insorgenza di un focolaio di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) o stomatite vescicolare;

     c) nel corso del periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta dello sperma da esportare e 30 giorni dopo la raccolta, è rimasto indenne da segni clinici di tubercolosi, brucellosi, malattia di Aujeszky e rabbia;

     d) contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono stati sottoposti con risultato negativo, alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky [3], oppure

     è un centro in cui tutti o parte dei verri sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE; questi verri sono risultati sieronegativi quanto alla malattia di Aujeszky prima della vaccinazione e sono stati sottoposti di nuovo, non prima di tre settimane, ad un esame sierologico che non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia [3].

     Condizioni applicabili all’ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma

     13.3. Al momento dell’ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:

     a) sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in installazioni specialmente riconosciute a questo fine dall’autorità competente ed in cui si trovavano soltanto animali almeno dello stesso stato sanitario;

     b) prima di entrare nell’installazione di quarantena di cui alla lettera a), sono stati scelti da mandrie o da aziende:

     - indenni da brucellosi, conformemente all’articolo 3.5.2.1. del codice zoosanitario internazionale,

     - nelle quali nessun animale vaccinato contro l’alta epizootica era stato presente nei 12 mesi precedenti,

     - nelle quali nessuna manifestazione clinica, sierologica o virologica della malattia d’Aujeszky era stata osservata nei 12 mesi precedenti, e

     - non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell’insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky)

     gli animali non sono stati tenuti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;

     c) sono stati sottoposti, prima del periodo di quarantena di cui alla lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti eseguite secondo le norme internazionali:

     - una prova all’antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,

     - nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky [3], oppure

     nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky [3];

     d) sono stati sottoposti durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), con risultati negativi, alle prove seguenti:

     - una prova all’antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,

     - nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutratizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky [3], oppure

     nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky [3].

     Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di diagnosi di casi di alta epizootica o di un’altra malattia che figura nell’elenco A, se qualcuna delle prove sopra menzionate risulta positiva, l’animale deve essere immediatamente allontanato dalle installazioni di quarantena. Nel caso di quarantena in gruppo, la competente autorità prende le misure necessarie per garantire che gli animali restanti abbiano uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al paragrafo 13.3.

     Tuttavia, per quanto concerne la brucellosi, se gli animali hanno reagito positivamente si applica il seguente protocollo:

     i) i sieri positivi sono sottoposti a una prova di sieroagglutinazione nonché alla prova di cui al primo trattino che non è stata eseguita;

     ii) viene svolta un’indagine epidemiologica presso le aziende di origine degli animali che hanno reagito positivamente;

     iii) sugli animali risultati positivi, viene eseguita una seconda serie di prove (prova all’antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) su campioni prelevati più di sette giorni dopo il primo prelievo.

     Il sospetto della presenza della brucellosi sarà confermato o eliminato in base ai risultati dell’indagine svolta presso le aziende di origine e al raffronto dei risultati delle due serie di prove.

     Allorché il sospetto della presenza della brucellosi è eliminato, gli animali che hanno reagito negativamente alla prima prova relativa alla brucellosi possono essere introdotti nel centro. Gli animali che sono risultati positivi ad una prova possono essere accettati se reagiscono negativamente a due serie di prove (prova all’antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) svolte con un intervallo di almeno sette giorni.

     13.4. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall’autorità competente.

     13.5. Gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l’esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali vengono registrati.

     13.6. Nessuno degli animali ammessi nel centro di raccolta presentava sintomi clinici di malattia il giorno dell’ammissione. Tutti gli animali provenivano direttamente da un’installazione di quarantena di cui al paragrafo 13.3, lettera a) che al giorno della spedizione e durante il periodo di residenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti:

     a) non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell’insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei sirini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);

     b) nessuna manifestazione clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky era stata osservata nei 30 giorni precedenti.

     Esami di routine obbligatori da applicare agli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

     13.7. Tutti gli animali presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:

     a) nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky, oppure test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE;

     b) una prova all’antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi.

     Le prove suddette sono state effettuate:

     - su tutti gli animali al momento in cui lasciavano il centro, e comunque entro 12 mesi dalla loro ammissione se non hanno lasciato il centro prima ditale termine; il prelievo dei campioni può essere effettuato al macello [3], oppure

     - sul 25% degli animali presenti nel centro ogni tre mesi [3].

     In tal caso, i campioni devono essere rappresentativi dell’intera popolazione, in particolare per quanto riguarda le classi di età e gli impianti di stabulazione, per garantire che tutti gli animali vengano sottoposti alle prove almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro e almeno ogni 12 mesi qualora detta permanenza sia superiore a un anno.

     13.8. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall’autorità competente.

     13.9. Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l’animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell’ultima prova negativa non può essere ammesso all’importazione.

     Lo sperma raccolto da ciascun animale del centro dalla data dell’ultima prova negativa dell’animale in causa è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso all’importazione sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

     Requisiti dello sperma raccolto presso centri riconosciuti

     13.10. Lo sperma proviene da animali:

     a) che hanno soggiornato in

     (nome del paese terzo)

     per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta;

     b) che non presentavano segni cimici di malattia il giorno della raccolta;

     c) che non sono stati vaccinati contro l’alta epizootica;

     d) conformi ai requisiti di cui al paragrafo 13.3;

     e) non ammessi alla monta naturale;

     f) tenuti presso centri di raccolta dello sperma non situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell’insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);

     g) tenuti presso centri di raccolta dello sperma che, per un periodo di 30 giorni immediatamente prima della raccolta, siano rimasti indenni dalla malattia di Aujeszky.

     13.11. Nello sperma dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire ed i micoplasmi. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato.

     Tale combinazione deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti:

     almeno:

     - 500 mg di streptomicina per ml di diluito finale,

     - 500 UI di penicillina per ml di diluito finale,

     - 150 mg di lincomicina per ml di diluito finale,

     - 300 mg di spectinomicina per ml di diluito finale.

     Subito dopo l’aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.

     13.12. Lo sperma della presente partita:

     a) è stato immagazzinato secondo quanto previsto nell’allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma) prima della spedizione;

     b) viene trasportato nel paese destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell’impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

     [1] Note

     a) Per ogni partita di sperma viene rilasciato un certificato distinto.

     b) L’originale del presente certificato deve scottare la partita sino al luogo di destinazione.

     [2] Corrispondente all’identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.

     [3] Depennare la menzione inutile.

     E. VALIDITÀ

     14. Data e luogo

     15. Nome e qualifica del veterinario ufficiale

     16. Firma del veterinario ufficiale e timbro

 

 

ALLEGATO IV [4]

 

     CERTIFICATO SANITARIO [1]

PER LE IMPORTAZIONI DI SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE SUINA IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 90/429/CEE

     1. Paese d’origine e autorità competente:

     2. Certificato sanitario n.:

     A. ORIGINE DELLO SPERMA

     3. Numero di riconoscimento del centro di raccolta di origine della partita:

     4. Nome e indirizzo del centro di raccolta di origine della partita:

     5. Nome e indirizzo dello speditore:

     6. Paese e località di carico:

     7. Mezzo di trasporto:

     B. DESTINAZIONE DELLO SPERMA

     8. Località e Stato membro di destinazione:

     9. Nome e indirizzo del destinatario:

     C. IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA

     10. Numero e contrassegno (incluso il numero di sigillo) dei recipienti contenenti lo sperma:

     11. Contrassegno di identificazione delle dosi [2]

     12. Numero di dosi

     D. INFORMAZIONI SANITARIE

     13. Attestato zoosanitario

     Il sottoscritto, veterinario ufficiale, avendo letto e preso conoscenza della direttiva 90/429/CEE, come modificata, certifica che:

     13.1.

     (nome del paese terzo)

     è stato/stata indenne da alta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) negli ultimi 12 mesi e nello stesso periodo non vi sono state praticate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie [3];

     oppure; è riconosciuto/a indenne da alta epizootica senza vaccinazione dall’Ufficio internazionale delle epizoozie e indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini conformemente alle norme stabilite nel codice zoosanitario internazionale dell’ufficio internazionale delle epizoozie [3].

     13.2. Il centro di raccolta dello sperma presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:

     a) è riconosciuto ai fini dell’esportazione verso la Comunità dai servizi veterinari di

     e soddisfa i requisiti di cui all’allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di

     raccolta dello sperma);

     b) si trovava in una zona non soggetta a divieto, nel corso del periodo compreso tra i tre mesi precedenti alla data del prelievo e la data della spedizione, a causa dell’insorgenza di un focolaio di alta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) o stomatite vescicolare;

     c) nel corso del periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta dello sperma da esportare e 30 giorni dopo la raccolta, è rimasto indenne da segni cimici di tubercolosi, brucellosi, malattia di Aujeszky e rabbia;

     d) contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono stati sottoposti, con risultato negativo, alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky [3], oppure

     è un centro in cui tutti o parte dei vetri sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE; questi verri sono risultati sieronegativi quanto alla malattia di Aujeszky prima della vaccinazione e sono stati sottoposti di nuovo, non prima di tre settimane, ad un esame sierologico che non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia [3].

     Condizioni applicabili all’ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma

     13.3. Al momento dell’ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:

     a) sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in installazioni specialmente riconosciute a questo fine dall’autorità competente ed in cui si trovavano soltanto animali almeno dello stesso stato sanitario;

     b) prima di entrare nell’installazione di quarantena di cui alla lettera a), sono stati scelti da mandrie o da aziende:

     - indenni da brucellosi, conformemente all’articolo 3.5.2.1 del codice zoosanitario internazionale,

     - nelle quali nessun animale vaccinato contro l’alta epizootica era stato presente nei 12 mesi precedenti.

     - nelle quali nessuna manifestazione clinica, sierologica o virologica della malattia d’Aujeszky era stata osservata nei 12 mesi precedenti, e

     - non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell’insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (alta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky)

     gli animali non sono stati tenuti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;

     c) sono stati sottoposti, prima del periodo di quarantena di cui alla lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti eseguite secondo le norme internazionali:

     - una prova all’antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,

     - nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky [3], oppure

     nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky [3],

     - un test ELISA o una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca degli anticorpi della peste suina classica;

     d) sono stati sottoposti durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), con risultati negativi, alle prove seguenti:

     - una prova all’antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,

     - nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky [3], oppure

     nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky [3]

     Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di diagnosi di casi di alta epizootica o di un’altra malattia che figura nell’elenco A, se qualcuna delle prove sopra menzionate risulta positiva, l’animale deve essere immediatamente allontanato dalle installazioni di quarantena. Nel caso di quarantena in gruppo, la competente autorità prende le misure necessarie per garantire che gli animali restanti abbiano uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al paragrafo 13.3.

     Tuttavia, per quanto concerne la brucellosi, se gli animali hanno reagito positivamente si applica il seguente protocollo:

     i) i sieri positivi sono sottoposti a una prova di sieroagglutinazione nonché alla prova di cui al primo trattino che non è stata eseguita;

     ii) viene svolta un’indagine epidemiologica presso le aziende di origine degli animali che hanno reagito positivamente;

     iii) sugli animali risultati positivi, viene eseguita una seconda serie di prove (prova all’antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) su campioni prelevati più di sette giorni dopo il primo prelievo.

     Il sospetto della presenza della brucellosi sarà confermato o eliminato in base ai risultati dell’indagine svolta presso le aziende di origine e al raffronto dei risultati delle due serie di prove.

     Allorché il sospetto della presenza della brucellosi è eliminato, gli animali che hanno reagito negativamente alla prima prova relativa alla brucellosi possono essere introdotti nel centro. Gli animali che sono risultati positivi ad una prova possono essere accettati se reagiscono negativamente a due serie di prove (prova all’antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) svolte con un intervallo di almeno sette giorni.

     13.4. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall’autorità competente.

     13.5. Gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l’esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali vengono registrati.

     13.6. Nessuno degli animali ammessi nel centro di raccolta presentava sintomi cimici di malattia il giorno dell’ammissione. Tutti gli animali provenivano direttamente da un’installazione di quarantena di cui al paragrafo 13.3, lettera a) che al giorno della spedizione e durante il periodo dì residenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti:

     a) non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell’insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);

     b) nessuna manifestazione clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky era stata osservata nei 30 giorni precedenti.

     Esami di routine obbligatori da applicare agli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

     13.7. Tutti gli animali presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:

     a) nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky, oppure test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE;

     b) una prova all’antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi;

     c) un test ELISA o una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca degli anticorpi della peste suina.

     Le prove suddette sono state effettuate:

     - su tutti gli animali al momento in cui lasciavano il centro, e comunque entro 12 mesi dalla loro ammissione se non hanno lasciato il centro prima ditale termine; il prelievo del campioni può essere effettuato al macello [3], oppure

     - sul 25% degli animali presenti nel centro ogni tre mesi [3]

     In tal caso, i campioni devono essere rappresentativi dell’intera popolazione, in particolare per quanto riguarda le classi di età e gli impianti di stabulazione, per garantire che tutti gli animali vengano sottoposti alle prove almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro e almeno ogni 12 mesi qualora detta permanenza sia superiore a un anno.

     13.8. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall’autorità competente.

     13.9. Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l’animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell’ultima prova negativa non può essere ammesso all’importazione.

     Lo sperma raccolto da ciascun animale del centro dalla data dell’ultima prova negativa dell’animale in causa è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso all’importazione sinché non sia Stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

     Requisiti dello sperma raccolto presso centri riconosciuti

     13.10. Lo sperma proviene da animali:

     a) che hanno soggiornato in

     (nome del paese terzo)

     per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta;

     b) che non presentavano segni cimici di malattia il giorno della raccolta;

     c) che non sono stati vaccinati contro l’alta epizootica;

     d) conformi ai requisiti di cui al paragrafo 13.3;

     e) non ammessi alla monta naturale;

     f) tenuti presso centri di raccolta dello sperma non situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell’insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (alta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);

     g) tenuti presso centri di raccolta dello sperma che, per un periodo di 30 giorni immediatamente prima della raccolta, siano rimasti indenni dalla malattia di Aujeszky.

     13.11. Nello sperma dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire ed i micoplasmi. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato.

     Tale combinazione deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti:

     almeno:

     - 500 mg di streptomicina per ml di diluito finale,

     - 500 UI di penicillina per ml di diluito finale,

     - 150 mg di lincomicina per ml di diluito finale.

     - 300 mg di spectinomicina per ml di diluito finale.

     Subito dopo l’aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.

     13.12. Lo sperma della presente partita:

     a) è stato immagazzinato secondo quanto previsto nell’allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma) prima della spedizione;

     b) viene trasportato nel paese destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell’impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

     [1] Note

     a) Per ogni partita di sperma viene rilasciato un certificato distinto.

     b) L’originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di destinazione.

     [2] Corrispondente all’identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.

     [3] Depennane la menzione inutile.

     E. VALIDITÀ

     14. Data e luogo

     15. Nome e qualifica del veterinario ufficiale

     16. Firma del veterinario ufficiale e timbro

 

 

ALLEGATO V [5]

 

 

ISO

Numero di riconoscimento

Nome e indirizzo del centro riconosciuto

CANADA

CA

4-AI-05 [6]

Centre d’insémination génétiporc 77 rang des Bois-Francs sud

Sainte-Christine-de-Port-neuf, Québec

 

CA

5-AI-01 [7]

Ontario Swine Improvement Inc P.O. Box 400

Innerkip, Ontario

 

CA

6-AI-70 [8]

Costwold Western Kanada Ltd 17 Speers Road Winnipeg, Manitoba Location SW 27-18-2 EPM

 

CA

7-AI-100

AuroraGTC Box 177 Kipling, Saskatchewan Location SW 15-10-6 W2

 

CA

8-AI-05

Alberta Swine Genetics Corp.

Box 3310

Leduc

Alberta T9E 6M3»

 

CA

7-AI-96

Hypor

Box 323

Ituna, Saskatchewan S0A 1V0

 

CA

4-AI-29 [9]

CIA des Castors

317 Rang Île aux Castors

Île Dupas

Québec

J0K 2P0

SVIZZERA

CH

CH-AI-35

Suissem Schweiz. SchweinespermaAG Schaubern 6213 Knutwil

 

CH

CH-AI-10S

SUISAG KB-Station Eggetsbühl CH-9545 Wängi

CIPRO

CY

AISW-22801/CY001

Dalland Animalia Ltd Marki-Nicosia P.O. Box 25384 1309 Nicosia

UNGHERIA

HU

H05

OMTV RT Magyarkeresztúri. Al-Állomás 9346 Magyarkeresztúr Kossuth L.u.63

 

HU

H06

OMTV RT. Szekszárd Al-Állomás 7101 Szekszárd Móricz Zsigmond u.

 

HU

HU 008S

HAGE Hajdúsági Agráripari Rt. Mesterséges Termékenyít õ Állomása 4181 Nádudvar Horvát tanya

STATI UNITI D’AMERICA

US

94OK001 [10]

Pig Improvement Company - Oklahoma Boar Stud Rt. 1, 121 N Main St. Hennessey, OK

 

US

95IA001

Swine Genetics International, Ltd 30805 595th Avenue Cambridge, IA

 

US

95IL001 [11]

United Swine Genetics RR #2 Roanoke, IL

 

US

96AI002 [12]

International Boar Semen 30355 260th St. EldoraIA 50627

 

US

96WI001 [13]

Pig Improvement Company - Wisconsin Aid Stud Route #2 Spring Green, WI

 

US

97KY001

PIC Kentucky Gene Transfer center 3003 Pleasant Ridge Road Adolphus, KY

SLOVENIA

SI

SI 593

Centro per la raccolta di sperma di animali della specie suina, Murska Sobota;

 

 

 

Camera dell'agricoltura e delle foreste di Slovenia,

 

 

 

Centro per l'agricoltura e le foreste di Murska Sobota

 

 

 

Štefana Kovaca40

 

 

 

9000 MurskaSobota

 

SI

SI 594

Centro per la raccolta di sperma di animali della specie suina, Ptuj;

 

 

 

Camera dell'agricoltura e delle foreste di Slovenia,

 

 

 

Centro per l'agricoltura e le foreste di Ptuj

 

 

 

Ormoškacesta 28

 

 

 

2250 Ptuj

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 8 della decisione n. 2004/52/CE.

[2] Allegato già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/15/CE e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e così ulteriormente modificato dall’art. 8 della decisione n. 2004/52/CE.

[3] Allegato così modificato dall’art. 8 della decisione n. 2004/52/CE.

[4] Allegato così da ultimo modificato dall’art. 8 della decisione n. 2004/52/CE.

[5] Allegato già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/15/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2003/844/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2004/456/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/271/CE. Per l’eliminazione dei dati relativi a Cipro, all’Ungheria e alla Slovenia, vedi l’art. 8 della decisione n. 2004/52/CE.

[6] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.

[7] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.

[8] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.

[9] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.

[10] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.

[11] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.

[12] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.

[13] Voce soppressa dall'art. 1 della Decisione n. 2008/856/CE.