§ 1.5.P04 - Decisione 5 aprile 2006, n. 271.
Decisione n. 2006/271/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/04/2006
Numero:271


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P04 - Decisione 5 aprile 2006, n. 271.

Decisione n. 2006/271/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 7 aprile 2006, n. L 99).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina, stabilisce un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

      (2) Il Canada ha chiesto di modificare le voci relative a detto paese nell’elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione n. 2002/613/CE.

      (3) Il Canada ha fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva n. 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all’elenco è stato ufficialmente riconosciuto ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

      (4) È pertanto opportuno modificare la decisione n. 2002/613/CE.

      (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato V della decisione n. 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il 10 aprile 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato V della decisione n. 2002/613/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada:

 

«CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Île aux Castors

Île Dupas

Québec

J0K 2P0»