§ 1.5.A24 - Decisione 31 luglio 2002, n. 646.
Decisione n. 2002/646/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/07/2002
Numero:646


Sommario
Art. 1.      1. L’allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall’allegato I della presente decisione
Art. 2.      1. L’allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall’allegato II della presente decisione
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.A24 - Decisione 31 luglio 2002, n. 646.

Decisione n. 2002/646/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in particolare per quanto concerne il Botswana, e la decisione 2000/585/CE che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 7 agosto 2002, n. L 211).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e gli articoli 15 e 22,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/219/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

     (2) La decisione 2000/585/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/219/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.

     (3) Un focolaio di afta epizootica è stato denunciato nel Botswana il 7 febbraio 2002 nella zona n. 7 riconosciuta dalla CE e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento destinate alla Comunità europea.

     (4) Le competenti autorità veterinarie hanno fornito informazioni e garanzie sulla regionalizzazione delle zone 10, 11, 12, 13 e 14 del Botswana, dalle quali la decisione 2002/219/CE ha autorizzato l’importazione nella Comunità di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento.

     (5) Conformemente alla direttiva 72/462/CEE, un paese terzo può essere considerato indenne dall’afta epizootica da almeno due anni anche se è stato denunciato un numero limitato di focolai della malattia su una parte circoscritta del proprio territorio, a condizione che i focolai siano stati eradicati in un periodo non superiore a tre mesi.

     (6) Il Botswana ha applicato la vaccinazione soppressiva seguita dalla macellazione degli animali vaccinati e non sono stati più denunciati altri focolai.

     (7) Esistono quindi sufficienti garanzie per regionalizzare ulteriormente il territorio del Botswana e autorizzare le importazioni di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento dalle zone 5, 6, 7, 8, 9 e 18.

     (8) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. L’allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

     2. Nell’allegato III della decisione 1999/283/CE, la nota in calce 5 del modello A di certificato sanitario è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L’allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

     2. Nell’allegato III della decisione 2000/585/CE, la nota in calce 8 del modello A del certificato sanitario e la nota in calce 7 del modello F del certificato sanitario sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO I [1]

     (Omissis).

 

     ALLEGATO II

     (Omissis).


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 2002, n. L 274.