Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 844 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La presente decisione si applica a partire dal 9 dicembre 2003. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.G17 - Decisione 5 dicembre 2003, n. 844.
Decisione n. 2003/844/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 dicembre 2003, n. L 321).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il Canada ha trasmesso le informazioni relative ad un centro per la raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuto dalle autorità veterinarie di quel paese come idoneo ad esportare sperma di suini nella Comunità. Il Canada ha chiesto che tale centro venga aggiunto all'elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della
(3) Il Canada ha fornito le garanzie quanto all'osservanza dei requisiti specificati nella
(4) La
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Nell'allegato V della
«CA |
8-AI-05 |
Alberta Swine Genetics Corp. Box 3310 Leduc Alberta T9E 6M3» |
La presente decisione si applica a partire dal 9 dicembre 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.