Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 16/10/2001 |
Numero: | 2025 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.2.67 - Regolamento 16 ottobre 2001, n. 2025.
Regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia.
(G.U.C.E. 17 ottobre 2001, n. L 274).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del
(2) Le disposizioni relative all'indicazione degli importi da recuperare nella dichiarazione annuale a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1663/95, da un lato, e nella contabilità mensile a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 bis, del
(3) In base all'articolo 5, paragrafo 2, del
(4) Gli orientamenti relativi ai criteri di riconoscimento degli organismi pagatori per quanto riguarda il trattamento delle domande mediante sistema informatico devono essere aggiornati in base agli sviluppi dell'elaborazione informatica.
(5) Le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue:
1) all'articolo 2, paragrafo 1, l'ultimo trattino del primo comma e la prima frase del secondo comma sono soppressi;
2) all'articolo 2, paragrafo 3, le parole "al paragrafo 1" sono sostituite dalle parole (Omissis);
3) il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 4, paragrafo 1:
(Omissis).
4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
6) il punto 6.vi) dell'allegato è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.