§ 1.2.67 - Regolamento 16 ottobre 2001, n. 2025.
Regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:16/10/2001
Numero:2025


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.67 - Regolamento 16 ottobre 2001, n. 2025.

Regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia.

(G.U.C.E. 17 ottobre 2001, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/2001, gli Stati membri devono fornire informazioni contabili alla Commissione su richiesta di quest'ultima. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999, dev'essere adeguato a tali disposizioni.

     (2) Le disposizioni relative all'indicazione degli importi da recuperare nella dichiarazione annuale a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1663/95, da un lato, e nella contabilità mensile a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 bis, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1934/2001, dall'altro, sono diverse tra loro. Tali disposizioni devono essere armonizzate tramite una modifica dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95.

     (3) In base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001, gli Stati membri possono utilizzare gli importi svincolati in seguito alla riduzione o alla soppressione dei pagamenti, a norma degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, per alcune misure nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale. Gli importi così trattenuti dai pagamenti degli aiuti devono essere accreditati su un conto specifico aperto per ciascun organismo pagatore o su un unico conto specifico aperto a livello dello Stato membro interessato e destinato esclusivamente al finanziamento del sostegno supplementare comunitario. Tale conto deve inoltre rientrare nella contabilità annuale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1663/95.

     (4) Gli orientamenti relativi ai criteri di riconoscimento degli organismi pagatori per quanto riguarda il trattamento delle domande mediante sistema informatico devono essere aggiornati in base agli sviluppi dell'elaborazione informatica.

     (5) Le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 1, l'ultimo trattino del primo comma e la prima frase del secondo comma sono soppressi;

     2) all'articolo 2, paragrafo 3, le parole "al paragrafo 1" sono sostituite dalle parole (Omissis);

     3) il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 4, paragrafo 1:

     (Omissis).

     4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     6) il punto 6.vi) dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.