§ 1.2.155 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 660.
Regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:27/04/2006
Numero:660


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.155 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 660.

Regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

(G.U.U.E. 29 aprile 2006, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 113, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), d) bis ed f), e l’articolo 155,

     considerando quanto segue:

      (1) Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati disponibili riguardanti le domande di aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto modificare in tal senso l’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione.

      (2) L’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006, prevede la possibilità di concedere un aiuto per le colture energetiche relativamente alle superfici il cui raccolto forma oggetto di un contratto tra il produttore e il collettore. Occorre pertanto adattare in tal senso le modalità di applicazione dell’aiuto per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1973/2004.

      (3) Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1973/2004, i prodotti energetici devono essere ottenuti al massimo da un secondo trasformatore. Tuttavia, in relazione al regime applicabile alla coltivazione di prodotti non alimentari sulle superfici ritirate dalla produzione, l’articolo 156 dello stesso regolamento dispone che i prodotti non alimentari devono essere ottenuti al massimo da un terzo trasformatore. Dopo due anni di applicazione del regime per le colture energetiche, l’esperienza dimostra l’opportunità di uniformare i due regimi introducendo il terzo trasformatore anche per le colture energetiche. Occorre pertanto modificare in tal senso gli articoli 33, 37 e 38 del regolamento (CE) n. 1973 /2004.

      (4) Occorre definire le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, con particolare riguardo allo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (5) Uno degli obiettivi della riforma del settore dello zucchero introdotta dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è di potenziare l’orientamento al mercato del settore saccarifero comunitario. È quindi opportuno, al fine di espandere gli sbocchi per i prodotti di questo settore, considerare la barbabietola da zucchero, il topinambur e le radici di cicoria ammissibili all’aiuto per le colture energetiche e acconsentire che tali prodotti siano coltivati, per scopi diversi dalla produzione di zucchero, sulle superfici ammesse a beneficiare dei diritti di ritiro.

      (6) L’articolo 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1973/2004 vieta agli agricoltori di presentare domanda di anticipo sull’aiuto per il tabacco una volta iniziate le consegne. Questa disposizione preclude la presentazione di domande da parte dei produttori di varietà di tabacco precoci. È pertanto opportuno sopprimere tale disposizione.

      (7) In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Slovenia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico nel 2007. Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento, per il luppolo il periodo transitorio si applica soltanto fino al 31 dicembre 2005. La Slovenia sarebbe quindi costretta ad applicare il regime di pagamento unico soltanto per quel settore e ad integrare tutti gli altri settori nel 2007. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico, l’articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, prevede che il precedente regime per il luppolo continui ad applicarsi in Slovenia fino al 31 dicembre 2006 e che il regime di pagamento unico venga applicato a tutti i settori interessati a decorrere dal 2007. È pertanto opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1973/2004 a quelle del regolamento (CE) n. 795/2004 in modo che le modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione, del 19 marzo 1999, recante modalità per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo, si applichino in Slovenia fino al 31 dicembre 2006.

      (8) In virtù dell’articolo 71, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la Spagna ha proposto una modifica dell’allegato X dello stesso regolamento al fine di aggiungervi le zone svantaggiate delle province di La Coruña e Lugo, situate nella regione autonoma della Galizia, e ha notificato alla Commissione una motivazione circostanziata di tale proposta, nella quale è indicato che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In considerazione di tale motivazione, occorre modificare l’allegato X del regolamento (CE) n. 1973/2004 inserendovi le zone in questione.

      (9) L’allegato II della decisione C(2004)1439/3 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla superficie minima ammissibile per azienda, alla superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie e alla dotazione finanziaria annuale per l’esercizio 2004 per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia, stabilisce la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La cifra corrispondente alla Polonia è stata modificata dalla decisione C(2005)4553 della Commissione, del 25 novembre 2005. Occorre modificare tale cifra anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.

      (10) Nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004, la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie per la Slovacchia è di 1 976 migliaia di ettari. Tuttavia, la superficie esatta da prendere in considerazione è di 1 955 migliaia di ettari, come stabilito nell’allegato II della decisione C(2004)1439/3. Questa cifra deve quindi comparire anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.

      (11) In seguito ad un riesame della superficie agricola stimata nell’ambito del pagamento unico per superficie in Lituania, conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la decisione C(2006)1691 della Commissione, del 26 aprile 2006, ha aumentato la superficie agricola complessiva da 2 288 migliaia di ettari a 2 574 migliaia di ettari. Occorre quindi introdurre tale modifica nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.

      (12) Sul mercato comunitario sono state immesse nuove varietà di tabacco, che devono essere inserite nell’allegato XXV del regolamento (CE) n. 1973/2004.

      (13) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere quindi modificato.

      (14) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le campagne di commercializzazione dal 2006 in poi, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia, relativamente alla modifica della superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie in Polonia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 2005, dato che ne conseguono pagamenti più elevati per i beneficiari del regime in questione.

      (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue.

     1) All’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) entro il 31 luglio dell’anno successivo: previa eventuale detrazione delle riduzioni di superficie di cui al titolo IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004, i dati definitivi concernenti:

     i) le superfici o i quantitativi di cui alla lettera a), per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato;

     ii) i quantitativi, espressi in equivalente fecola nel caso dell’aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato;

     iii) i quantitativi di zucchero in quota ottenuto da barbabietole o canne consegnate per contratto, nel caso dell’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato.»

     2) All’articolo 23 è aggiunta la seguente lettera c):

     «c) per “collettore” si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi dell’articolo 26 e che acquista per proprio conto le materie prime di cui all’articolo 24, destinate agli usi di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003

     3) L’articolo 24 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell’aiuto di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici di cui al secondo comma del suddetto articolo.»;

     b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

     i) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al collettore o al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Nel caso di cui al secondo comma, o qualora il collettore venda un quantitativo equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore informa l’autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull’operazione.»;

     c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il trasformatore rimane l’unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.»

     4) L’articolo 26 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. A corredo della domanda di aiuto, il richiedente presenta all’autorità competente un contratto da lui stipulato con il collettore o con il primo trasformatore.

     Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere che il contratto possa essere stipulato soltanto tra il richiedente e il primo trasformatore.»;

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga stipulato entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all’autorità competente rispettando i termini stabiliti all’articolo 34, paragrafo 1.»

     5) L’articolo 29 è modificato come segue:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Fatto salvo il disposto dell’articolo 27, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto gli è stata consegnata e sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma.»;

     b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all’autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.»

     6) All’articolo 31, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.»

     7) All’articolo 32, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

     «L’aiuto può essere pagato al richiedente prima che la materia prima venga trasformata. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente capitolo è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:»;

     b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) una copia del contratto è stata consegnata all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, e le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, sono state soddisfatte;».

     8) Al capitolo 8, il titolo della sezione 6 è sostituito dal seguente:

     «SEZIONE 6

     Obblighi del richiedente, del collettore e del primo trasformatore».

     9) L’articolo 33 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 33. Numero di trasformatori

     I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.»

     10) L’articolo 34 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il collettore o il primo trasformatore presenta una copia del contratto all’autorità competente nei tempi fissati dallo Stato membro interessato e comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l’anno considerato nello Stato membro in questione.

     Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all’articolo 27, il collettore o il primo trasformatore deposita presso l’autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.»;

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l’autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l’indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l’autorità competente del collettore o del primo trasformatore comunica all’autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.»

     11) L’articolo 35 è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Articolo 35. Collettore e primo trasformatore»;

     b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l’intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato.

     2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha moltiplicato per la somma di tutte le superfici che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.»;

     c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell’articolo 29.»;

     d) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, se la cauzione è stata costituita dal collettore, essa viene svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, sempreché all’autorità competente del collettore sia stata fornita la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.»

     12) All’articolo 36, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «I seguenti obblighi del collettore o del primo trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:».

     13) All’articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Quando il primo trasformatore vende o cede ad un secondo o terzo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all’articolo 26, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     Quando il collettore vende o cede al primo trasformatore stabilito in un altro Stato membro materie prime oggetto di un contratto, si applica il primo comma.»

     14) L’articolo 38 è modificato come segue:

     a) il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

     «Se l’esemplare di controllo T5 non viene restituito all’ufficio di partenza dell’organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il collettore o il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine per la trasformazione della materia prima previsto all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al collettore o al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all’esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:»;

     b) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) attestati del secondo e del terzo trasformatore circa la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     c) fotocopie certificate, a cura del secondo e del terzo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l’avvenuta trasformazione.»

     15) L’articolo 39 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «L’autorità competente dello Stato membro precisa i registri che il collettore o il trasformatore deve tenere e la relativa frequenza, che deve essere almeno mensile.»;

     ii) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «Nel caso del trasformatore, i registri contengono almeno i dati seguenti:»;

     iii) è aggiunto il seguente comma:

     «Nel caso del collettore, i registri contengono almeno i dati seguenti:

     a) i quantitativi di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate nell’ambito del presente regime;

     b) il nome e l’indirizzo del primo trasformatore.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L’autorità competente del collettore o del primo trasformatore verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l’autorità competente del richiedente deve esserne informata.»

     16) All’articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare la corrispondenza tra le materie prime acquistate e le relative consegne.

     1 bis. Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:

     a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;

     b) un’analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

     Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all’esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall’industria di trasformazione interessata.»

     17) Il seguente capitolo è aggiunto dopo l’articolo 142:

     «Capitolo 15 bis

     PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO

     Articolo 142 bis. Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

     Per quanto riguarda lo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applicano gli articoli 5, 10, da 18 a 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004

     18) All’articolo 143, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:

     a) la barbabietola da zucchero non venga utilizzata per la produzione di zucchero ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, né come prodotto intermedio, prodotto connesso o sottoprodotto;

     b) le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto.»

     19) All’articolo 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, è soppressa l’ultima frase.

     20) All’articolo 172, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

     «Inoltre, esso continua ad applicarsi in Slovenia alle domande di pagamenti diretti per il raccolto 2006 in relazione al regolamento (CEE) n. 1696/71 e fino al 31 dicembre 2006 in relazione al regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio.»

     21) L’allegato IX è modificato come segue:

     a) il paragrafo relativo alla riga 23 è soppresso;

     b) nella tabella, la riga 23 è soppressa.

     22) Nell’allegato X, il punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le zone delle province di La Coruña e Lugo che non sono considerate zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e isole Canarie (*), nonché tutte le zone montane ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette comunità autonome.

(*) I dipartimenti francesi d’oltremare, Madera, le isole Canarie e le isole dell’Egeo sono considerati esclusi dal presente allegato in caso di applicazione dell’esclusione facoltativa di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da parte degli Stati membri interessati.»

     23) L’allegato XXI è modificato come segue:

     a) la cifra corrispondente alla Lituania è sostituita da «2 574»;

     b) la cifra corrispondente alla Polonia è sostituita da «14 337»;

     c) la cifra corrispondente alla Slovacchia è sostituita da «1 955».

     24) Nell’allegato XXIII, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:

     «— tutti i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, sempreché non siano ottenuti dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.»

     25) L’allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle domande di aiuto presentate per le campagne di commercializzazione che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 1, punto 23), lettere b) e c), si applicano alle domande di aiuto presentate per le campagne che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO XXV

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI TABACCO

di cui all’articolo 171 quater bis

 

     I. FLUE-CURED

     Virginia

     Virgin D e ibridi derivati

     Bright

     Wiślica

     Virginia SCR IUN

     Wiktoria

     Wiecha

     Wika

     Wala

     Wisła

     Wilia

     Waleria

     Watra

     Wanda

     Weneda

     Wenus

     DH 16

     DH 17

     Winta

     Weronika

 

     II. LIGHT AIR-CURED

     Burley

     Badischer Burley e ibridi derivati

     Maryland

     Bursan

     Bachus

     Bożek

     Boruta

     Tennessee 90

     Baca

     Bocheński

     Bonus

     NC 3

     Tennessee 86

     Tennessee 97

     Bazyl

     Bms 3

 

     III. DARK AIR-CURED

     Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

     Paraguay e ibridi derivati

     Dragon Vert e ibridi derivati

     Philippin

     Petit Grammont (Flobecq)

     Semois

     Appelterre

     Nijkerk

     Misionero e ibridi derivati

     Rio Grande e ibridi derivati

     Forchheimer Havanna IIc

     Nostrano del Brenta

     Resistente 142

     Gojano

     Ibridi di Geudertheimer

     Beneventano

     Brasile Selvaggio e varietà simili

     Burley fermentato

     Havanna

     Prezydent

     Mieszko

     Milenium

     Małopolanin

     Makar

     Mega

    

     IV. FIRE-CURED

     Kentucky e ibridi derivati

     Moro di Cori

     Salento

     Kosmos

     V. SUN-CURED

     Xanthi-Yaka

     Perustitza

     Samsun

     Erzegovina e varietà simili

     Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

     Kaba Koulak non classico

     Tsebelja

     Mavra

 

     VI. BASMAS

 

     VII. KATERINI e varietà simili

 

     VIII. KABA KOULAK classico

     Elassona

     Myrodata di Agrinion

     Zichnomyrodata»