§ 1.5.D74 - Decisione 31 gennaio 2003, n. 74.
Decisione n. 2003/74/CE della Commissione che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana. (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/01/2003
Numero:74


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.D74 - Decisione 31 gennaio 2003, n. 74.

Decisione n. 2003/74/CE della Commissione che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 4 febbraio 2003, n. L 28).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/646/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

     (2) La decisione 2000/585/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/646/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio.

     (3) Un focolaio di afta epizootica è stato confermato il 7 gennaio 2003 nel Botswana nella zona n. 6 riconosciuta dalla CE, dove l'infezione iniziale era stata individuata in un allevamento il 23 dicembre 2002, e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento destinate alla Comunità europea.

     (4) Le autorità del Botswana procedono attualmente ad una vaccinazione d'emergenza e stanno eseguendo indagini sul focolaio per valutare la situazione nel paese. Fintanto che non saranno noti i risultati di tale valutazione, non è possibile regionalizzare il Botswana in modo da consentire l'importazione di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento.

     (5) Tenuto conto di questa situazione, l'importazione di carni fresche dal Botswana può costituire un rischio d'introduzione dell'afta epizootica nel territorio della Comunità. Occorre pertanto sospendere temporaneamente l'importazione di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento dalle zone precedentemente riconosciute del Botswana.

     (6) Le autorità del Botswana hanno tuttavia fornito informazioni particolareggiate sulle spedizioni di carni fresche già in viaggio verso la Comunità e garantito che le partite in causa sono state prodotte prima della data dell'infezione. È quindi opportuno autorizzare l'importazione nel territorio dell'Unione europea di queste partite ottenute da animali macellati anteriormente alla data dell'infezione.

     (7) Le disposizioni della presente decisione dovranno essere riesaminate entro tre mesi, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della malattia e delle ulteriori informazioni trasmesse dalla autorità del Botswana.

     (8) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

     2. Nell'allegato III della decisione 1999/283/CE, la nota in calce 5 del modello A di certificato sanitario è soppressa.

 

          Art. 2.

     1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

     2. Nell'allegato III della decisione 2000/585/CE, la nota in calce 8 del modello A del certificato sanitario e la nota in calce 7 del modello F del certificato sanitario sono sostituite dal testo seguente: «Dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente e nella presente decisione per le carni fresche della corrispondente specie domestica sensibile».

 

          Art. 3.

     La presente decisione sarà riesaminata entro tre mesi tenendo conto dell'evoluzione della situazione dell'afta epizootica nel Botswana.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 7 febbraio 2003.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

 

Paese

Codice

Carni fresche destinate al consumo umano

Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano

 

 

Bovini

Suini

Ovini/Caprini

Solipedi

 

 

 

MC (1)

GS (2)

MC (1)

GS (2)

MC (1)

GS (2)

MC (1)

GS (2)

 

Botswana

BW

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

BW-01

A (4)

a

-

 

C (4)

a

D

 

 

 

BW-02

A (5)

a

-

 

C (5)

a

D

 

-

Marocco

MA

-

 

-

-

 

D

 

-

 

Madagascar

MG

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Namibia

NA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

NA-01

A

a

-

 

C

a

D

 

-

Swaziland

SZ

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

SZ-01

A

a

-

 

-

 

D

 

-

Sudafrica

ZA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

ZA-01

A

a

-

 

C

a

D

 

-

Zimbabwe

ZW

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

ZW-01

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di prodotto conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il segno “-” indica che non sono consentite importazioni.

(2) GS: garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

(4) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002.

(5) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002 e prima del 23 dicembre 2002.»

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO II

 

     (Omissis)»