Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 31/07/2002 |
Numero: | 646 |
Sommario |
Art. 1. 1. L’allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall’allegato I della presente decisione |
Art. 2. 1. L’allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall’allegato II della presente decisione |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.A24 - Decisione 31 luglio 2002, n. 646.
Decisione n. 2002/646/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in particolare per quanto concerne il Botswana, e la decisione 2000/585/CE che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 7 agosto 2002, n. L 211).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Un focolaio di afta epizootica è stato denunciato nel Botswana il 7 febbraio 2002 nella zona n. 7 riconosciuta dalla CE e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento destinate alla Comunità europea.
(4) Le competenti autorità veterinarie hanno fornito informazioni e garanzie sulla regionalizzazione delle zone 10, 11, 12, 13 e 14 del Botswana, dalle quali la
(5) Conformemente alla
(6) Il Botswana ha applicato la vaccinazione soppressiva seguita dalla macellazione degli animali vaccinati e non sono stati più denunciati altri focolai.
(7) Esistono quindi sufficienti garanzie per regionalizzare ulteriormente il territorio del Botswana e autorizzare le importazioni di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento dalle zone 5, 6, 7, 8, 9 e 18.
(8) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. L’allegato II della
2. Nell’allegato III della
(Omissis).
1. L’allegato II della
2. Nell’allegato III della
(Omissis).
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [1]
(Omissis).
ALLEGATO II
(Omissis).
[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 2002, n. L 274.