Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 06/03/2002 |
Numero: | 419 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2390/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.2.58 - Regolamento 6 marzo 2002, n. 419.
Regolamento (CE) n. 419/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia".
(G.U.C.E. 7 marzo 2002, n. L 64).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del
(2) Onde permettere alla Commissione di svolgere il ruolo che le è proprio nel quadro della politica agricola comune, essa deve essere in grado di controllare l'evoluzione dei mercati dei prodotti agricoli e di fare delle previsioni finanziarie in relazione a tali mercati. Le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli includono un obbligo generale, per gli Stati membri e per la Commissione, di scambiarsi le informazioni necessarie per il corretto funzionamento di tali organizzazioni. Ai fini del controllo e delle previsioni dovrebbe essere possibile fare utilizzare le informazioni contabili fornite dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95. Pertanto e fatti salvi gli obblighi sullo scambio di informazioni nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, il
(3) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo nonché di tutti i pertinenti comitati di gestione,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) il titolo è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) all'articolo 1, il riferimento "articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95" è sostituito dal riferimento (Omissis);
3) il testo dell'articolo 2 è sostituito da quanto segue:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.