§ 1.5.B46 - Decisione 9 ottobre 2001,n. 727.
Decisione n. 2001/727/CE della Commissione recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/10/2001
Numero:727


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione 95/94/CE è modificato come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B46 - Decisione 9 ottobre 2001,n. 727.

Decisione n. 2001/727/CE della Commissione recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 16 ottobre 2001, n. L 273).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli Stati Uniti d'America figurano sull'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina.

     (2) La decisione 95/94/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/291/CE, stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi.

     (3) I competenti servizi veterinari degli Stati Uniti d'America hanno chiesto l'inserimento di un nuovo centro per la raccolta dello sperma.

     (4) La Comunità ha ricevuto garanzie quanto alla conformità del centro suddetto con i requisiti dell'articolo 8 della direttiva 90/429/CEE.

     (5) Occorre pertanto inserire il centro suddetto nell'elenco dei centri riconosciuti.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione 95/94/CE è modificato come segue:

     Alle linee relative ai centri di raccolta degli Stati Uniti è aggiunta la seguente linea:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.