§ 1.5.r52 - Decisione 6 novembre 2008, n. 856.
Decisione n. 2008/856/CE della Commissione, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/11/2008
Numero:856


Sommario
Art. 1. L’allegato V della decisione n. 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.r52 - Decisione 6 novembre 2008, n. 856.

Decisione n. 2008/856/CE della Commissione, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti

(G.U.U.E. 13 novembre 2008, n. L 302)

 

[notificata con il numero C(2008) 6473]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina [1], in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina [2] fissa un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di sperma di suini nonché un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei a esportare nella Comunità.

 

(2) Il Canada e gli Stati uniti hanno chiesto di modificare l’elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE relativi a tali paesi.

 

(3) La decisione 2002/613/CE deve essere modificata di conseguenza.

 

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L’allegato V della decisione n. 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

 

[2] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato V della decisione 2002/613/CE è così modificato:

 

1) sono soppresse le seguenti voci relative al Canada:

 

CA

4-AI-05

Centre d’insémination génétiporc 77 rang des Bois-Francs sud Sainte-Christine-de-Port-neuf, Québec |

 

 

 

CA

4-AI-29

CIA des Castors 317 Rang Ile aux Castors Ile Dupas Québec J0K 2P0 |

 

 

 

CA

5-AI-01

Ontario Swine Improvement Inc P.O. Box 400 Innerkip, Ontario |

 

 

 

CA

6-AI-70

Costwold Western Kanada Ltd 17 Speers Road Winnipeg, Manitoba Location SW 27-18-2 EPM |

 

 

2) sono soppresse le seguenti voci relative agli Stati Uniti:

 

 

 

 

US

94OK001

Pig Improvement Company – Oklahoma Boar Stud Rt. 1, 121 N Main St. Hennessey, OK |

 

 

 

US

95IL001

United Swine Genetics RR # 2 Roanoke, IL |

 

 

 

US

96AI002

International Boar Semen 30355 260th St. Eldora IA 50627 |

 

 

 

US

96WI001

Pig Improvement Company – Wisconsin Aid Stud Route # 2 Spring Green, WI |