§ 1.6.F75 - Regolamento 20 febbraio 2002, n. 314.
Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/02/2002
Numero:314


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CEE) n. 1260/2001 per produzione di isoglucosio si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un [...]
Art. 3.      1. Ai fini degli articoli da 13 a 18, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di sciroppo d'inulina si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi d'inulina o di [...]
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 4 quater. 
Art. 5.      1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, s'intende per produzione di zucchero o produzione di isoglucosio [...]
Art. 6.      1. Anteriormente al 1° aprile per la campagna di commercializzazione in corso si procede:
Art. 7.      1. Quando per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina la stima del contributo alla produzione di base rappresenta un importo pari o superiore al 60% dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, [...]
Art. 8.      1. Anteriormente al 15 ottobre, per la campagna di commercializzazione precedente, sono fissati per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo d'inulina:
Art. 9.      1. Gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati contemporaneamente agli importi dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente [...]
Art. 10.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare i controlli indispensabili alla constatazione della produzione dei prodotti di cui al presente regolamento.
Art. 11.      Il rimborso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere applicato, ferme restando tali disposizioni, secondo modalità definite da un [...]
Art. 12.      Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è abrogato.
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F75 - Regolamento 20 febbraio 2002, n. 314. [1]

Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 21 febbraio 2002, n. L 50).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 41, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Le recenti modifiche all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per le campagne dal 2001/02 al 2005/06, introdotte dal regolamento (CE) n. 1260/2001, rendono necessari alcuni adeguamenti delle modalità d'applicazione relative al regime delle quote. Inoltre, poiché il regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94, è stato più volte sostanzialmente modificato, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

     (2) L'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero esige una definizione precisa della nozione di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo d'inulina di un'impresa, nonché della nozione di consumo interno della Comunità. Si deve considerare a tale scopo come produzione di un'impresa la totalità dei quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio, di zucchero invertito, di sciroppi o, secondo il caso, d'isoglucosio o di sciroppo d'inulina realmente prodotti dall'impresa considerata. Occorre restringere a casi specifici le possibilità di attribuire una parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre detto zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto. Occorre determinare tali casi, fatti salvi quelli di forza maggiore, in maniera da evitare conseguenze finanziarie per il settore dello zucchero.

     (3) Al fine di permettere un'applicazione armonica ed efficace del regime delle quote nella Comunità, si deve fissare il metodo di constatazione della produzione sia per gli sciroppi di saccarosio sia per l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina.

     (4) La produzione di isoglucosio si considera perfettamente conclusa non appena il glucosio o i suoi polimeri abbiano subito il processo detto di isomerizzazione. Quindi, per evitare ogni elemento di arbitrarietà nella scelta del momento della constatazione della produzione, quest'ultima deve avvenire immediatamente dopo l'isomerizzazione e prima di tutte le operazioni di separazione dei componenti di glucosio e di fruttosio o di eventuali operazioni di miscelatura. Affinché il controllo sia realmente efficace, è opportuno prevedere per tutti i fabbricanti di isoglucosio della Comunità l'obbligo di dichiarare alle autorità competenti dello Stato membro interessato tutti gli stabilimenti di cui si servono per l'isomerizzazione.

     (5) Il prodotto sciroppo d'inulina appare in genere come tale non appena l'inulina o i suoi oligofruttosi hanno subito il processo detto di idrolisi o prima evaporazione. La constatazione della produzione va quindi effettuata nel momento immediatamente successivo all'idrolisi e alla prima evaporazione e precedente a tutte le operazioni di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o a eventuali operazioni di miscelatura.

     (6) Per consentire agli Stati membri di constatare in modo corretto e univoco la produzione di sciroppo d'inulina, è opportuno precisare, avvalendosi in particolare dell'esperienza acquisita, che tale operazione deve essere effettuata con riferimento a uno sciroppo d'inulina avente un tenore di fruttosio dell'80% e esprimendo l'equivalente zucchero/isoglucosio mediante l'applicazione del coefficiente 1,9.

     (7) I contributi alla produzione previsti dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono essere calcolati soltanto dopo la fine della campagna di commercializzazione, tenendo conto del fatto che gli impegni per lo zucchero da esportare vengono assunti in gran parte nel secondo trimestre di detta campagna e che, pertanto, solo a quel momento sono disponibili i dati che devono servire per fissare detti contributi. Di conseguenza, al fine di rendere operativa il più presto possibile la responsabilità finanziaria dei produttori, occorre prevedere, anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione, il pagamento di acconti sui contributi calcolati in base a previsioni. Poiché la maggior parte della produzione d'isoglucosio B si effettua in generale soltanto negli ultimi mesi della campagna, è opportuno applicare solo il contributo alla produzione di base quale acconto, per quanto riguarda la produzione di isoglucosio effettuata anteriormente al 1° marzo della campagna di commercializzazione in causa. La fissazione degli importi dei contributi, e dunque la loro riscossione, devono poter avvenire soltanto dopo l'acquisizione di dati i più esatti possibili, segnatamente di quelli relativi al consumo.

     (8) È necessario prevedere le modalità di pagamento di un supplemento di prezzo per le barbabietole qualora i contributi alla produzione restino inferiori agli importi massimi di quest'ultimi e prevedere inoltre un pagamento supplementare tenuto conto in particolare del periodo compreso tra la data di pagamento delle barbabietole e la data di pagamento dei contributi alla produzione da parte del fabbricante.

     (9) Si devono fissare i termini necessari per la constatazione della produzione e per l'invio della comunicazione dei dati afferenti, onde permettere una buona gestione del regime delle quote, e prevedere eventualmente misure appropriate di controllo da parte degli Stati membri.

     (10) La soppressione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° luglio 2001 ha messo fine alla disponibilità di statistiche relative al magazzinaggio e allo smercio dello zucchero nella Comunità. Data l'importanza delle statistiche in questione per una corretta gestione del regime delle quote, e in particolare per determinare il consumo mensile di zucchero e per stabilire i bilanci di approvvigionamento, è opportuno disporre che le imprese produttrici e le raffinerie di zucchero nella Comunità continuino a mettere a disposizione degli Stati membri i dati mensili relativi al magazzinaggio e allo smercio dello zucchero.

     (11) Una delle caratteristiche dell'organizzazione del settore dello zucchero risiede nel fatto che le relazioni tra i produttori di zucchero e i produttori di barbabietole, in particolare per quanto attiene alle questioni di consegna e pagamento di quest'ultime, sono disciplinate in generale da accordi interprofessionali stipulati nel quadro della normativa comunitaria. Tali accordi interprofessionali possono prevedere modalità che tengono conto della situazione particolare della regione a cui si applicano. Poiché i produttori di zucchero hanno facoltà di far partecipare i produttori di barbabietole al pagamento del contributo complementare, è opportuno prevedere che le modalità di tale partecipazione possano essere definite da accordi interprofessionali secondo le modalità di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (12) Le imprese produttrici di isoglucosio, contrariamente a quelle produttrici di zucchero, che dipendono dalla produzione di barbabietole o canna da zucchero, non sono autorizzate a riportare la produzione di una campagna di commercializzazione alla campagna seguente.

     (13) La produzione di isoglucosio rimane costante durante tutta la campagna di commercializzazione per poter reagire in modo rapido e senza interruzioni alle fluttuazioni della domanda, che in genere raggiunge la punta massima all'inizio e alla fine della campagna. Tuttavia, l'isoglucosio prodotto è difficilmente immagazzinabile in quantità sufficienti per soddisfare i picchi della domanda, perché un magazzinaggio eccessivo può mettere in pericolo la sterilità indispensabile del prodotto. In queste condizioni le imprese produttrici di isoglucosio devono interrompere la produzione alla fine della campagna per non dover produrre isoglucosio C non smerciabile sul mercato interno della Comunità. Questa situazione sfavorevole per le imprese produttrici di isoglucosio richiede di introdurre una certa flessibilità in materia di constatazione mensile della produzione di isoglucosio, limitandone tuttavia la portata, per evitare che un uso automatico della stessa introduca un sistema di riporto mascherato e, quindi, indirettamente un aumento delle quote di produzione dell'impresa in questione.

     (14) Nel quadro del funzionamento del regime delle quote possono registrarsi ritardi nel recupero degli importi dei contributi alla produzione. Per garantire il recupero di tali importi in modo armonico e in tempo utile è opportuno definire le norme da rispettare per la fissazione e la riscossione degli importi dei contributi.

     (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:

     a) zucchero bianco;

     b) zucchero greggio;

     c) zucchero invertito;

     d) sciroppi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati "sciroppi":

     - sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70% e ottenuti da barbabietole da zucchero,

     - sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75% ottenuti da canne da zucchero.

     2. Non entrano nel calcolo della quantità di cui al paragrafo 1:

     a) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio o sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;

     b) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio, sciroppi o zucchero spazzato di ricupero, che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato;

     c) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero greggio;

     d) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero greggio è stato fabbricato;

     e) le quantità di zucchero greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotto;

     f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum e le quantità di sciroppi utilizzate per la produzione di lieviti vivi [2];

     g) le quantità di sciroppi che sono trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotte;

     h) le quantità di sciroppi da spalmare e da trasformare in "Rinse appelstroop";

     i) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;

     j) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;

     k) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero invertito è stato fabbricato.

     3. La produzione è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:

     a) per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;

     b) per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     c) per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;

     d) per gli sciroppi da considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5;

     e) per gli sciroppi da non considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione.

     4. Lo zucchero spazzato di ricupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

     5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

     Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo in causa il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione di tale sciroppo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico.

     Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.

 

     Art. 1 bis. [3]

     1. Le quantità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) ed h) sono utilizzate da imprese riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri.

     Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano il riconoscimento, su richiesta, alle imprese di produzione di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e “Rinse appelstroop”; le imprese in questione si impegnano in particolare a:

     a) tenere una contabilità giornaliera delle materie per le quantità di materie prime e di prodotti trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) ed h);

     b) presentare, su richiesta delle suddette autorità, tutte le informazioni o i documenti giustificativi necessari per la gestione e il controllo dell'origine e dell'utilizzo delle materie prime di cui alla lettera a);

     c) consentire alle autorità in questione di effettuare gli opportuni controlli amministrativi e fisici.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e h), l'impresa alla quale sono state attribuite quote presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato delle dichiarazioni antecedenti le consegne, che precisano, in particolare:

     a) la natura e la quantità dei prodotti da consegnare, espressa in peso netto e in equivalente zucchero bianco;

     b) le coordinate del trasformatore riconosciuto e la sede di trasformazione dei prodotti consegnati;

     c) le date delle consegne presso la sede di trasformazione.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri fissano, ove opportuno, criteri complementari per il rilascio del riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, oltre che le condizioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, in particolare riguardo alle date di presentazione delle dichiarazioni e alla loro validità. Esse verificano inoltre, in particolare mediante controlli amministrativi e fisici, l'origine e la trasformazione delle quantità interessate.

     Sulla base di un'analisi del rischio, nel corso di ogni campagna le autorità competenti effettuano controlli fisici e casuali in loco:

     L'analisi del rischio prende in considerazione almeno i seguenti elementi:

     a) i rilievi ottenuti nel corso dei controlli degli anni precedenti;

     b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

     c) la resa tra la materia prima e il prodotto trasformato.

     Tali controlli riguardano almeno il 10 % delle quantità di zucchero invertito e di sciroppi. Qualora venissero rilevate irregolarità, gli Stati membri aumentano il tasso di controllo in funzione della gravità degli elementi riscontrati.

     4. Al termine di ciascuna campagna e per ciascuna impresa cui è attribuita una quota e per ciascuna impresa riconosciuta, gli Stati membri fissano le quantità interessate di sciroppo e di zucchero invertito e le produzioni corrispondenti di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e “Rinse appelstroop”.

     5. Se le condizioni per il riconoscimento non vengono rispettate, il riconoscimento in questione è revocato per la campagna in corso e per la campagna successiva. Al termine del periodo di validità della revoca, l'impresa è tenuta a presentare una nuova richiesta di riconoscimento.

     6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 5 settembre di ogni anno relativamente alla campagna precedente:

     a) le quantità interessate, espresse in equivalente zucchero bianco, di zucchero invertito e di sciroppi, e le produzioni corrispondenti:

     — di alcole, espresse in alcole puro e ripartite in alcool carburante, rum e altri alcoli,

     — di lieviti vivi, espresse in lievito pressato,

     — di sciroppi da spalmare e di “Rinse appelstroop”;

     b) l'esito dei controlli svolti ai sensi del paragrafo 3, con l'indicazione delle azioni intraprese;

     c) i casi in cui è stato revocato il riconoscimento a norma del paragrafo 5.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CEE) n. 1260/2001 per produzione di isoglucosio si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10% di fruttosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre tale limite, espresso in sostanza secca e constatato secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

     2. La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo refrattometrico.

     3. I fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri.

     Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato qualsiasi informazione supplementare pertinente.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini degli articoli da 13 a 18, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di sciroppo d'inulina si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi d'inulina o di oligofruttosi aventi un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10% di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, con qualsiasi tenore di fruttosio oltre questo limite, espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio e constatata per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina in conformità del paragrafo 2.

     2. La produzione di sciroppo d'inulina è constatata per tutte le operazioni seguenti:

     a) conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;

     b) determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo refrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi;

     c) conversione del tenore in fruttosio all'80% in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80%;

     d) espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9.

 

     Art. 4. [4]

     1. Per ciascuna campagna di commercializzazione sono stabiliti un bilancio comunitario di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina nonché un bilancio di approvvigionamento di zucchero per ogni Stato membro. Tali bilanci sono consolidati alla fine della campagna successiva.

     2. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo d'inulina della campagna in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione di zucchero è ripartita per mese. Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto riguarda lo zucchero di canna, la produzione provvisoria è stabilita e comunicata anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno di ogni anno, le superfici e le produzioni, da un lato, di barbabietole destinate rispettivamente alla produzione di zucchero, di alcole o di altri prodotti e, dall'altro, di cicorie destinate alla produzione di sciroppo d'inulina, per la campagna in corso e, a titolo previsionale, per la campagna successiva.

     4. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 5 settembre di ogni anno, le produzioni definitive A, B e C di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina della campagna precedente per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione totale di zucchero è ripartita per mese.

     5. Qualora sia necessario modificare la produzione definitiva di zucchero in base alle informazioni comunicate di cui al paragrafo 4, si tiene conto della conseguente differenza al momento in cui viene stabilita la produzione definitiva della campagna durante la quale tale differenza è constatata.

     6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno, la ripartizione per impresa delle quote A e B di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina attribuite per la campagna in corso.

 

     Art. 4 bis. [5]

     1. Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la sua produzione, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti durante il mese precedente.

     Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, per ogni mese e anteriormente alla fine del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa interessata.

     I quantitativi prodotti in regime di perfezionamento attivo sono comunicati separatamente. I quantitativi di isoglucosio prodotti in regime di perfezionamento attivo non sono presi in considerazione per determinare la produzione di cui al secondo comma.

     2. In deroga al paragrafo 1, primo e secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere, per un'impresa produttrice di isoglucosio e su preventiva richiesta scritta debitamente giustificata dell'impresa:

     a) di cumulare la produzione dei mesi di maggio e giugno della campagna di commercializzazione precedente con imputazione sulla campagna di commercializzazione in corso; oppure

     b) di cumulare, nella sua totalità o in parte, la produzione del mese di giugno di una campagna e quella del mese di luglio della campagna di commercializzazione successiva con imputazione su quest'ultima.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la richiesta di cumulo deve indicare almeno il quantitativo di produzione del mese di giugno da cumulare con quello del mese di luglio. Detto quantitativo non può superare il 7% della somma delle quote A e B dell'impresa in causa applicabili alla campagna di commercializzazione in cui è richiesto il cumulo. Il quantitativo cumulato è considerato quale prima produzione delle quote dell'impresa in causa.

     Nella sua decisione lo Stato membro tiene conto della situazione di produzione dell'impresa e della domanda del mercato, in particolare in rapporto alle quote e ai contributi alla produzione. Durante una campagna determinata, un'impresa può beneficiare soltanto di una delle due possibilità di cumulo di cui al primo comma.

     3. Dopo l'accordo dello Stato membro, l'impresa produttrice di isoglucosio in causa gli comunica, anteriormente al 15 luglio successivo nel caso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), e anteriormente al 15 agosto successivo nel caso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti nel corso dei due mesi in causa, tenuto conto, se del caso, del quantitativo da cumulare di cui al paragrafo 2, secondo comma.

     4. Lo Stato membro stabilisce e comunica alla Commissione, anteriormente al 15 ottobre, la produzione cumulata di isoglucosio dell'impresa interessata nel corso dei due mesi in causa, da imputare sulla produzione della campagna di commercializzazione considerata, in conformità rispettivamente del paragrafo 2, primo comma, lettera a) o lettera b).

     [5. Le disposizioni del paragrafo 2, primo comma, lettera b), e secondo comma, non sono applicabili all'ultima campagna di commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.] [6]

 

     Art. 4 ter. [7]

     1. Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di zucchero e ciascun raffinatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comunica all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione, anteriormente al 20 di ogni mese, i quantitativi complessivi, espressi in zucchero bianco, degli zuccheri e sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento:

     - di proprietà o oggetto di una nota di pegno e

     - giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine del mese precedente.

     I summenzionati quantitativi sono ripartiti, per ciascuno Stato membro di magazzinaggio, in:

     - zucchero prodotto dall'impresa in questione nell'ambito delle quote A e B,

     - zucchero riportato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     - zucchero C,

     - altri zuccheri.

     2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può esigere dalle imprese interessate la comunicazione di dati supplementari concernenti in particolare, ai fini dei controlli amministrativi e materiali, i luoghi esatti di magazzinaggio nonché gli acquisti e le vendite di zucchero.

     In caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la comunicazione alla Commissione, quest'ultimo comunica agli Stati membri interessati, anteriormente alla fine del mese successivo, i quantitativi immagazzinati e i luoghi di magazzinaggio situati nel loro territorio.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo a quello in causa, il quantitativo di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese menzionate al paragrafo 1, ripartito per tipo di zucchero di cui al paragrafo 1, secondo comma.

     Tuttavia, la comunicazione relativa alle scorte al 30 giugno indica la ripartizione secondo ciascun tipo di zucchero immagazzinato, per ciascuno Stato membro in cui ha luogo il magazzinaggio. Quando il tipo di zucchero immagazzinato fuori dello Stato membro di produzione non è determinato, si considera che esso sia zucchero delle quote A e B.

     Gli Stati membri comunicano, anteriormente al 31 agosto 2003, le scorte di zucchero al 30 giugno 2002 e al 30 giugno 2003, stabilite e ripartite per Stato membro di magazzinaggio e per tipo di zucchero, conformemente al paragrafo 1.

     Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di isoglucosio o di sciroppo d'inulina comunica, anteriormente al 1° agosto, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca o, rispettivamente, di sciroppo d'inulina espressi in equivalente zucchero bianco, di proprietà e giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna precedente, ripartiti in [8]:

     - isoglucosio o sciroppo d'inulina prodotti dall'impresa in questione nell'ambito delle quote A e B,

     - isoglucosio C o sciroppo d'inulina C,

     - altri.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1° settembre, i quantitativi di isoglucosio e di sciroppo d'inulina in giacenza alla fine della campagna precedente, ripartiti conformemente al primo comma.

 

     Art. 4 quater. [9]

     1. Le imprese produttrici di zucchero C comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato prodotto tale zucchero, anteriormente alla fine di ogni mese, i rispettivi quantitativi di zucchero C esportato durante il mese precedente. I quantitativi sono ripartiti per Stato membro in cui è avvenuta l'esportazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo, il quantitativo mensile di zucchero C esportato dalle imprese di cui al primo comma, ripartito conformemente al medesimo comma.

     Sulla scorta delle prove di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 maggio, il quantitativo di zucchero C esportato ogni mese della campagna precedente dalle imprese di cui al primo comma, ripartito conformemente al medesimo comma. La comunicazione relativa alla campagna 2005/2006 è effettuata anteriormente al 1° dicembre 2006. [10]

     2. Le imprese che hanno prodotto zucchero C nel corso di almeno una delle due campagne 2001/2002 e 2002/2003 comunicano, anteriormente al 1° agosto 2003, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato prodotto tale zucchero i quantitativi di zucchero C esportato nel corso della campagna 2002/2003, ripartiti per Stato membro in cui è avvenuta l'esportazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 5 settembre 2003, i quantitativi di zucchero C esportato dalle imprese di cui al primo comma nel corso della campagna 2002/2003, ripartiti conformemente al medesimo comma.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, s'intende per produzione di zucchero o produzione di isoglucosio di un'impresa, la quantità di zucchero o la quantità di isoglucosio realmente prodotta da tale impresa.

     2. La produzione totale di zucchero di un'impresa per una campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1, maggiorata del quantitativo di zucchero riportato a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero riportata alla campagna successiva.

     3. La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "trasformatore", per conto di un'altra impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "committente", è considerata come produzione del committente, su domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato dai due fabbricanti in causa, se ricorre una delle condizioni seguenti:

     a) la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota A;

     b) la produzione totale di zucchero del trasformatore è superiore alla sua quota A, ma inferiore alla somma della sua quota A e della sua quota B, purché la produzione totale di zucchero del committente sia superiore alla quota A di quest'ultimo;

     c) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote A e B.

     4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri differenti, la domanda di cui al paragrafo 3 deve essere indirizzata ai due Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

     5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata, secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, come produzione del committente se un caso di forza maggiore rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

 

     Art. 6.

     1. Anteriormente al 1° aprile per la campagna di commercializzazione in corso si procede:

     a) a una stima per lo zucchero, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001, del contributo alla produzione di base e del contributo B;

     b) alla fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, degli importi unitari, determinati in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento, che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo d'inulina devono pagare come acconti sul contributo [11].

     2. Anteriormente al 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri stabiliscono per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina gli acconti sul contributo da pagare per la campagna suddetta.

     Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono stabiliti anteriormente al 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso.

     Per quanto riguarda lo zucchero e lo sciroppo d'inulina, l'acconto da pagare è determinato:

     a) applicando alla produzione provvisoria di zucchero A e sciroppo d'inulina A e di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base; e

     b) applicando alla produzione provvisoria di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo B.

     Per quanto riguarda l'isoglucosio, l'acconto da pagare è determinato applicando alla produzione effettuata dal 1° luglio sino alla fine del mese di febbraio successivo, per la campagna di commercializzazione in corso, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio.

     3. Gli Stati membri riscuotono tali acconti anteriormente al 1° giugno della campagna di commercializzazione in corso.

     Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono riscossi anteriormente al 1° settembre della campagna di commercializzazione in corso.

     4. Il quantitativo smerciato per il consumo all'interno della Comunità da constatare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stabilito mediante la somma dei quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zuccheri e sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina:

     a) in giacenza all'inizio della campagna;

     b) prodotti nell'ambito delle quote A e B;

     c) importati come tali;

     d) contenuti in prodotti trasformati importati,

     dalla quale sono detratti i quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina:

     a) esportati come tali;

     b) contenuti in prodotti trasformati esportati;

     c) in giacenza a fine campagna;

     d) oggetto di titolo di restituzioni alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/ 2001.

     I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.

     I quantitativi di cui al primo comma, lettera c), e al secondo comma, lettera a), tengono conto dei quantitativi destinati alle Isole Canarie, a Madera e alle Azzorre, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 2670/81.

     I quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina contenuti nei prodotti di cui al primo comma, lettera d), e al secondo comma, lettera b), sono stabiliti in funzione dei tenori medi constatati per i prodotti in causa e dei dati di Eurostat.

     Dai quantitativi di cui al secondo comma, lettera a), sono esclusi lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo d'inulina C nonché l'aiuto alimentare.

     I quantitativi di cui al primo comma, lettera a), e al secondo comma, lettera c), comprendono i quantitativi eccedenti le scorte normali, fissati all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione e le scorte di intervento costituite in applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001. [12]

     5. Sono considerati come impegni all'esportazione per la campagna di commercializzazione in corso, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001:

     a) tutti i quantitativi di zucchero da esportare come tale, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati mediante gare aperte per detta campagna;

     b) tutti i quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina da esportare come tali, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati periodicamente sulla base di titoli d'esportazione rilasciati durante detta campagna;

     c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna [13].

     d) i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; [14]

     e) l’aiuto alimentare. [15]

     [Per il calcolo della perdita media prevedibile di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, si prendono in considerazione anche le restituzioni alla produzione per i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali siano stati rilasciati nel corso della campagna considerata titoli di restituzione alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento suddetto.] [16]

 

     Art. 7.

     1. Quando per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina la stima del contributo alla produzione di base rappresenta un importo pari o superiore al 60% dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo unitario dell'acconto è pari al 50% del predetto importo massimo.

     Quando la stima rappresenta un importo inferiore al 60% di tale importo massimo, l'importo unitario dell'acconto è pari all'80% dell'importo della stima.

     2. Il paragrafo 1 si applica anche per la determinazione dell'importo unitario dell'acconto sul contributo B per lo zucchero e per lo sciroppo d'inulina, tenuto conto dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     3. L'importo unitario dell'acconto sul contributo alla produzione di base da prendere in considerazione per l'isoglucosio è pari al 40% dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     1. Anteriormente al 15 ottobre, per la campagna di commercializzazione precedente, sono fissati per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo d'inulina:

     a) gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B;

     b) se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi e i coefficienti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fissati anteriormente al 15 febbraio 2007. [17]

     2. Per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 1° novembre per la campagna di commercializzazione precedente e considerati gli acconti riscossi a norma dell'articolo 6, le somme residue per il pagamento dei saldi dei contributi. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tali calcoli sono effettuati anteriormente al 28 febbraio 2007.

     I saldi dovuti dall'impresa o dallo Stato membro di cui al primo comma sono versati prima del 15 dicembre successivo alla data limite fissata per determinarli. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tale pagamento è effettuato anteriormente al 15 aprile 2007. [18]

     3. Qualora venga fissato un coefficiente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli Stati membri stabiliscono, in conformità del paragrafo 2, per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina, anteriormente al 1° novembre per la campagna di commercializzazione precedente, il contributo complementare dovuto dai fabbricanti di cui trattasi. Tale contributo è riscosso contemporaneamente al saldo dei contributi alla produzione per detta campagna.

     4. Qualora l'importo dei contributi dovuti da un'impresa produttrice non sia stato stabilito correttamente, l'importo corretto da pagare o il saldo dovuto dall'impresa produttrice in causa viene fissato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro ha preso atto di tale situazione ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto.

     Gli Stati membri devono percepire gli importi di cui al primo comma entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di fissazione degli stessi.

 

     Art. 9.

     1. Gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati contemporaneamente agli importi dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e secondo la stessa procedura.

     2. Se il fabbricante di zucchero ha pagato al venditore di barbabietole un prezzo inferiore al prezzo di base della barbabietola, tale fabbricante è tenuto a far partecipare il venditore di barbabietole, nel limite di tale differenza, al beneficio della valorizzazione dello zucchero al prezzo d'intervento.

     Per stabilire l'importo corrispondente a tale partecipazione il fabbricante di zucchero tiene conto:

     a) dei periodi compresi tra le date di pagamento delle barbabietole e le date di pagamento previste per gli acconti e i saldi relativi ai contributi alla produzione ed al contributo complementare;

     b) del tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento nei periodi di cui alla lettera a); nel caso degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è quello equivalente praticato dalle rispettive banche centrali;

     c) della percentuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     d) della resa delle barbabietole in causa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     3. Il fabbricante di zucchero paga al venditore di barbabietole gli importi di cui al paragrafo 1 e l'importo corrispondente alla partecipazione di cui al paragrafo 2 entro quattro settimane dalla data di fissazione dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

     4. Un accordo interprofessionale può derogare ai paragrafi 2 e 3.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare i controlli indispensabili alla constatazione della produzione dei prodotti di cui al presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il rimborso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere applicato, ferme restando tali disposizioni, secondo modalità definite da un accordo interprofessionale.

 

     Art. 12.

     Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è abrogato.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Abrogato dall'art. 59 del regolamento (CE) n. 952/2006.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 38/2004.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 38/2004.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[6] Paragrafo abrogato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 493/2006.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[8] Alinea così sosrtituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 38/2004.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[10] Paragrafo così modificato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 493/2006.

[11] Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi di cui alla presente lettera sono fissati dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 516/2005.

[12] Paragrafo sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1140/2003 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1665/2005.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 38/2004.

[14] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1665/2005.

[15] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1665/2005.

[16] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1665/2005.

[17] Paragrafo così modificato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 493/2006.

[18] Paragrafo così modificato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 493/2006.