§ 12.2.126 - Decisione 15 febbraio 2000, n. 1.
Decisione (CE) n. 2001/1 della Commissione relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:15/02/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'aiuto al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Dessauer Geraeteindustrie GmbH (DGI), per un importo, al netto degli interessi, di almeno 6,93 milioni di EUR
Art. 2.      1. La Repubblica federale di Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario l'aiuto, di cui all'articolo 1, concesso illegalmente
Art. 3.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi
Art. 4.      La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione


§ 12.2.126 - Decisione 15 febbraio 2000, n. 1.

Decisione (CE) n. 2001/1 della Commissione relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Dessauer Geraeteindustrie GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 4 gennaio 2001, n. L 1).

 

Art. 1.

     L'aiuto al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Dessauer Geraeteindustrie GmbH (DGI), per un importo, al netto degli interessi, di almeno 6,93 milioni di EUR [13,57 milioni di DEM], è incompatibile con il mercato comune. Sulla base delle informazioni disponibili, l'aiuto si articola come segue:

     - un prestito della Bundesanstalt fur vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) per un importo di 3,39 milioni di EUR [6,64 milioni di DEM],

     - una sovvenzione della BvS per una somma di 2,55 milioni di EUR [5 milioni di DEM],

     - il rimborso di un debito dilazionato nei confronti della BvS per una somma che la Germania indica in 0,98 milioni di EUR [1,93 milioni di DEM] e che nella relazione sulla procedura fallimentare relativa alla DGI viene invece quantificata in 1,36 milioni di EUR [2,66 milioni di DEM], previo accertamento dell'importo effettivo, maggiorato dei relativi interessi dovuti.

 

     Art. 2.

     1. La Repubblica federale di Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario l'aiuto, di cui all'articolo 1, concesso illegalmente.

     2. Il recupero dell'aiuto viene eseguito secondo le procedure nazionali. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

 

     Art. 3.

     Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

 

     Art. 4.

     La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.