Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/11/2001 |
Numero: | 793 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione |
Art. 2. La presente decisione si applica alle importazioni di carni di selvaggina in libertà e d'allevamento certificate dal 1° dicembre 2001 |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B20 - Decisione 9 novembre 2001, n. 793.
Decisione n. 2001/793/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento in provenienza dall'Argentina, dalla Tailandia e dalla Tunisia.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 15 novembre 2001, n. L 297).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'allegato II della
(2) In funzione della situazione zoosanitaria dei diversi paesi terzi devono essere rispettate determinate condizioni specifiche, che si riflettono nel certificato veterinario.
(3) Per quanto riguarda la malattia di Newcastle nel pollame, la situazione zoosanitaria è migliorata in Argentina e nella Tailandia. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione di carni di selvaggina in libertà e modificare i requisiti per le carni di selvaggina d'allevamento dell'Argentina e della Tailandia.
(4) Da un'ispezione condotta in Tunisia nell'ottobre 2000 dalla Commissione si è constatato che la situazione zoosanitaria nel settore del pollame e i relativi controlli sono soddisfacenti. I risultati della missione e le garanzie fornite consentono di autorizzare l'introduzione nella Comunità di carni di selvaggina d'allevamento in provenienza dalla Tunisia.
(5) E’ opportuno cogliere questa occasione per correggere un errore nel modello J del certificato per le carni di "suini selvatici".
(6) Occorre quindi modificare in conformità la
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
1. L'allegato II della
2. Nell'allegato III della
La presente decisione si applica alle importazioni di carni di selvaggina in libertà e d'allevamento certificate dal 1° dicembre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
(Omissis).
Allegato II
(Omissis).