Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 10/10/2002 |
Numero: | 1884 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.78 - Regolamento 10 ottobre 2002, n. 1884.
Regolamento (CE) n. 1884/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione.
(G.U.C.E. 25 ottobre 2002, n. L 288).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del
(2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere tenute a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione, sono attualmente stabilite dal
(3) A seguito di cambiamenti nella nomenclatura del bilancio e al fine di mantenere ottimale e aggiornato il trasferimento di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è necessario modificare gli allegati del
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I, II e III del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario che ha inizio il 16 ottobre 2002.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)